Il Tribunale di Nola accoglie il ricorso presentato
dall’Ufficio Legale di Slai cobas
IL
GIUDICE DEL LAVORO CONDANNA LA FCA A RISARCIRE IL DANNO SALARIALE
SUBITO DA 23 OPERAI ED OPERAIE DI NOLA
Lo
Slai cobas stima in centoquindicimila euro l’importo complessivo a
carico della FCA per risarcire i lavoratori con cinquemila euro
ciascuno. Altre cause analoghe sono in corso presso il Tribunale di
Nola. Sono un centinaio i lavoratori aventi diritto al recupero
salariale per un ammontare di circa cinquecentomila euro.
Con sentenza del 23
ottobre 2018 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola Dott.ssa
Daniela Ammendola ha accolto il ricorso presentato dagli
Avv.ti Arcangelo Fele e Daniela Sodano dell’Ufficio
Legale del sindacato Slai cobas e condannato FCA al risarcimento del
danno economico subito da 23 lavoratori dell’unità produttiva di
Nola collocati illegittimamente in cassa integrazione dal luglio 2014
al luglio 2015.
La richiesta al
Giudice degli avvocati Fele e Sodano: “accertamento
dell’illegittimità del permanere della sospensione in ‘cassa’
dei lavoratori… per completare il processo riorganizzativo
aziendale solo parzialmente realizzato nei due anni precedenti,
nonché dei relativi ‘vizi’ sia di procedura che
del successivo accordo sindacale di esame congiunto… tenendo conto, inoltre, che … la piena
fungibilità delle mansioni, l’evidente
elementarietà delle operazioni lavorative svolte all’interno dello
stabilimento FCA di Nola da tutti i dipendenti, nonché l’assoluta
ininfluenza e mancanza di specifica preparazione e formazione ai fini
dello svolgimento delle mansioni stesse, palesa l’illegittimità
dei criteri di scelta dei lavoratori collocati in cigs con
conseguente discriminazione dei ricorrenti mai richiamati al lavoro.del successivo accordo sindacale di esame congiunto… tenendo conto, inoltre, che … la piena
Una complessa e congrua
sentenza, quella del Tribunale di Nola, che stigmatizza in 8 pagine
fitte le ‘falle giuridiche’ del superficiale uso della cassa
integrazione guadagni in danno dei lavoratori ed il pressapochismo
aziendale in materia di riorganizzazione impiantistica e produttiva.
La sentenza del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola (in sintesi): “in
caso di cigs per l’attuazione di un programma di ristrutturazione,
riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una
temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo
qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri
di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi”…
“dall’esame della comunicazione aziendale di apertura della
cigs e del successivo accordo tra FCA e sindacati del 10
luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato
il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da
impiegare progressivamente”…”atteso il mero riferimento ‘agli
interventi riorganizzativi illustrati’ che risulta assolutamente
generico, anche in ragione della ampiezza, della pluralità e della
diversità degli interventi stessi”…“la vaghezza dei criteri di
scelta nella permanenza in cigs per taluni lavoratori”…”non
consente l’esatta individuazione delle posizioni lavorative, sia
riferita alle attività richieste da stabilimenti clienti che con
riferimento alla progressiva attuazione del programma di
riorganizzazione”…”ciò incide direttamente sulla legittimità
del provvedimento di concessione dell’intervento straordinario di
integrazione salariale”.
Slai cobas - coordinamento
provinciale di Napoli - Pomigliano d’Arco, lunedì 29 ottobre 2018
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