Il Tribunale
di Genova riafferma il diritto dei Macchinisti di avere un tempestivo soccorso in caso di malore, annullando il
licenziamento disposto da Trenitalia verso un macchinista
che si era ripetutamente rifiutato di guidare da solo (in
Cargo con il Polifunzionale).
La sentenza dimostra, quantomeno, che i sindacati
firmatari del CCNL e degli accordi sull'"agente solo"
hanno contrattato diritti indisponibili (quello della
salute sancito dalla costituzione) e che essi, con
l'accordo, hanno favorito il datore di lavoro nel violare
l'art. 2087 del codice civile, concordando che Trenitalia
modificasse l'organizzazione del lavoro facendo venir meno
la massima sicurezza sostenibile.
Il Giudice rileva che
“la
norma dell'art. 2087 c.c. obbliga quindi
l'imprenditore (la cui iniziativa economica non può
svolgersi in contrasto con la tutela della salute
garantita dall'art. 32 della Costituzione) ad
adottare, per tutelare le condizioni di lavoro, non
solo le specifiche misure tassativamente imposte dalla
legge in relazione allo singolo tipo di attività
esercitata, ma anche tutte quelle altre che, in
concreto, si rendano necessarie allo scopo. Occorre
avere riguardo alla particolarità dell'attività
lavorativa, all'esperienza ed alla tecnica nonché ad
altre norme e misure che, per identità di ratio, si
adattino alla situazione anche se siano state
predisposte ad altri fini o per attività diverse da
quella del imprenditore …. L'imprenditore ha pertanto
l'obbligo fondamentale, sussidiario rispetto alle
prescrizioni di specifiche norme antinfortunistiche,
di adottare le misure che, secondo le particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro, anche
rispetto ai rischi insiti nell'ambiente in cui questi
si trovi ad operare ed a quelli derivanti dall'azione
di fattori esterni od inerenti al luogo in cui tale
ambiente si collochi...."
Contrariamente a quanto sostenuto
dalle “OO.SS. del Sì a prescindere” per il Giudice:
“E' dunque evidente che la
nuova organizzazione ha prolungato i tempi
d'intervento a tutela della sicurezza del macchinista
in modo rilevante e, soprattutto, imprevedibile in
ragione della diversità dei luoghi in cui l'emergenza
può verificarsi. Nel caso di grave malore, che
richieda un intervento urgente - nella discussione si
è fatto riferimento all'infarto miocardico - un
siffatto prolungamento è destinato ad avere effetti
certamente pregiudizievoli per la salute del
lavoratore...."
Per Trenitalia siamo solo
“numeri”, in difesa ha sostenuto “
che il malore del
macchinista, …..sarebbe un evento tanto raro da
risultare statisticamente poco rilevante”.
Dati ovviamente fasulli, vedasi l’ultimo caso di malore
del Macchinista in Sardegna di solo pochi giorni fa.
La sentenza, in maniera chiara ed
inequivocabile denota …
“Come emerge fin
dall'incipit del verbale d'accordo del 17.11.2000, il
degrado della tutela è dipeso dall'esigenza esclusiva
di ... 'consentire una maggiore
flessibilità organizzativa ed economicità del servizio
di trasporto merci'. Le ragioni della
scelta di Trenitalia S.p.a. sono dunque tutte
rientrate nella logica d'impresa e di mercato”.
Il tutto,
ovviamente, a discapito del Macchinista.
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