Lo grideremo con forza di nuovo nei presidi al Tribunale e al carcere de l'Aquila il 28 settembre in occasione del processo a Nadia Lioce.
Rispetto agli interventi articolati del convegno: “Art. 41 bis ordinamento penitenziario. Insicurezza
sociale e immanente stato di emergenza”, organizzato dalla Camera
Penale di Roma, del 10 maggio 2018 a Roma, segnaliamo che vi sono state varie denunce e analisi giuste, ma quasi tutti gli interventi non hanno citato l'applicazione del 41bis ai prigionieri politici rivoluzionari.
Lo ha fatto solo Caterina Calia, legale di Nadia Lioce, di cui pubblicheremo in un altro giorno l'intervento.
Dal Convegno:
Maria
Brucale (Responsabile della Commissione Carcere della Camera Penale
di Roma).
"...nel 2016 il ministro
Orlando aveva promesso una circolare che si occupasse del 41 bis e
che se ne occupasse nel senso di eliminare tutte quelle vessazioni
inutili... tutte
quelle inutili compressioni dei diritti soggettivi...
Ecco, questa circolare
non è mai arrivata, nel senso che poi, il due ottobre del 2017, è
stata diramata una circolare, a firma appunto del dottor Santi
Consolo... (essa) dà
veramente il senso di quali siano quelle restrizioni di cui parliamo,
quando diciamo che è un trattamento inumano e degradante che sfiora,
quando non la definisce del tutto, la tortura. Perché questa
circolare nei tanti punti - sono cinquantadue pagine di documento -
si occupa di tutti gli aspetti della vita quotidiana del detenuto in
41 bis e li descrive minuziosamente, con una precisione che dà
proprio l'idea della limitazione estrema. E quindi ci dice che per
esempio le foto non possono essere affisse se non nel numero di una
di un familiare di determinate misure;... poi ci dice delle impossibilità di parlare con
qualunque altra persona, di rivolgere la parola al barbiere che sta
tagliando loro i cappelli, o allo spesino che ha portato loro la
spesa, o a quello che ha portato il pasto del giorno, insomma, tutta
una serie di limitazioni che ti fanno pensare che si mira a togliere a queste persone
l'individualità...
Fabio
Gianfilippi,... autore di due importanti questioni di legittimità
costituzionale... delle vessazioni che sembrano del tutto inutili...
In particolare una
riguardava un divieto a un certo punto imposto, da una circolare
ministeriale, che era quella per le persone detenute in 41 bis di
ricevere dall'esterno libri, quotidiani, giornali e
quant’altro, che si è tradotta
sostanzialmente nell'impossibilità anche di studiare...
ce n'è
un'altra, ancora in attesa di fissazione, che è molto importante
anch'essa, perché nel 2009 la norma si è occupata anche della
possibilità, per i detenuti in quel regime, di cuocere i cibi. Sembra anche questa una
piccola cosa, ma immaginate una persona in cella per 22 - 23 ore in
un giorno, il momento della cucina è un momento di grande vitalità
emotiva, in cui ci si misura con un qualcosa di buono, qualcosa di
creativo, qualcosa che sicuramente non è pericoloso, che però
appunto consente alla persona detenuta di esprimere uno spazio
emozionale. Ed è stato vietato a
norma di legge..."
Rita Bernardini (Presidenza del Partito Radicale e di Nessuno Tocchi Caino)
"...Il regime
del 41 bis è un regime fondamentalmente basato sull’isolamento,
per impedire i contatti con la criminalità. E’ così che viene
giustificato, anche se... vi è il sospetto
che venga usato per altro, per il pentimento, per la collaborazione e
quindi si avvicina di più al discorso della tortura, cioè io ti
faccio vivere in quelle condizioni in modo che tu, poi, non
sopportando questo regime per un tempo veramente illimitato, noi
conosciamo persone ci stanno da 30 anni, quindi qualcosa veramente di
impressionante, di intollerabile.
Però c'è stata
un'ammissione da parte dello Stato italiano. Questa dichiarazione lo
Stato italiano l'ha fatta all'ONU... Che cosa ha detto: Grazie
a questa misura speciale, cioè il 41 bis, un numero crescente di
detenuti ha deciso di cooperare con le autorità giudiziarie,
fornendo indicazioni sulle organizzazioni criminali delle quali
faceva parte. E’ proprio la tortura precisa, scritta e ripeto, non
si conoscono limiti quando si fanno certi tipi di dichiarazioni.
Si dice “è stato uno
strumento efficace di lotta alla mafia”, ma non è questo che deve
fare un sistema giudiziario, non è questo che deve fare la
magistratura. Questo lo devono fare le istituzioni, il Parlamento. Loro
giustificano tutto questo perché è efficace ai fini della sicurezza
e di aver dato un colpo grandissimo alla criminalità organizzata,
cosa che vera per certi aspetti, ma gli stessi che dicono questo poi
li senti in televisione a dirti che il fenomeno mafioso è
diffusissimo, che ormai ha trovato altri strumenti, eccetera
eccetera..."
Laura Longo (già Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, PM del processo Thyssen)
Il 41 bis non è
altro che espressione di una linea di tendenza, che si è affermata
da oltre un ventennio in Italia, che dà alla sicurezza pubblica una
centralità pressoché assoluta. Certamente la sicurezza è un bene
costituzionalmente protetto, inutile ricordarcelo, legittima anche
limitazione dei diritti, ma in un lessico costituzionale, come
sottolineano costituzionalisti, non si deve dare alla sicurezza solo
il significato di sicurezza pubblica, ma anche di sicurezza dei
diritti... Ma chiediamoci quali sono i
motivi che hanno dato questa centralità al tema sicurezza. Sono a
mio parere squisitamente ed esclusivamente politici.
In un contesto, nel quale
è sempre più forte il sentimento di insicurezza sociale, la
sicurezza diventa fonte di legittimazione di politiche repressive e
fonte di aggregazione politica del consenso. Ed allora... l'esigenza di sicurezza viene drogata, viene alimentata,
viene enfatizzata, viene drammatizzata, perché il potere fa leva su
questa esigenza, per questo tipo di interventi di carattere
autoritario. E allora, passo ulteriore, quali sono le cause
dell'insicurezza sociale? Perché in questo paese si avverte con tale
forza questo sentimento? Da una parte ritengo
derivino dallo smantellamento progressivo dello stato sociale, che ha
ridotto le garanzie di quei diritti primari, con incremento
esponenziale della povertà, quali sono la casa, il lavoro che non
c'è o è precarizzato, la salute, l'assistenza della salute
pubblica, l'istruzione ed altro, con conseguente produzione di quello
che si chiama la criminalità di strada, della povertà.
Dall'altro questo
sentimento di insicurezza certamente deriva anche da una criminalità
organizzata aggressiva, forte, che domina interi pezzi del territorio
nazionale e che attraverso il dominio territoriale si è infiltrata
nel tessuto istituzionale e sociale...
Nel 2009, laddove c'è il
41 bis, ci sono una serie di norme che incidono anche
sull'immigrazione, perché viene introdotto il reato di
clandestinità. E sempre nel 2008 e nel 2009 si va a tutelare la
sicurezza urbana. E come? Nel 2008 attribuendo ai sindaci poteri
extra ordinem, di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela
dell'incolumità pubblica, cioè l'integrità, e della sicurezza,
cioè la pacifica convivenza; ci si dovrebbe chiedere la pacifica
convivenza a vantaggio di chi?
Nel 2009 stessa legge, 94
del 2009, introduce le cosiddette ronde, cioè la possibilità dei
sindaci, di avvalersi di associazioni di cittadini, non armate, per
la segnalazione di eventi che minacciano l'ordine e la sicurezza
urbana e di disagio sociale. Anche qui c'è voluta la Corte
costituzionale a ricordare che il disagio sociale non può essere
ricondotto alla categoria “ordine e sicurezza pubblica”, perché
impone strategie politiche che vadano a rimuovere quei fattori che il
disagio creano..."
Riccardo De Vito (Presidente di Magistratura Democratica)
"...il 41 bis, de facto, rispetto al
41 bis de iure, tende sempre a scivolare fuori dalla Costituzione e
quindi tende ad assumere quelle caratteristiche - spingere alla
collaborazione, esercitare una pressione sul detenuto, che lo
allontana dalla cornice costituzionale...
E’ anche vero, a
proposito di tortura reale, che il 41 bis è per eccellenza appunto
un luogo che si sottrae allo sguardo... e quindi è uno dei luoghi più
sensibili alla tortura vera e propria e non è un caso che le uniche,
tolti i casi delle vicende di ordine pubblico del G8 genovese... le uniche sentenze che riconoscono, quanto meno una
violazione procedurale dell'articolo tre, e quindi riconoscono
episodi di torture e trattamenti inumani e degradanti, sono i casi In
Labita e Indelicato che riguardano il carcere 41 bis, che riguardano,
in particolar modo, il carcere di Pianosa nel 1992... il 20 luglio
1992, i detenuti vengono trasferiti da Ucciardone a Pianosa, vengono
fatti scendere da un elicottero e sottoposti poi a diverse torture
che potrete trovare anche in queste sentenze della Corte europea dei
diritti dell’uomo... il carcere ha una tendenza
alla separatezza, come caratteristica dell'istituzione totale in sé... la costituzione di particolari
sezioni e di reparti speciali all'interno degli istituti, l'adozione
addirittura di un corpo di polizia dedicato esclusivamente al 41 bis
(GOM), fa sì che le relazioni infrapersonali diventino ancora più
opache all'interno degli istituti di 41 bis..."
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