sabato 1 giugno 2019

pc 1 giugno - ANCHE DALLA RELAZIONE SULLE CARCERI/41BIS DEL GARANTE DEI DETENUTI LA TRAGICA REALTA' DI "CARCERE TORTURA" - 19 giugno giornata di lotta

Pubblichiamo alcuni stralci - in due parti - dal lungo rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, Mauro Palma, uscito agli inizi dell'anno.
Organizziamo il 19 giugno in ogni città presidi, iniziative ai Tribunali e alle carceri - A Roma proponiamo un presidio al Ministero della Giustizia

Facciamo notare come nel rapporto venga in particolare sottolineata la gravissima situazione del carcere de L'Aquila e in particolare la condizione delle donne detenute - Nadia Lioce è da 14 anni in regime di 41bis. 
Vari presidi sono stati fatti presso questo carcere per la difesa delle condizioni di vita, No al 41bis per Nadia Lioce, liberazione per tutti i prigionieri politici rivoluzionari.
Ieri un altro presidio si è svolto per le due compagne anarchiche Silvia e Anna, trasferite in questo carcere-tomba e dal 29 maggio in sciopero della fame.

RAPPORTO SUL REGIME DETENTIVO SPECIALE EX ARTICOLO 41-BIS (2016 – 2018)

Le persone detenute sottoposte a tale regime sono 748 (incluse 10 donne e 4 sono in posizione definitiva).
Casa circondariale di Cuneo: 44
Casa circondariale di L’Aquila: 163 (di cui 10 donne)
Casa circondariale di Novara: 67
Casa di reclusione di Opera (Milano): 97 (di cui 9 al Sai)
Casa circondariale di Parma: 77 (di cui 9 al Sai e 3 in sezioni per persone con disabilità)
Casa circondariale di Roma-Rebibbia: 42
Casa circondariale di Bancali (Sassari): 87
Casa di reclusione di Spoleto: 83
Casa circondariale di Terni: 27
Casa circondariale di Tolmezzo: 12 e 5 internati
Casa circondariale di Viterbo: 49

Il Rapporto qui presentato si focalizza sulla valutazione di come l'applicazione del 41bis non rispetti i parametri di legittimità indicati dalla Corte costituzionale e altresì di come la sua reiterazione, spesso per un numero cospicuo di anni, a carico della singola persona, possa esporsi al rischio di incidere sull’inderogabile principio di tutela dei diritti umani di ogni persona.

“Aree riservate” - all’interno delle sezioni speciali di cui all’articolo 41-bis o.p. Tali sezioni sono
separate dalle altre che accolgono le persone sottoposte a tale regime e sono destinate alle figure ritenute apicali dell'organizzazione criminale di appartenenza.
In tali “Aree” si applica un regime detentivo di ancor maggiore rigore rispetto a quello derivante dall'applicazione delle regole dell’articolo 41-bis o.p. Tale modalità applicativa a volte porta a un quasi sostanziale isolamento della persona detenuta (alla data odierna in 4 casi, a L’Aquila, Novara, Parma e Opera).
Per evitare la violazione formale delle norme che regolano l’istituto dell’isolamento, viene spesso collocato nell'area riservata anche un altro detenuto, sempre in regime speciale, che non avrebbe titolo a starvi ma che svolge una funzione “di compagnia” nei momenti di “socialità binaria” e durante i passeggi: soluzione che determina l'applicazione di un regime particolare del tutto ingiustificato a una seconda persona oltre a quella destinataria della specifica cautela. Tuttavia, la
disposizione a due non è, a parere del Garante, di per sé accettabile perché, nel caso di un eventuale provvedimento disciplinare di isolamento di uno dei due si determina inevitabilmente l’isolamento dell’altro. Tale situazione è vietata perché in contrasto con il principio di responsabilità personale, nonché con il principio espresso dalla regola delle Regole penitenziarie europee. Il garante raccomanda pertanto che si ponga fine alla previsione di apposite sezioni di “Area riservata” all’interno degli Istituti che ospitano sezioni di regime speciale di cui all’articolo 41-bis o.p.
E’ inoltre assiomatico che una persona non possa essere detenuta per mesi o addirittura anni in regime di totale isolamento, senza che si determini il rischio una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea…

L’impropria socialità binaria - Particolarmente preoccupante la situazione delle donne, detenute nell’unica sezione speciale femminile nell’Istituto di L’Aquila. Il loro numero ristretto, unito alla provenienza territoriale e in un caso alla indisponibilità a partecipare a tali gruppi, determina che la composizione di quasi tutti i gruppi è limitata a due persone e almeno in un caso si ha una detenzione individuale, senza alcuna socialità… il Garante nazionale… raccomanda che siano abolite sezioni o raggruppamenti costituiti da meno di tre persone detenute.
...il regime ex articolo 41-bis o.p. ha trovato effettiva applicazione anche nei confronti di persone che hanno concluso l’esecuzione della pena... nell’Istituto di L’Aquila: le persone erano ristrette con un regime identico a quello delle persone detenute, in condizioni materiali peggiori, all’interno di locali strettamente detentivi e fatiscenti, senza alcuna effettiva proposta di lavoro che giustificasse la denominazione della misura applicata. La sezione si caratterizzava per l’insufficienza di luce naturale e artificiale. Le finestre, infatti, erano oscurate con ‘gelosie’ e reti che impedivano alla luce e all’aria di entrare in maniera adeguata...

Prolungamento del regime stesso - senza che né la misura né la sua modalità esecutiva inerissero al reato. Inoltre le reiterate proroghe della misura di sicurezza estendono illogicamente un determinato regime... La prolungata reiterazione di misura di sicurezza in regime speciale non ha risparmiato neppure il caso di chi dopo una lunga pena espiata e con palesi patologie che più volte hanno determinato il ricovero in un Sai e che presentano seri profili di disturbi comportamentali che non consentono neppure un dialogo continuativo, continua a essere sottoposto per periodi singolarmente brevi e continuamente ripetuti a tale misura, in un tempo che sembra dilatarsi all’infinito.
La concreta operatività dei decreti di proroga è esposta al rischio di disattendere le prescrizioni della
Corte costituzionale che, a partire dal 1993 e costantemente, nelle successive pronunce, ha stabilito la
necessità di adeguata motivazione per ogni provvedimento applicativo e per ogni decreto di proroga, non possono ammettersi semplici proroghe immotivate del regime differenziato, né motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte».
Nel corso delle visite, il Garante nazionale ha verificato la ricorrenza nei provvedimenti di proroga
di motivazioni che sostanziano il fondamento della reiterazione nella «assenza di ogni elemento in senso contrario» al mantenimento di collegamenti con l’organizzazione criminale operante all’esterno. Nei provvedimenti di proroga i riferimenti sono il reato ‘iniziale’ per cui la persona è stata condannata e la persistente esistenza sul territorio dell’organizzatone criminale all’interno del quale il reato è stato realizzato.

Norme regolatrici delle vita quotidiana - Una prima osservazione di fondo riguarda la definizione eccessivamente dettagliata di norme regolatrici della vita quotidiana, come il diametro massimo di pentole e pentolini (rispettivamente 25 e 22 cm), il numero di matite o colori ad acquarello detenibili nella sala pittura (non oltre 12), il numero di libri che si possono tenere nella camera (4), le misure delle fotografie (di dimensione non superiore a 20-30 cm e in numero non superiore a 30). Lasciano perplessi tale particolari, di cui sfugge il senso rispetto alla finalità del regime stesso. In che modo, per esempio, detenere nella sala pittura 15 matite anziché 12 può rappresentare un rischio rispetto all’interruzione di collegamenti e comunicazioni interni ed esterni con le organizzazioni criminali?
Un altro elemento di criticità della circolare riguarda alcuni aspetti interpretativi. In particolare, quello applicato alle ore da trascorrere all’aperto: di fatto, l’ora nella sala di socialità viene sottratta alle due ore da trascorrere all’aperto...
Il Garante esprime perplessità, per esempio, relativamente alla prescrizione della circolare che prevede che «la fruizione del televisore sia consentita solo in orari stabiliti, con accensione alle ore 07.00 e spegnimento non oltre le ore 24.00» con l’effetto di interrompere la visione di programmi, prima della loro fine. Se tale previsione può apparire a prima vista irrilevante, occorre invece chiedersi se tale prescrizione abbia una coerenza rispetto alla finalità del regime detentivo speciale, anche tenendo conto che la fruizione della radio è in tutte le sezioni incorporata nell’apparecchio televisivo e, quindi, di fatto si determina una compressione del diritto all’informazione nelle ore di spegnimento dell’apparecchio televisivo, assolutamente ingiustificata e sproporzionata…
Colpiscono alcune previsioni di difficile comprensione. Per esempio, un cartello appeso nella sala di socialità dell’Istituto di Cuneo comunicava la possibilità di acquistare due gelati a volta, ma che era «assolutamente vietato depositare i gelati all’interno del frigo per essere consumati successivamente»: se si comprano vanno mangiati subito entrambi. A Novara veniva riferito al Garante che non si poteva andare in doccia con accappatoio e asciugamano insieme: o l’uno o l’altro; i familiari non potevano indossare magliette con una qualsiasi scritta neppure quella dell’azienda produttrice: erano costretti a toglierla e indossarla a rovescio. Oppure a L’Aquila risultavano vietate, anche d’estate e per le donne, fuori dalla stanza detentiva le scarpe aperte, a parere dell’allora Direzione per motivi di decoro...

Il controllo esterno - è prioritariamente assegnato alla Magistratura di sorveglianza. Colpisce per esempio che, dopo il trasferimento collettivo in altro Istituto (15 marzo 2018) di tutte le persone precedentemente ristrette in sezioni che altrove erano state chiuse, il magistrato di sorveglianza della nuova sede non avesse fatto alcuna visita fino alla data della visita del Garante (28 giugno 2018)… non sempre le realtà locali hanno ottemperato e ottemperano alle ordinanze del Magistrato di sorveglianza...
(CONTINUA)

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