Da L'Internazionale - stralci
Il 5 ottobre il consiglio dei ministri ha approvato la modifica dei cosiddetti decreti sicurezza e ha approvato un nuovo decreto con le modifiche che si chiama decreto immigrazione...
La materia di cui si occupano le due norme è vasta: va dalla riforma della legge sulla cittadinanza alla gestione dell’ordine pubblico nelle manifestazioni, e le modifiche intervengono in maniera disomogenea su alcune parti... Per esempio sono state modificate in maniera radicale le parti sull’accoglienza, con il ripristino di una forma di protezione umanitaria e del sistema di accoglienza diffuso, mentre su altri punti come il soccorso in mare è rimasto in piedi l’impianto del decreto Salvini, anche se il principio della criminalizzazione del soccorso in mare è stato di fatto reso inefficace. Nei suoi rilievi al decreto, il capo dello stato Sergio Mattarella aveva chiesto di diminuire le ammende, rendendole proporzionali alla violazione, ma le modifiche sono andate oltre i rilievi del presidente, perché hanno reso il procedimento penale e non solo amministrativo...
sulla parte che riguarda la riforma della legge sulla cittadinanza: il decreto Salvini ne allungava i tempi per l’ottenimento per gli stranieri naturalizzati in Italia, portandoli da due a quattro anni. Le modifiche riducono i tempi a tre anni, ma non riportano il testo alla sua formulazione originaria, né lo migliorano ulteriormente. Inoltre non è abrogata la norma del decreto Salvini che prevede la revoca della cittadinanza per chi l’ha acquisita, in caso di condanna definitiva per reati collegati al terrorismo...
la parte dei decreti che riguardano la gestione dell’ordine pubblico con l’inasprimento delle pene per il reato di rissa, l’introduzione dei daspo dai locali pubblici e di intrattenimento per chi sia stato denunciato o condannato per atti di violenza.
Protezione speciale
Si ripristina di fatto un permesso di soggiorno per motivi umanitari che era previsto dal Testo unico
sull’immigrazione del 1998, ma si chiamerà “protezione speciale”. Questo tipo di permesso verrà concesso agli stranieri che presentano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o “risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. La protezione avrà la durata di due anni e non sarà una mera estensione dei permessi per casi speciali introdotti dal primo decreto sicurezza (legge 132/2018). Diventano convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, “ove ne ricorrano i requisiti”, i permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza minori.L’articolo 1 del decreto introduce inoltre un nuovo principio di non respingimento o rimpatrio verso uno stato in cui i diritti umani siano violati in maniera sistematica e inoltre impedisce di rimpatriare chi ha una vita consolidata in Italia. “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, è scritto nel testo. “Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno stato – prosegue il testo – qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.
Soccorso in mare
Nell’articolo 1 del nuovo decreto si affronta anche il punto più critico e divisivo per il governo: quello del soccorso in mare. Rimane in piedi il principio secondo cui il ministro dell’interno, in accordo con il ministro della difesa e dei trasporti, informando il presidente del consiglio, può vietare l’ingresso e il transito in acque italiane a navi non militari. Tuttavia se queste navi hanno effettuato soccorsi seguendo le convenzioni internazionali, hanno comunicato le operazioni alle autorità competenti (e nel caso di navi straniere al loro stato di bandiera), questo comma non può essere applicato. Se avviene la violazione, inoltre, deve intervenire un magistrato ad appurarlo e al termine di un processo penale possono essere inflitte multe che vanno da 10mila a 50mila euro. L’ammenda amministrativa, che arrivava fino a un milione per chi avesse salvato i migranti in mare, è diventata una multa applicabile solo al termine di un processo penale. Non è più previsto il sequestro della nave.
Registrazione anagrafica
Viene inoltre eliminato il divieto di registrazione alle anagrafi comunali dei richiedenti asilo, a cui sarà rilasciato un documento di identità valido per tre anni. Su questo punto era intervenuta anche la consulta, che a luglio aveva definito incostituzionale la norma che vietava l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, in seguito di ricorsi presentati da molti richiedenti asilo in tutta Italia.
Riduzione dei tempi di trattenimento nei Cpr
Gli stranieri che sono trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Cie, in attesa di essere rimpatriati, con il nuovo decreto potranno esserlo fino a un massimo di 90 giorni (precedentemente potevano essere trattenuti per un massimo di 180 giorni), con una possibile proroga di ulteriori trenta giorni per coloro che provengono da paesi con cui l’Italia ha accordi di rimpatrio. In questo caso si ritorna a una situazione precedente a quella dell’approvazione del decreto sicurezza. È introdotta però la flagranza in differita per chi organizza proteste e danneggiamenti all’interno dei Centri per il rimpatrio, questa norma non era presente nel decreto sicurezza.
Sistema di accoglienza
Il sistema di accoglienza Sprar/Siproimi cambia ancora una volta nome e diventa Sistema di accoglienza e integrazione, di fatto viene ripristinato il sistema di accoglienza diffuso gestito dai comuni come sistema prioritario a cui accedono anche i richiedenti asilo e non solo i casi più vulnerabili, i minori e i beneficiari di protezione internazionale. Inoltre vengono distinti i servizi di primo livello per i richiedenti protezione internazionale, che includono l’accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, i corsi di lingua italiana, e i servizi di orientamento legale e al territorio, dai servizi di secondo livello che hanno come obiettivo l’integrazione e includono l’orientamento al lavoro e la formazione professionale. L’adesione al sistema che è gestito dai comuni, sarà sempre su base volontaria e non è prevista nessuna soppressione del sistema prefettizio di accoglienza, quello che ha dato vita ai Centri di accoglienza straordinari (Cas), al centro di scandali per le condizioni di vita al di sotto degli standard minimi.
Cittadinanza
L’attesa massima per la richiesta della cittadinanza fatta da uno straniero naturalizzato in Italia passa da quattro a tre anni. Prima del decreto Salvini era fissata a due anni. Non è abrogata la norma che prevede la revoca della cittadinanza in caso si commettano reati legati al terrorismo, solo per chi la cittadinanza l’ha acquisita.
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