Il Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – il 9
novembre si è espresso contro il ricorso d'urgenza, art. 700, fatto
dalle 17 operaie della Montello con lo Slai cobas per il sindacato di
classe.
Ma
– incongruenze della Magistratura –
in tutta la prima parte della sentenza il giudice del Lavoro dà
invece totale ragione alle lavoratrici, confermando in pieno la
legittimità da parte loro di essere assunte dalla Coop. Selection.
Pertanto, il ricorso art. 700 viene rigettato unicamente
possiamo dire per un vizio formale: le lavoratrici – secondo il
giudice - non avrebbero prodotto documentazione sufficiente atta a
dimostrare che sono dal 1 ottobre disoccupate, che non hanno altri
redditi, ecc.; addirittura ci troviamo di fronte ad un paradosso, se
il ricorso fosse stato presentato a novembre (dopo la dimostrazione
del mancato pagamento dello stipendio mensile di ottobre da parte
della precedente coop Eko-Var), poteva essere accolto, presentato
prima, non viene accolto perchè teoricamente la Eko-Var potrebbe
continuare a pagarle anche se non stanno più lavorando per questa
cooperativa. Un assurdo pratico, facilmente dimostrabile! D'altra
parte il 700 viene presentato proprio in tempi urgenti!
Ma,
ribadiamo, anche
il Tribunale non può che dare piena ragione alle 17 lavoratrici che
dovevano, come tutte le altre, passare alla nuova Cooperativa; la
stessa sentenza afferma che questa Coop. Selection ha violato
l'accordo e le norme del CCNL della logistica (art. 42 comma 9), che
quindi la loro mancata assunzione è dovuta solo ad un'azione
discriminatoria, di ritorsione per il ricorso che le lavoratrici
hanno fatto per il pagamento della mezz'ora di pausa –
ricorso che come sottolinea la stessa sentenza non riguarda affatto
la Selection spa ma la precedente cooperativa Eko-Var.
Quindi, questa sentenza non costituisce una sconfitta
per le lavoratrici, ma una mezza vittoria delle loro ragioni!
E' un incoraggiamento ad andare avanti, in tutti i
sensi, nella mobilitazione di lotta e nella nuova azione legale,
perchè la Cooperativa Selection, e la Montello che vi sta dietro,
hanno torto e le lavoratrici e lo Slai cobas sc hanno pienamente
ragione!
ORA
PIU' DI PRIMA DEVE ANCHE CONTINUARE E AUMENTARE LA MOBILITAZIONE
SOLIDALE, PERCHE' ESSA, COME E' STATO FINORA, E' UN'ARMA FONDAMENTALE
PERCHE' QUESTA LOTTA SIA VINCENTE, per le operaie della Montello e un
segnale per tutte le lavoratrici licenziate ingiustamente,
discriminate, senza diritti. Perchè
come abbiamo detto fin dall'inizio:
'Le
operaie della Montello sono tutte noi!” - L'appello
delle lavoratrici è stato firmato finora da circa 1850
persone
Lavoratrici Slai cobas sc
MFPR
Perchè
tutte, tutti possano rendersi conto, pubblichiamo sotto, gli stralci
più significativi della sentenza.
“Preliminarmente
occorre prendere posizione sulle eccezioni in diritto sviluppate
dalla cooperativa convenuta; in pratica, la Selection soc. coop. ha
sostenuto che parte ricorrente non avrebbe indicato
gli elementi
essenziali dell’instauranda causa di merito.
Ad
un approfondito esame del ricorso, contrariamente da quanto sostenuto
dalla difesa si osserva come siano chiaramente indicati i
provvedimenti che si andranno a richiedere nella successiva fase di
merito:
una pronuncia di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze
di Selection, anche sotto il profilo del divieto di discriminazione
per convinzioni personali (a ciò potendo ricondursi anche lo
svolgimento di una attività collettiva di tutela)”.
Pertanto,
la preliminare eccezione della Selection soc. coop. non può essere
accolta.
Quanto al merito della
questione si osserva quanto segue.
Con il verbale di accordo del 21.09.2018, depositato
all’udienza del 10.10.2018, sono state disciplinate le modalità
con cui si sarebbe proceduto al cambio di appalto. Parti sociali,
Montello s.p.a. e Consorzio Soluzioni Globali (impresa titolare
dell’appalto presso Montello s.p.a. – come evincibile dal testo
dell’accordo stesso) hanno, infatti, delineato le condizioni da
rispettare in vista del cambio della ditta subappaltatrice presso
l’appalto per cui si discute.
Al
punto 1) è stabilito che “la
Selection Società Cooperativa s’impegna a garantire a tutti i
dipendenti della Ekovar Società Cooperativa, attuale esecutore
dell’appalto corrente tra il consorzio Soluzioni globali e la
Montello s.p.a., l’ammissione alla propria cooperativa quali soci
lavoratori e per l’effetto l’assunzione alle medesime pregresse
condizioni economiche e contrattuali”.
È evidente, dunque, la volontà, l’impegno della cooperativa
subentrate di procedere all’assunzione di “tutti” i soci
lavoratori in forza alla Eko-Var soc. coop., mantenendo le medesime
condizioni economiche e contrattuali. Allegato al suddetto accordo vi
è anche l’elenco dei lavoratori aventi diritto a transitare nella
nuova cooperativa e nello stesso si rinvengono i nominativi delle
odierne ricorrenti.
Al
punto 3) dell’accordo sindacale è previsto che “Le
parti stabiliscono d’incontrarsi a breve termine per negoziare un
ulteriore accordo con la Selection
Società cooperativa per meglio regolamentare alcune questioni
afferenti l’organizzazione del lavoro presso l’appalto Montello
s.p.a.”;
in questo modo, le parti danno atto che oggetto di ulteriore
negoziazione saranno solo le questioni afferenti all’organizzazione
del lavoro, giammai
l’individuazione precisa dei lavoratori interessati al passaggio da
una cooperativa all’altra, anche perché, si ribadisce, la chiara
lettera del punto 1) non lascia dubbi, così come è indubbia ed
innegabile l’inclusione delle ricorrenti nell’elenco dei
lavoratori da assumere, allegato all’accordo medesimo.
Il
CCNL attualmente vigente prevede una nuova formulazione dell’art.
42. Il nuovo art. 42 al comma 9 statuisce: “L’impresa
appaltante includerà nel contratto di appalto con l'impresa
subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a
parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati
nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi”.
Tale
disposizione conferma che i soggetti interessati al cambio d’appalto
saranno “tutti i lavoratori
impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi”,
proprio come le ricorrenti.
Ancora:
priva di pregio appare l’argomentazione (l’unica afferente al
merito) sviluppata dalla Selection secondo cui “L’unico
motivo per il quale la Selection S.C. non ha ancora formalizzato una
proposta alle ricorrenti va identificato con la volontà della
maggioranza dei soci, rappresentata expressis verbis
all’amministrazione della cooperativa, di non far aderire
lavoratori e lavoratrici come i ricorrenti che ab imis non
condividono i patti sociali contenuti nello statuto e nel regolamento
interno”.
Innanzitutto, non può che rilevarsi che le
ricorrenti non hanno mai avuto in passato alcuna ragione di
contenzioso con Selection –
oltretutto costituitasi a fine agosto 2018 – e non si comprende
quali siano le clausole sociali dello statuto o del regolamento non
condivise dalle ricorrente, a meno che non si alluda al contenzioso
attualmente pendente nei confronti delle altre cooperative e Montello
s.p.a., ma si tratta di realtà societarie differenti, quindi non
può giustificarsi la mancata assunzione perché è insorta una lite
giudiziaria che non ha riguardato Selection.
D’altronde,
in linea teorica e per evidenti ragioni di giustizia sostanziale, non
può essere negato al socio lavoratore di rivendicare i propri
diritti di lavoratore subordinato fermo restando l’adesione ai
patti sociali; in pratica, un
socio ben può far valere i propri diritti, ove ritenuti lesi, senza
che con ciò venga meno l’affectio
societeatis.
Alla
luce di quanto esposto, non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza
del fumus
boni (cioè,
dell'esistenza di un diritto di cui si chiede la tutela - ndr)
Quanto
al periculum
in mora,
ovvero il rischio di subire un danno grave e al contempo irreparabile
in attesa della definizione del giudizio di merito, si osserva quando
di seguito esposto.
Le ricorrenti hanno manifestato l’urgenza nel
provvedere stante le situazioni familiari che le riguardano, con
figli da mantenere e spese fisse da sostenere e in udienza hanno
ribadito che dal 01.10.2018 sono prive di un impiego.
Tali
circostanze non risultano però comprovate: la difesa di parte
ricorrente ha elaborato uno schema indicante spese fisse e carichi di
famiglia delle ricorrenti, ma non sono stati prodotti documenti a
suffragio di quanto affermato (ad esempio, certificato di stato di
famiglia, documentazione relativa alle spese fisse da sostenere,
attestazioni del Centro per l’Impiego attestanti lo stato di
disoccupazione dei coniugi o comunque tale da dimostrare che la
retribuzione corrisposta da Eko-Var
rappresentasse l’unica fonte di sostentamento per il nucleo
familiare)
Sul
punto le istanti hanno affermato che dal 01.10.2018 sarebbe stato
loro impedito di lavorare con la Selection presso l’appalto
Montello, restando inoperose in attesa di una comunicazione per la
ripresa del lavoro. Tali circostanze sono sfornite di prova e, ad
ogni modo, anche volendo accedere alla tesi sostenuta dalle
ricorrenti (e quindi sostenendo che le stesse siano di fatto allo
stato inoccupate), il regolare pagamento degli emolumenti alle stesse
dovuti, pur in mancanza di concreta occupazione, esclude, ipso
iure,
la sussistenza del periculum
in mora.
In effetti, non risultano
al momento retribuzioni o spettanze non pagate da parte di Eko-var,
la quale ha effettuato, a fine ottobre, per ognuna delle ricorrenti,
il pagamento delle spettanze relative al mese di settembre 2018 e non
vi è ragione di credere, allo stato, che non effettuerà gli
ulteriori pagamenti anche e soprattutto in considerazione del fatto
che non risulta alcuna determinazione di chiusura del rapporto.
Diversamente
sarebbe se Eko-var sospendesse inopinatamente i pagamenti o
formalizzasse l’esclusione dalla compagine societaria delle
ricorrenti; in definitiva, fino a quando le ricorrenti otterranno gli
emolumenti dovuti, anche in assenza di effettiva erogazione della
prestazione lavorativa, non potrà dirsi integrato il requisito
del periculum
in mora.
Sulla
scorta di tutto quanto affermato, difettando uno dei requisiti
indefettibili per la tutela d’urgenza, la domanda non può essere
accolta".
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