domenica 3 aprile 2016

pc 3 aprile - LA CARTA DEI "DIRITTI" DELLA CGIL 4° parte - REGOLAMENTO CATENACCIO DELLE RSU E CORPORATIVISMO AZIENDALISTA

Oggi entriamo in una delle parti più emblematiche, per concezione, posizione e proposte, della Carta dei "diritti" della Cgil, quella che tratta la costituzione e i compiti delle Rsu. 
Chiaramente questa parte ha dietro il famigerato accordo sottoscritto dalla Cgil e da Cisl, Uil con Confindustria il 10 gennaio 2014, che riscrive il regolamento Rsu con una normativa, che giustamente è stata chiamata fascista, che ha come scopo di impedire ogni organizzazione di base sindacale (a meno che, come la Usb, non si venda per un piatto di lenticchie), sui posti di lavoro, scelta dai lavoratori al di fuori dei sindacati confederali, e di blindare le Rsu per fare delegati sempre più soldatini dei vertici sindacali, impedire, soprattutto, scioperi e proteste dei lavoratori contro accordi e contratti svendita. 
Si tratta di un attacco alla minima democrazia sindacale dei lavoratori.

A questo si unisce l'altra parte che riportiamo della 'Carta dei "diritti"' sulla "Partecipazione dei lavoratori alle decisioni e ai risultati delle imprese", che mostra l'altra faccia della repressione, il corporativismo.




DALLA CARTA DEI "DIRITTI" DELLA CGIL

Articolo 31 - Costituzione delle RUS e delle RSA
1. ...possono essere indette elezioni per l’istituzione di Rappresentanze Unitarie Sindacali (RUS):
a) da una o più associazioni sindacali registrate di livello nazionale, operanti nell’ambito di riferimento del datore di lavoro... aderenti ad associazioni sindacali registrate di livello confederale cui risulti iscritto un numero di lavoratori pari complessivamente almeno al 30% dei lavoratori iscritti ad associazioni sindacali registrate di livello confederale;
2. Alla consultazione elettorale possono partecipare con proprie liste le associazioni sindacali registrate di livello nazionale... che:
a) aderiscono ad associazioni sindacali registrate di livello confederale..
b) presentino liste firmate, presso i datori di lavoro con un numero di dipendenti tra 16 e 59, da almeno tre lavoratori, ovvero... con 60 o più dipendenti, da almeno il 5% dei lavoratori occupati...
6. Le associazioni sindacali registrate di livello nazionale... non partecipanti alla elezione della RUS, hanno diritto a costituire RSA... qualora:
a) aderiscano ad associazioni sindacali registrate di livello confederale... ovvero
b) abbiano un numero di lavoratori iscritti pari complessivamente almeno al 10% del totale dei lavoratori iscritti ad associazioni sindacali registrate di livello nazionale operanti in quell’ambito, comprese quelle aderenti ad associazioni sindacali registrate di livello confederale...
Articolo 33 - Verifica della rappresentatività delle associazioni sindacali registrate dei lavoratori ai fini della contrattazione collettiva ad efficacia generale di livello confederale...
1. Decorso un anno dal suo insediamento, la Commissione procede... alla ponderazione, a livello confederale, dei dati relativi rispettivamente ai contributi associativi ricevuti dall’INPS ed ai risultati delle elezioni delle RUS... A tal fine calcola... la percentuale degli iscritti sulla totalità degli iscritti ad associazioni sindacali confederali registrate (e) la percentuale dei voti ottenuti nella elezione delle RUS sul totale dei votanti...

3. Con contratto collettivo ad efficacia generale di livello confederale si procede a disciplinare gli altri livelli ed ambiti di contrattazione ad efficacia generale...
Articolo 36 - Obbligo di contrattazione dei datori di lavoro e delle loro associazioni registrate
1. ...l’attività di contrattazione dovrà svolgersi ogni volta che la RUS lo richieda, previa decisione a maggioranza dei propri componenti...
Articolo 37 - Votazioni e maggioranze per l’approvazione dei contratti dal lato dei lavoratori
1. A livello di singolo datore di lavoro il contratto collettivo ad efficacia generale è concluso dalla RUS a maggioranza dei propri componenti...
3. A livello di singolo datore di lavoro i contratti collettivi ad efficacia generale devono inoltre essere approvati in una consultazione referendaria dalla maggioranza dei lavoratori votanti e la consultazione dei lavoratori è valida qualora vi abbia partecipato il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Per tutti gli altri contratti collettivi ad efficacia generale... le modalità relative alla consultazione... alla partecipazione dei lavoratori ed ai risultati della stessa consultazione... sono stabilite dai contratti collettivi ad efficacia generale...

Come si vede, questi articoli della Carta dei "diritti" non si discostano molto dall'accordo del 2014. 
I sindacati che possono partecipare alle elezioni delle Rsu, ma anche alla nomina di Rsa,  e soprattutto possono contrattare e decidere sull'approvazione dei contratti, sono i sindacati confederali. Perchè anche lì dove delle liste alternative ottengano dei delegati alle Rsu, col discorso della decisione e approvazione di maggioranza, decidono sempre i sindacati confederali. 
Il discorso della registrazione, che certifica la rappresentatività delle organizzazioni sindacali in base al numero di iscritti e ai voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu, vuol dire che per essere titolato a partecipare ai tavoli di contrattazione vanno contate le deleghe certificate dei lavoratori e il numero dei voti ottenuti. E, quindi, in conclusione, sono sempre i sindacati confederali gli unici titolati a stare ai tavoli e a decidere.

Anche i lavoratori vengono incatenati. L'assemblea, unica forma realmente di espressione democratica dei lavoratori, in cui collettivamente possono far pesare il loro dissenso, la loro volontà, proprio per questo motivo viene cancellata e sostituita dal perverso meccanismo del referendum, Una volta così approvato, l'accordo è vincolante e immodificabile! 

Ricordiamo che l'accordo del gennaio 2014 - che la Cgil non ha certo sconfessato con questa Carta dei "diritti" - prevede sanzioni sia per i delegati che per i lavoratori che contestassero gli accordi approvati o, peggio, si permettessero di scioperare contro. 

Parte II – Partecipazione dei lavoratori alle decisioni e ai risultati delle imprese
Articolo 39 - Diritti di informazione, di consultazione e di contrattazione dei rappresentanti dei lavoratori finalizzati al controllo delle decisioni delle imprese e alla partecipazione alla loro assunzione, e partecipazione dei lavoratori ai risultati delle imprese
«Articolo 4. Modalità dell’informazione e della consultazione
1. ...le imprese... sono tenute ad informare i rappresentanti dei lavoratori sulle seguenti materie:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell'impresa, i piani di investimento e sviluppo, i bilanci di previsione e di chiusura di esercizio, in serie storica quinquennale, nonché più in generale la sua situazione patrimoniale ed economica;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nell’impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) l’andamento dell’utilizzo dei contratti di lavoro di apprendistato, a termine e di somministrazione, nonché di quelli di collaborazione coordinata e continuativa e di quelli di lavoro autonomo, e l’andamento delle eventuali assunzioni dei lavoratori già titolari di tali contratti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, rilevato nel semestre precedente e prevedibile per quello successivo;
d) le decisioni suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione e/o della quantità e qualità del lavoro, ivi comprese quelle relative ad eventuali contratti di appalto o di altro tipo volti ad affidare all’esterno parti o fasi dell’attività produttiva di beni o servizi...
3. La consultazione si conclude con l’emissione, da parte dei rappresentanti dei lavoratori, di un parere che non ha efficacia vincolante...
2. I contratti collettivi ad efficacia generale a livello aziendale possono prevedere la partecipazione
individuale dei lavoratori agli utili dell’impresa societaria attraverso l’assegnazione a titolo gratuito
di azioni senza diritto di voto o altri strumenti finanziari. In tal caso ai lavoratori stessi è
riconosciuta la facoltà di cederli in via definitiva al proprio Fondo di previdenza integrativa a titolo
di contribuzione individuale volontaria, aggiuntiva alle quote di trattamento di fine rapporto...

In questa parte siamo nel pieno del corporativismo, che ai padroni va anche bene. 
Della serie: coinvolgiamo gli operai, così pensano di poter contare nei piani aziendali e se ne stanno buoni...
Ma, in realtà, per l'azienda si tratta solo di fornire informazioni, mentre per i rappresentanti dei lavoratori di esprimere al massimo un parere, MA CHE NON HA ALCUNA EFFICACIA VINCOLANTE...
L'azienda così ha ottenuto, invece, di vincolare i rappresentanti dei lavoratori ai suoi piani; ha ottenuto di portare avanti la linea del "siamo tutti sulla stessa barca"... "non sono io che voglio licenziare, ma è la dura realtà del mercato", ecc. ecc., nonchè di fare dei delegati strumento di coinvolgimento verso tutti i lavoratori, strumento di pace sociale. 
Chi ci guadagna, oltre i padroni? Settori, sempre più ristretti nella crisi, dell'aristocrazia operaia, a cui il capitale butta delle briciole perchè si facciano suoi agenti tra le fila della maggioranza degli operai.

(CONTINUA) 

Nessun commento:

Posta un commento