sabato 18 maggio 2019

pc 18 maggio - Battaglia campale contro Un “decreto sicurezza” che fa impallidire il Ventennio

di Dante Barontini - contropiano

Un delirio nazista in piena regola. Il “decreto sicurezza 2” che Salvini vorrebbe far approvare dal governo farebbe vergognare persino i gerarchi del Ventennio.


I primi tre articoli del provvedimento sono dedicati al tema principale della retorica salviniana: l’immigrazione, e dunque il “contrasto” al questo fenomeno epocale. Il delirio si concretizza in pochi fotogrammi. Il primo articolo aggiunge un solo comma al dl 286 del 1998, teso a impedire il salvataggio in mare di naufraghi, ma solo se “migranti”. In pratica, gli armatori delle navi che dovessero in futuro prestare soccorso verranno multati con una cifra variabile da 3.500 5.500 euro a testa, per ogni persona tratta in salvo. In caso di “reiterazione” del reato (chessò, due salvataggi a distanza di tempo) potrebbe essere sospesa la licenza di navigazione.
Già nell’immaginare che il soccorso in mare possa diventare un “reato” – è un obbligo previsto dagli accordi internazionali e dalla cosiddetta “legge del mare”, in vigore da millenni – c’è qualcosa di profondamente malato. Naturalmente l’aspirante “legislatore” prova a nascondere questa follia dietro
frasi in aperta contraddizione tra loro: le imbarcazioni, infatti, “sono tenute ad attenersi a quanto stabilito dalle convezioni internazionali in materia (che impongono il salvataggio, ndred alle istruzioni operative emesse dalle autorità responsabili dell’area in cui ha luogo l’operazione”.
Istruzioni operative che, nel caso ad esempio dei tagliagole rinominati “guardia costiera libica”, consistono nella pura e semplice negazione del dovere di soccorrere i barconi in difficoltà…
E’ l’antico sotterfugio dell’azzeccagarbugli italico: non tocco la regola generale (non era neanche possibile, visto che è internazionale), ma ne rendo impossibile l’applicazione.

Salvini prova – con l’articolo 2 – un piccolo golpe rispetto alle competenze dei ministeri, attribuendo a se stesso (al ministro dell’Interno) il potere di “limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili o unità da diporto o da pesca nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica”. L’incompetenza attuale in materia, ricordiamo, è alla base della inefficacia dei suoi ordini (“chiudere i porti!”). Tocca infatti al ministro delle infrastrutture, ovvero all’impalpabile Toninelli (che, invece di mandare a quel paese l’invasivo “collega”, si limita fin qui a dire che “se ne parla dopo le europee”).
Ma il delirio nazista si precisa con gli articoli successivi, dedicati tutti al contrasto delle manifestazioni dell’opposizione sociale e politica. Ovunque e in qualsiasi forma.
L’articolo 4 prevede il “potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura”, ovvero un maggiore uso di infiltrati e provocatori nei comitati, organismi, partiti, movimenti che i futuri ministri dell’interno riterranno di dover distruggere o invalidare.
Il top viene raggiunto però con l’art. 5, che aggrava e peggiora addirittura il “regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931”, ovvero una legge del regime fascista. Va infatti a colpire nientemeno che il diritto di riunione.
Il comma a prevede infatti la reclusione “fino a un anno” coloro che partecipino a riunioni “in cui vengano commessi i reati di devastazione e saccheggio” (peraltro ridefiniti in modo particolarmente “elastico”, cosicché possano essere contestati anche per episodi risibili…). La cosa grave è che il riferimento va a peggiorare una norma (fascista, appunto) per cui “E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa”. Prevedendo infatti che “Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola”!
Al punto che “Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione”.
Ripetiamo: stiamo parlando di riunioni, anche private (in una casa o in una sede, in un teatro), che per il numero dei partecipanti o il tema potrebbe venir vietate o comunque limitate (nell’orario, per esempio) dagli organi di polizia…
Non è finita. Viene peggiorata anche la mortifera Legge Reale del 1975, quella che provocò – tra l’altro – centinaia di morti uccisi dalle varie polizie ai posti blocco, tra automobilisti che se ne accorgevano in ritardo. L’articolo che prevede il divieto di indossare “caschi protettivi” o di “travisamento” trasforma infatti quella che fin qui è una “contravvenzione” in un “reato punibile con la reclusione da uno a due anni”.
Di più. La stessa misura viene applicata a chi “utilizza scudi o altri oggetti di protezione passiva”. Insomma: vi dovete far manganellare senza resistenza o attenuazione dei danni, da qualsiasi poliziotto voglia farlo.
E, visto che c’era, il “legislatore” si preoccupa pure di trasformare in “pericolosi reati” l’uso di “razzi, bengala, fuochi artificali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile”, oltre alle più ovvie “mazze, bastoni, oggetti contundenti”. Con pena da uno a quattro anni!
Che l’ossessione sia quella di impedire manifestazioni, presidi, contestazioni varie – quelle che stanno distruggendo l’icona del “ministro forzuto amato dalle folle” (e “dalle donne”, come da patetico ma fascistissimo libercolo edito con Casapound) – è confermato dall’articolo 8, che si preoccupa di aggravare misure e condanne previste dal codice penale fascista del 1930 (il “Codice Rocco”, mai abrogato dalla Resistenza in poi).
Non c’è molto da commentare… Una lista di pensate naziste, e dunque manifestamente incostituzionali, che in tempi normali non sarebbe stata neppure immaginabile presentare alla discussione pubblica.
P.s. Per chi non riesce a credere che tutto ciò sia vero, ecco la bozza di decreto attualmente in circolazione: SCHEMA DI DECRETO LEGGE sicurezza pubblica-bis.13.5.1

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