Pubblichiamo ampi stralci di un analisi.
*****
Salario minimo a 9 euro lordi all’ora:
cosa prevede il disegno di legge
...Il Governo annuncia da tempo
l’introduzione del salario minimo in Italia. Il DDL 658 contenente
l’istituzione del salario minimo orario prevede di fissare il
salario minimo a 9 euro lordi all'ora, ossia al lordo degli oneri
contributivi e previdenziali.
Ma prevede soprattutto di individuare il contratto collettivo maggiormente rappresentativo che deve essere preso a riferimento per l’individuazione della retribuzione oraria spettante al lavoratore in base al livello, la mansione svolta e nel settore di attività.
L’operazione che sta tentando di introdurre il Governo non è quindi solo il salario minimo a 9 euro lordi, ma soprattutto una retribuzione oraria facendo riferimento all’individuazione del contratto collettivo più rappresentativo.
Analizziamo il disegno di legge sul salario minimo. Per alcuni lavoratori potrebbe rappresentare una modifica delle retribuzione oraria percepita in aumento, vediamo perché.
Ma prevede soprattutto di individuare il contratto collettivo maggiormente rappresentativo che deve essere preso a riferimento per l’individuazione della retribuzione oraria spettante al lavoratore in base al livello, la mansione svolta e nel settore di attività.
L’operazione che sta tentando di introdurre il Governo non è quindi solo il salario minimo a 9 euro lordi, ma soprattutto una retribuzione oraria facendo riferimento all’individuazione del contratto collettivo più rappresentativo.
Analizziamo il disegno di legge sul salario minimo. Per alcuni lavoratori potrebbe rappresentare una modifica delle retribuzione oraria percepita in aumento, vediamo perché.
A chi si applica il salario
minimo
L’art. 1 del Disegno di Legge disciplina le “finalità” della norma: “In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato”.
L’ultima frase richiama quanto previsto dall’art. 36 della Costituzione che appunto è di questo tenore: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”.
La Costituzione prevede inoltre all’art. 39 un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nel sistema normativo italiano. Tale norma che definisce libere le organizzazioni sindacali, pur se non attuata totalmente in Italia, prevede la possibilità per i sindacati di “stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.
Tornando al primo articolo della legge sul salario minimo, viene fatto riferimento all’art. 2094 del codice civile, che è la definizione di prestatore di lavoro subordinato, quindi il salario minimo viene introdotto per i rapporti di natura subordinata, quindi le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato o contratto a termine, contratto a tempo parziale o contratto part-time, apprendistato ecc..
La definizione di salario minimo a 9 euro lordi
Il richiamo al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e alla Costituzione, per evitare un’anticostituzionalità della legge sul salario minimo, viene interamente previsto nella definizione di salario minimo garantito dell’art. 2 del Disegno di legge:
“Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali”...
...la ratio della legge è quella di tentare di demandare ai CCNL la quantificazione della retribuzione oraria, ma comunque fissando a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali, la retribuzione proporzionata e sufficiente minima dei lavoratori.
Altro aspetto non di poco conto, che il Governo dovrà chiarire, è cosa si intende per "trattamento economico complessivo", che poi deve essere non inferiore ai 9 euro lordi all'ora.
Questo perché c'è una differenza tra considerare come parametro di riferimento la retribuzione mensile delle tabelle retributive, quindi paga base o minimo, contingenza, edr, ecc., o per meglio intenderci la RAL (Retribuzione annua lorda), rispetto alla più generale retribuzione erogata al lavoratore in maniera complessiva che a quel punto comprende anche ratei di tredicesima, eventuale quattordicesima, ecc.
E' chiaro che se il trattamento economico complessivo è inteso compreso ratei, l'eventuale adeguamento dei CCNL al minimo di 9 euro lordi all'ora sarà di diversa entità economica, certamente più ridotta.
9 euro lordi quanto sono come netto in tasca?
Premesso che il contratto collettivo può prevedere anche più di 9 euro lordi, ma nel caso al lavoratore spettasse il salario minimo di legge, i 9 euro lordi si concretizzano, in primis in un contributo a carico del lavoratore da versare all’Inps generalmente fissato nel 9,19%, quindi i 9 euro scenderebbero di 0,83 euro ad ora di contributi previdenziali Inps (se l’aliquota Inps a carico del lavoratore è 9,19%) e quindi l’imponibile fiscale è di 8,17 euro.
Su questo imponibile si paga la tassazione Irpef, che nel caso in questione è pari al 23% fino a 15.000 euro di reddito annuo da lavoro dipendente e del 27% sul reddito annuo da lavoro dipendente superiore a 15.000 euro. La quantificazione del netto dipende dal reddito annuale presunto, che cambia per ogni rapporto di lavoro. Ponendo il caso di un’aliquota media del 15%, il lavoratore percepirebbe un netto di poco inferiore ai 7 euro.
Pluralità di CCNL: salario minimo di 9 euro all'ora
La grande questione che solleva la legge è l’individuazione tra i tantissimi CCNL di ogni settore, quale è quello di riferimento per il diritto alla retribuzione oraria del lavoratore.
E al comma 2 dell’art.3 la legge stabilisce come individuare il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella stessa categoria, stabilendo i criteri: “Ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente si applicano per le organizzazioni dei lavoratori i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL...”.
L’art. 1 del Disegno di Legge disciplina le “finalità” della norma: “In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato”.
L’ultima frase richiama quanto previsto dall’art. 36 della Costituzione che appunto è di questo tenore: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”.
La Costituzione prevede inoltre all’art. 39 un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nel sistema normativo italiano. Tale norma che definisce libere le organizzazioni sindacali, pur se non attuata totalmente in Italia, prevede la possibilità per i sindacati di “stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.
Tornando al primo articolo della legge sul salario minimo, viene fatto riferimento all’art. 2094 del codice civile, che è la definizione di prestatore di lavoro subordinato, quindi il salario minimo viene introdotto per i rapporti di natura subordinata, quindi le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato o contratto a termine, contratto a tempo parziale o contratto part-time, apprendistato ecc..
La definizione di salario minimo a 9 euro lordi
Il richiamo al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e alla Costituzione, per evitare un’anticostituzionalità della legge sul salario minimo, viene interamente previsto nella definizione di salario minimo garantito dell’art. 2 del Disegno di legge:
“Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali”...
...la ratio della legge è quella di tentare di demandare ai CCNL la quantificazione della retribuzione oraria, ma comunque fissando a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali, la retribuzione proporzionata e sufficiente minima dei lavoratori.
Altro aspetto non di poco conto, che il Governo dovrà chiarire, è cosa si intende per "trattamento economico complessivo", che poi deve essere non inferiore ai 9 euro lordi all'ora.
Questo perché c'è una differenza tra considerare come parametro di riferimento la retribuzione mensile delle tabelle retributive, quindi paga base o minimo, contingenza, edr, ecc., o per meglio intenderci la RAL (Retribuzione annua lorda), rispetto alla più generale retribuzione erogata al lavoratore in maniera complessiva che a quel punto comprende anche ratei di tredicesima, eventuale quattordicesima, ecc.
E' chiaro che se il trattamento economico complessivo è inteso compreso ratei, l'eventuale adeguamento dei CCNL al minimo di 9 euro lordi all'ora sarà di diversa entità economica, certamente più ridotta.
9 euro lordi quanto sono come netto in tasca?
Premesso che il contratto collettivo può prevedere anche più di 9 euro lordi, ma nel caso al lavoratore spettasse il salario minimo di legge, i 9 euro lordi si concretizzano, in primis in un contributo a carico del lavoratore da versare all’Inps generalmente fissato nel 9,19%, quindi i 9 euro scenderebbero di 0,83 euro ad ora di contributi previdenziali Inps (se l’aliquota Inps a carico del lavoratore è 9,19%) e quindi l’imponibile fiscale è di 8,17 euro.
Su questo imponibile si paga la tassazione Irpef, che nel caso in questione è pari al 23% fino a 15.000 euro di reddito annuo da lavoro dipendente e del 27% sul reddito annuo da lavoro dipendente superiore a 15.000 euro. La quantificazione del netto dipende dal reddito annuale presunto, che cambia per ogni rapporto di lavoro. Ponendo il caso di un’aliquota media del 15%, il lavoratore percepirebbe un netto di poco inferiore ai 7 euro.
Pluralità di CCNL: salario minimo di 9 euro all'ora
La grande questione che solleva la legge è l’individuazione tra i tantissimi CCNL di ogni settore, quale è quello di riferimento per il diritto alla retribuzione oraria del lavoratore.
E al comma 2 dell’art.3 la legge stabilisce come individuare il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella stessa categoria, stabilendo i criteri: “Ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente si applicano per le organizzazioni dei lavoratori i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL...”.
Salario minimo di 9 euro lordi dove manca il CCNL
...La norma prevede un passaggio delicato che comunque riconduce ai CCNL di settore o in mancanza al salario minimo di 9 euro:
"1. Qualora manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo cui fare riferimento è quello previsto dal contratto collettivo territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo
2. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."...
Il salario minimo secondo i CCNL in Italia
Dalla lettura della norma, è ben evidente che la legge in realtà da un lato ha l’obiettivo di introdurre un salario minimo garantito, tentando di rispettare la Costituzione, ma dall’altro lato tenta di individuare in maniera definitiva il contratto collettivo al quale far comunque riferimento per il settore di svolgimento del rapporto di lavoro...
Ma quali sono le retribuzioni minime secondo i principali CCNL in Italia. Andando a guardare ad esempio:
Nel contratto commercio il salario minimo è di 7,64 euro (prendendo il livello 7 del CCNL Terziario Confcommercio, che è il livello di inquadramento più basso, il lavoratore percepisce 1.283,36 euro mensili, che come retribuzione oraria dividendo per il divisore 168 per chi lavora 40 ore settimanali, è pari appunto a 7,64 euro). Un livello 5 percepisce invece 8,99 euro all’ora (1.510,98 euro diviso 168 fa circa 8,99 euro);
Nel contratto metalmeccanici il salario minimo di 7,58 euro (prendendo il livello 1 del CCNL Metalmeccanici Industria, che è il livello più basso, un lavoratore percepisce un lordo mensile di 1.310,80 euro che con il divisore 173 è pari a 7,58 euro). Un livello 3 percepisce invece 9,27 euro (1.604,53 euro diviso 173 fa circa 9,27 euro);
Nel contratto Pubblici esercizi, Turismo e ristorazione collettiva il salario minimo di 7,26 euro (prendendo i pubblici esercizi minori e il livello 7 del CCNL, che è il livello più basso, un lavoratore percepisce un lordo mensile di 1.249,28 euro che con il divisore 172 per l’orario di 40 ore settimanali è pari a 7,58 euro). Un livello 4 percepisce invece 8,74 euro (1.504,03 euro diviso 172)...
...potranno beneficiare dell’introduzione del salario minimo garantito a 9 euro lordi tutti coloro che svolgono mansioni previste nei livelli più bassi del contratto collettivo e che hanno una retribuzione annua lorda inferiore a 1.500 euro circa... Ma anche qui è importante capire se il trattamento economico complessivo da adeguarsi a 9 euro comprende i ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima, oppure no.
Nessun commento:
Posta un commento