In questo articolo trovi anche: Check list per i datori di lavoro
Il contratto a tutele crescenti e la disciplina del licenziamento illegittimo sono stati profondamente rivisti nel corso degli anni. Gli ultimi interventi ad opera della sentenza n. 194/2018 della Corte
Costituzionale e del decreto Dignità hanno stravolto l’impianto originario ribaltando il meccanismo iniziale delle tutele crescenti. In particolare, la Consulta ha dichiarato incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore basato sull’anzianità di servizio. In virtù delle recenti modifiche è utile evidenziare le tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo del datore di lavoro in base alle dimensioni dell’impresa.

Il contratto a tutele crescenti prevede una protezione, in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori a tempo indeterminato. Dette tutele sono state riviste sia dal legislatore, con l’incremento dei minimali e dei massimali (Decreto Legge 87/2018, cd Decreto Dignità), che dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 194/2018, ha dichiarato incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore basato sull’anzianità di servizio (art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2015).
La disposizione, secondo la Consulta, contrasta con:
- il principio di eguaglianza - omologazione di situazioni diverse;
- il principio di ragionevolezza - inidoneo a costituire adeguato ristoro del pregiudizio subìto dal lavoratore e adeguata dissuasione dell’azienda dal licenziare ingiustamente.
In considerazione di ciò, il giudice, nel rispetto dei limiti (minimo 6 e massimo 36 mensilità) in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio ma anche degli altri criteri, già conosciuti per le tutele ai lavoratori ex “articolo 18”:
- numero dei dipendenti occupati,
- dimensioni dell’attività economica,
- comportamento e condizioni delle parti.

Il tema affrontato nell’articolo sarà oggetto di approfondimento e discussione in aula nel quinto incontro dell’edizione 2018/2019, dedicato a “Strumenti per affrontare e risolvere il contenzioso con il lavoratore”.

Tutele crescenti…

Proprio in virtù delle recenti modifiche, è il caso di evidenziare le tutele applicabili, in base all’illiceità commessa dal datore di lavoro e alla relativa ampiezza aziendale, esclusivamente per i lavoratori in tutele crescenti e cioè assunti:
- dal 7 marzo 2015;
- con un contratto da tempo determinato prima del 7 marzo 2015 e che da tale data hanno avuto la trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
- con un contratto di apprendistato prima del 7 marzo 2015 e che da tale data sono stati qualificati.

… e no

Ai lavoratori non rientranti in questi parametri, si applicano le regole previste dall’articolo 18 della Legge 300/1970 (nel caso in cui l’azienda abbia più di 15 dipendenti) o dalla Legge 604/1966 (nel caso in cui l’azienda abbia fino a 15 dipendenti).
Licenziamenti illegittimi – Imprese con più di 15 dipendenti
Illecito licenziamento
Oltre i 15 dipendenti
Licenziamento orale
Reintegrazione Nel Posto Di Lavoro
- il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra.
Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum
- importo minimo pari a 5 mensilità.
Oltre i 15 dipendenti
Licenziamento discriminatorio
Reintegrazione nel posto di lavoro
- il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.
Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum
- importo minimo pari a 5 mensilità
Licenziamento nullo
Reintegrazione nel posto di lavoro
- il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.
Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum
- importo minimo pari a 5 mensilità
Oltre i 15 dipendenti
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Non ricorrono gli estremi per il licenziamento:
- cessazione del rapporto di lavoro
- indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. L’indennizzo è calcolato tenendo con degli anni di servizio del lavoratore e dei seguenti parametri:
1. numero dei dipendenti occupati,
2. dimensioni dell’attività economica,
3. comportamento e condizioni delle parti
Calcolo indennizzo in base alle indicazioni fornite dalla Consulta con la sentenza 194/2018
Oltre i 15 dipendenti
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
CASI
1. Insussistenza del fatto materiale
2. Non ricorrono gli estremi
Reintegrazione nel posto di lavoro
- se il lavoratore non vuole riprendere servizio, può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
-Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.
Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum), e di quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro (aliunde percipiendum);
- in ogni caso l’indennità non può essere superiore a 12 mensilità.
Cessazione del rapporto di lavoro
Indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. L’indennizzo è calcolato tenendo con degli anni di servizio del lavoratore e dei seguenti parametri:
- numero dei dipendenti occupati,
- dimensioni dell’attività economica,
- comportamento e condizioni delle parti
Calcolo indennizzo in base alle indicazioni fornite dalla Consulta con la sentenza 194/2018
Oltre i 15 dipendenti
Licenziamento per giusta causa
CASI
1. Insussistenza del fatto materiale
2. Non ricorrono gli estremi
Reintegrazione nel posto di lavoro
- se il lavoratore non vuole riprendere servizio, può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.
Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum), e di quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro (aliunde percipiendum);
- in ogni caso l’indennità non può essere superiore a 12 mensilità.
Cessazione del rapporto di lavoro
Indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. L’indennizzo è calcolato tenendo con degli anni di servizio del lavoratore e dei seguenti parametri:
- numero dei dipendenti occupati,
- dimensioni dell’attività economica,
- comportamento e condizioni delle parti
Calcolo indennizzo in base alle indicazioni fornite dalla Consulta con la sentenza 194/2018
Oltre i 15 dipendenti
Mancata indicazione dei motivi del licenziamento
Cessazione del rapporto di lavoro
Indennità risarcitoria pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio
- in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità.
Oltre i 15 dipendenti
Non corretta procedura di contestazione disciplinare
Cessazione del rapporto di lavoro
Indennità risarcitoria pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio
- in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità.
Licenziamenti illegittimi – Imprese fino a 15 dipendenti
Illecito licenziamento
Fino a 15 dipendenti
Licenziamento orale
Reintegrazione nel posto di lavoro
- il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.
Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum
- importo minimo pari a 5 mensilità
Fino a 15 dipendenti
Licenziamento discriminatorio
Reintegrazione nel posto di lavoro
- il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.
Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum
- importo minimo pari a 5 mensilità
Licenziamento nullo
Reintegrazione nel posto di lavoro
- il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.
Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum
- importo minimo pari a 5 mensilità
Fino a 15 dipendenti
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Non ricorrono gli estremi per il licenziamento
- Cessazione del rapporto di lavoro
- Indennità risarcitoria pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità.
Fino a 15 dipendenti
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
In tutti i casi di illegittimo licenziamento disciplinare
- Cessazione del rapporto di lavoro
- Indennità risarcitoria in misura pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità.
Fino a 15 dipendenti
Licenziamento per giusta causa
In tutti i casi di illegittimo licenziamento disciplinare
- Cessazione del rapporto di lavoro
- Indennità risarcitoria in misura pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità.
Fino a 15 dipendenti
Mancata indicazione dei motivi del licenziamento
Cessazione del rapporto di lavoro
Indennità risarcitoria pari a mezza mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio
- in misura comunque non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità.
Fino a 15 dipendenti
Non corretta procedura di contestazione disciplinare
Cessazione del rapporto di lavoro
Indennità risarcitoria pari a mezza mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio
- in misura comunque non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza