Idee pienamente legittime, ma sempre meglio sapere con chi si ha a che fare. Suggerisco semplicemente di cambiare il nome in "Ispettorato Nazionale dell'Impresa", ma solo per chiarezza e trasparenza.
Fermo restando quanto sopra, l'articolo è comunque utile per avere idea di chi lavora all'INL nonché il quadro dello stato del diritto del lavoro in materia di licenziamenti (vedi tabella in fondo), con particolare riguardo alle fattispecie in cui non è previsto il 'reintegro' ma solo l'indennità, pari ad alcuni mesi di retribuzione.
Ciao
Dante
Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/03/29/tutele-crescenti-licenziamenti-illegittimi-azienda-regola?utm_source=DPL&utm_medium=referral&utm_content=DPL-QI
Tutele crescenti e licenziamenti illegittimi: cosa deve fare l’azienda per essere in regola
In questo articolo trovi anche:
Check list per i datori di lavoro
Il contratto a tutele crescenti e la disciplina del
licenziamento illegittimo sono stati profondamente rivisti nel
corso degli anni. Gli ultimi interventi ad opera della
sentenza n. 194/2018 della Corte
Costituzionale e del decreto Dignità hanno stravolto l’impianto originario ribaltando il meccanismo iniziale delle tutele crescenti. In particolare, la Consulta ha dichiarato incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore basato sull’anzianità di servizio. In virtù delle recenti modifiche è utile evidenziare le tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo del datore di lavoro in base alle dimensioni dell’impresa.
Costituzionale e del decreto Dignità hanno stravolto l’impianto originario ribaltando il meccanismo iniziale delle tutele crescenti. In particolare, la Consulta ha dichiarato incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore basato sull’anzianità di servizio. In virtù delle recenti modifiche è utile evidenziare le tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo del datore di lavoro in base alle dimensioni dell’impresa.
Il contratto a tutele crescenti prevede
una protezione, in caso di licenziamento
illegittimo per i lavoratori a tempo
indeterminato. Dette tutele sono state riviste sia dal
legislatore, con l’incremento dei minimali e dei massimali
(Decreto Legge 87/2018, cd Decreto Dignità), che dalla Corte
Costituzionale, la quale, con la sentenza
n. 194/2018, ha dichiarato incostituzionale il
criterio di determinazione dell’indennità spettante al
lavoratore basato sull’anzianità di servizio (art. 3, comma
1, del D. Lgs. n. 23/2015).
Leggi anche Licenziamenti
illegittimi: come cambiano le tutele crescenti dopo la
pronuncia della Consulta
La disposizione, secondo la Consulta, contrasta con:
- il principio di eguaglianza -
omologazione di situazioni diverse;
- il principio di ragionevolezza -
inidoneo a costituire adeguato ristoro del pregiudizio
subìto dal lavoratore e adeguata dissuasione dell’azienda
dal licenziare ingiustamente.
In considerazione di ciò, il giudice, nel rispetto dei
limiti (minimo 6 e massimo 36 mensilità) in cui va
quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo
dell’anzianità di servizio ma anche degli altri criteri, già
conosciuti per le tutele ai lavoratori ex “articolo 18”:
- numero dei dipendenti occupati,
- dimensioni dell’attività economica,
- comportamento e condizioni delle parti.
Il tema affrontato nell’articolo sarà oggetto di
approfondimento e discussione in aula nel quinto incontro
dell’edizione 2018/2019, dedicato a “Strumenti per
affrontare e risolvere il contenzioso con il lavoratore”.
Tutele crescenti…
Proprio in virtù delle recenti modifiche, è il caso di
evidenziare le tutele applicabili, in base
all’illiceità commessa dal datore di lavoro e alla relativa
ampiezza aziendale, esclusivamente per i lavoratori in
tutele crescenti e cioè assunti:
- dal 7 marzo 2015;
- con un contratto da tempo determinato prima del 7 marzo
2015 e che da tale data hanno avuto la trasformazione in
contratto a tempo indeterminato;
- con un contratto di apprendistato prima del 7 marzo
2015 e che da tale data sono stati qualificati.
… e no
Ai lavoratori non rientranti in questi parametri, si
applicano le regole previste dall’articolo 18 della Legge
300/1970 (nel caso in cui l’azienda abbia più di 15
dipendenti) o dalla Legge 604/1966 (nel caso in cui
l’azienda abbia fino a 15 dipendenti).
Licenziamenti illegittimi – Imprese con più di 15
dipendenti
Illecito licenziamento
|
Oltre i
15 dipendenti
|
|
Licenziamento orale
|
Reintegrazione Nel Posto Di
Lavoro
- il lavoratore in luogo della reintegra può
richiedere un’indennità pari a 15 mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del TFR.
Versamento dei contributi
previdenziali dal giorno del
licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegra.
Indennità risarcitoria
commisurata all’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno
del licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum
- importo minimo pari a 5 mensilità.
|
|
Oltre i
15 dipendenti
|
||
Licenziamento discriminatorio
|
Reintegrazione nel posto di
lavoro
- il lavoratore in luogo della reintegra può
richiedere un’indennità pari a 15 mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del TFR.
Versamento dei contributi
previdenziali dal giorno del
licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione.
Indennità risarcitoria
commisurata all’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno
del licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum
- importo minimo pari a 5 mensilità
|
|
Licenziamento nullo
|
Reintegrazione nel posto di
lavoro
- il lavoratore in luogo della reintegra può
richiedere un’indennità pari a 15 mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del TFR.
Versamento dei contributi
previdenziali dal giorno del
licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione.
Indennità risarcitoria
commisurata all’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno
del licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum
- importo minimo pari a 5 mensilità
|
|
Oltre i
15 dipendenti
|
||
Licenziamento per giustificato motivo
oggettivo
|
Non ricorrono gli estremi per il
licenziamento:
- cessazione del rapporto di
lavoro
- indennità risarcitoria
pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR, in misura
non inferiore a 6 e non superiore a 36
mensilità. L’indennizzo è calcolato tenendo con
degli anni di servizio del lavoratore e dei
seguenti parametri:
1. numero dei dipendenti occupati,
2. dimensioni dell’attività economica,
3. comportamento e condizioni delle parti
Calcolo indennizzo in base alle indicazioni
fornite dalla Consulta con la
sentenza 194/2018
|
|
Oltre i
15 dipendenti
|
||
Licenziamento per giustificato motivo
soggettivo
|
CASI
|
|
1. Insussistenza del fatto materiale
|
2. Non ricorrono gli estremi
|
|
Reintegrazione nel posto di
lavoro
- se il lavoratore non vuole riprendere
servizio, può richiedere un’indennità pari a 15
mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR;
-Versamento dei contributi
previdenziali dal giorno del
licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione.
Indennità risarcitoria
commisurata all’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR dal giorno
del licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore
abbia percepito per lo svolgimento di altre
attività lavorative (aliunde perceptum), e di quanto
avrebbe potuto percepire accettando una congrua
offerta di lavoro (aliunde percipiendum);
- in ogni caso l’indennità non può essere
superiore a 12 mensilità.
|
Cessazione del rapporto di
lavoro
Indennità risarcitoria pari
a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR, in misura
non inferiore a 6 e non superiore a 36
mensilità. L’indennizzo è calcolato tenendo con
degli anni di servizio del lavoratore e dei
seguenti parametri:
- numero dei dipendenti occupati,
- dimensioni dell’attività economica,
- comportamento e condizioni delle parti
Calcolo indennizzo in base alle indicazioni
fornite dalla Consulta con la
sentenza 194/2018
|
|
Oltre i
15 dipendenti
|
||
Licenziamento per giusta causa
|
CASI
|
|
1. Insussistenza del fatto materiale
|
2. Non ricorrono gli estremi
|
|
Reintegrazione nel posto di
lavoro
- se il lavoratore non vuole riprendere
servizio, può richiedere un’indennità pari a 15
mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR;
Versamento dei contributi
previdenziali dal giorno del
licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione.
Indennità risarcitoria
commisurata all’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR dal giorno
del licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore
abbia percepito per lo svolgimento di altre
attività lavorative (aliunde perceptum), e di quanto
avrebbe potuto percepire accettando una congrua
offerta di lavoro (aliunde percipiendum);
- in ogni caso l’indennità non può essere
superiore a 12 mensilità.
|
Cessazione del rapporto di
lavoro
Indennità risarcitoria pari
a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR, in misura
non inferiore a 6 e non superiore a 36
mensilità. L’indennizzo è calcolato tenendo con
degli anni di servizio del lavoratore e dei
seguenti parametri:
- numero dei dipendenti occupati,
- dimensioni dell’attività economica,
- comportamento e condizioni delle parti
Calcolo indennizzo in base alle indicazioni
fornite dalla Consulta con la
sentenza 194/2018
|
|
Oltre i
15 dipendenti
|
||
Mancata indicazione dei motivi del
licenziamento
|
Cessazione del rapporto di
lavoro
Indennità risarcitoria pari
a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno
di servizio
- in misura non inferiore a 2 e non superiore
a 12 mensilità.
|
|
Oltre i
15 dipendenti
|
||
Non corretta procedura di
contestazione disciplinare
|
Cessazione del rapporto di
lavoro
Indennità risarcitoria pari
a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno
di servizio
- in misura non inferiore a 2 e non superiore
a 12 mensilità.
|
Licenziamenti illegittimi – Imprese fino a 15
dipendenti
Illecito licenziamento
|
Fino a 15
dipendenti
|
Licenziamento orale
|
Reintegrazione nel posto di
lavoro
- il lavoratore in luogo della reintegra può
richiedere un’indennità pari a 15 mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del TFR.
Versamento dei contributi
previdenziali dal giorno del
licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione.
Indennità risarcitoria
commisurata all’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno
del licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum
- importo minimo pari a 5 mensilità
|
Fino a 15
dipendenti
|
|
Licenziamento discriminatorio
|
Reintegrazione nel posto di
lavoro
- il lavoratore in luogo della reintegra può
richiedere un’indennità pari a 15 mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del TFR.
Versamento dei contributi
previdenziali dal giorno del
licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione.
Indennità risarcitoria
commisurata all’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno
del licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum
- importo minimo pari a 5 mensilità
|
Licenziamento nullo
|
Reintegrazione nel posto di
lavoro
- il lavoratore in luogo della reintegra può
richiedere un’indennità pari a 15 mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del TFR.
Versamento dei contributi
previdenziali dal giorno del
licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione.
Indennità risarcitoria
commisurata all’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno
del licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum
- importo minimo pari a 5 mensilità
|
Fino a 15
dipendenti
|
|
Licenziamento per giustificato motivo
oggettivo
|
Non ricorrono gli estremi per il
licenziamento
- Cessazione del rapporto di
lavoro
- Indennità risarcitoria
pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno
di servizio in misura non inferiore a 3 e non
superiore a 6 mensilità.
|
Fino a 15
dipendenti
|
|
Licenziamento per giustificato motivo
soggettivo
|
In tutti i
casi di illegittimo licenziamento disciplinare
- Cessazione del rapporto di
lavoro
- Indennità risarcitoria in
misura pari a 1 mensilità dell’ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per ogni anno di servizio in misura non
inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità.
|
Fino a 15
dipendenti
|
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Licenziamento per giusta causa
|
In tutti i casi di illegittimo licenziamento
disciplinare
- Cessazione del rapporto di
lavoro
- Indennità risarcitoria in
misura pari a 1 mensilità dell’ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per ogni anno di servizio in misura non
inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità.
|
Fino a 15
dipendenti
|
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Mancata indicazione dei motivi del
licenziamento
|
Cessazione del rapporto di
lavoro
Indennità risarcitoria pari
a mezza mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno
di servizio
- in misura comunque non inferiore a 1 e non
superiore a 6 mensilità.
|
Fino a 15
dipendenti
|
|
Non corretta procedura di
contestazione disciplinare
|
Cessazione del rapporto di
lavoro
Indennità risarcitoria pari
a mezza mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno
di servizio
- in misura comunque non inferiore a 1 e non
superiore a 6 mensilità.
|
Le considerazioni
contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo
del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun
modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza
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