lunedì 29 ottobre 2018

pc 29 ottobre - FCA Pomigliano - “CASSA INTEGRAZIONE ED ACCORDI SINDACALI ILLEGITTIMI”

Il Tribunale di Nola accoglie il ricorso presentato dall’Ufficio Legale di Slai cobas

IL GIUDICE DEL LAVORO CONDANNA LA FCA A RISARCIRE IL DANNO SALARIALE SUBITO DA 23 OPERAI ED OPERAIE DI NOLA

Lo Slai cobas stima in centoquindicimila euro l’importo complessivo a carico della FCA per risarcire i lavoratori con cinquemila euro ciascuno. Altre cause analoghe sono in corso presso il Tribunale di Nola. Sono un centinaio i lavoratori aventi diritto al recupero salariale per un ammontare di circa cinquecentomila euro.

Con sentenza del 23 ottobre 2018 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola Dott.ssa Daniela Ammendola ha accolto il ricorso presentato dagli Avv.ti Arcangelo Fele e Daniela Sodano dell’Ufficio Legale del sindacato Slai cobas e condannato FCA al risarcimento del danno economico subito da 23 lavoratori dell’unità produttiva di Nola collocati illegittimamente in cassa integrazione dal luglio 2014 al luglio 2015.

La richiesta al Giudice degli avvocati Fele e Sodano: “accertamento dell’illegittimità del permanere della sospensione in ‘cassa’ dei lavoratori… per completare il processo riorganizzativo aziendale solo parzialmente realizzato nei due anni precedenti, nonché dei relativi ‘vizi’ sia di procedura che
del successivo accordo sindacale di esame congiuntotenendo conto, inoltre, che … la piena
fungibilità delle mansioni, l’evidente elementarietà delle operazioni lavorative svolte all’interno dello stabilimento FCA di Nola da tutti i dipendenti, nonché l’assoluta ininfluenza e mancanza di specifica preparazione e formazione ai fini dello svolgimento delle mansioni stesse, palesa l’illegittimità dei criteri di scelta dei lavoratori collocati in cigs con conseguente discriminazione dei ricorrenti mai richiamati al lavoro.

Una complessa e congrua sentenza, quella del Tribunale di Nola, che stigmatizza in 8 pagine fitte le ‘falle giuridiche’ del superficiale uso della cassa integrazione guadagni in danno dei lavoratori ed il pressapochismo aziendale in materia di riorganizzazione impiantistica e produttiva.

La sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola (in sintesi): “in caso di cigs per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi”… “dall’esame della comunicazione aziendale di apertura della cigs e del successivo accordo tra FCA e sindacati del 10 luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da impiegare progressivamente”…”atteso il mero riferimento ‘agli interventi riorganizzativi illustrati’ che risulta assolutamente generico, anche in ragione della ampiezza, della pluralità e della diversità degli interventi stessi”…“la vaghezza dei criteri di scelta nella permanenza in cigs per taluni lavoratori”…”non consente l’esatta individuazione delle posizioni lavorative, sia riferita alle attività richieste da stabilimenti clienti che con riferimento alla progressiva attuazione del programma di riorganizzazione”…”ciò incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell’intervento straordinario di integrazione salariale”.

Slai cobas - coordinamento provinciale di Napoli - Pomigliano d’Arco, lunedì 29 ottobre 2018

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