mercoledì 6 maggio 2020

pc 6 maggio - 2500 EURO DI SANZIONE ALLO SLAI COBAS SC PER LO SCIOPERO DELLE DONNE

 COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERO ANELLO DI UN NUOVO PESANTE ATTACCO AL DIRITTO DI SCIOPERO PER TUTTI, UTILIZZANDO L'EMERGENZA PANDEMIA


La Commissione Garanzia Sciopero con la nota che in parte riproduciamo ha proceduto alla sanzione per lo sciopero delle donne del 9 marzo che lo Slai cobas per il sindacato di classe aveva indetto e non revocato. 
Come abbiamo già detto si vuole usare l'emergenza coronavirus per cominciare ad attaccare in generale il diritto di sciopero. Le lavoratrici, i lavoratori devono lavorare, devono farlo senza garanzia di sicurezza, di distanziamento sociale, ma non possono scioperare... tante lavoratrici della sanità, dei servizi si sono ammalate e alcune sono morte per il coronavirus, ma non possono scioperare... 
Per questo, questo provvedimento della CGS non riguarda solo lo Slai cobas sc che lo ha ricevuto ma tutti, e in primis i sindacati di base.
Dobbiamo insieme contrastare/fermare questo attacco.
E la principale azione di contrasto e opposizione sta nel fare gli scioperi - come è stato nei giorni 30 aprile e 1° maggio.

Lo Slai cobas sc da marzo ha lanciato una proposta/appello a tutti i sindacati di base, agli
organismi dei lavoratori, alle associazioni di lotta a rispondere unitariamente, scrivendo: "E' necessario contrastare questo attacco. L'azione della CGS è gravissima e costituisce un precedente pericoloso anche per il futuro, per tutti i sindacati e per tutte le lavoratrici e lavoratori". 

Nella mozione/piattaforma del Patto d'azione si scrive: 
"6. Garantire la libertà di sciopero e l'agibilità sindacale, contrastando concretamente i divieti delle questure, dei prefetti e della Commissione di garanzia sugli scioperi: fino a quando si lavora si ha il diritto di svolgere attività sindacale e di scioperare".

Il Coordinamento lavoratori-lavoratrici autoconvocati per l'unità di classe nel comunicato del 1° Maggio ha scritto:  
"La Commissione di Garanzia, per la prima volta, da quando è stata istituita... ha vietato - lo sciopero non solo nei c.d. “servizi essenziali” ma in tutti i settori lavorativi. L'Usb e lo Slai Cobas per il Sindacato di Classe che non si sono piegati a questo divieto ed hanno promosso due scioperi generali - il 9 e il 25 marzo - stanno subendo un procedimento sanzionatorio da parte della Commissione. Lo Slai Cobas per il Sindacato di Classe ha lanciato un appello per una risposta unitaria di tutti i sindacati di base a questa offensiva contro le libertà d'azione della classe lavoratrice e delle sue organizzazioni di lotta. Nel raccogliere il carattere unitario dell'appello... lo rilanciamo, inquadrandolo nel generale scenario di lotta fra le classi che va profilandosi".

Ora è il tempo di fare una battaglia larga, interna all'unica linea giusta: "toccano uno, toccano tutti".
Queste sanzioni vogliono essere un passo verso il divieto di sciopero in tutte le attività sia pubbliche che private e verso tutti i lavoratori e lavoratrici. Lo ha dichiarato settimane fa chiaramente il presidente della CGS affermando: "Il conflitto al tempo del coronavirus ci porta davanti ad uno scontro terribile e inedito..."; le astensioni dal lavoro "produrrebbero un incalcolabile danno alla collettività e aumenterebbero il senso di insicurezza dei cittadini".

GLI SCIOPERI SONO PIU' CHE LEGITTIMI E NECESSARI, e oggi più che mai riguardano la difesa della salute e della vita delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre che naturalmente la difesa del lavoro e del salario. Nessun divieto della CGS li può impedire.

Riportiamo la nota che lo Slai cobas per il sindacato di classe ha fatto a metà aprile alla CGS

Alla COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERO
All'att.ne Presidente Giuseppe Santoro Passarelli
TA. 15.4.20

OGGETTO: Osservazioni e opposizione alla Delibera n. 20/56 del 16.3.20
La scrivente O.S. in riscontro alla Delibera, in oggetto indicata, osserva quanto segue:
1) E' la prima volta nella storia della Repubblica che viene bloccato uno sciopero a livello nazionale
2) L’iniziativa del Garante va oltre le competenze di codesta CGS che riguardano, come dalla Legge 146/90 e successive modificazioni, il rispetto delle norme di autoregolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, non certo il divieto di sciopero in ogni attività e in ogni settore lavorativo non previsti nell'elenco dei servizi pubblici essenziali.
La Commissione di garanzia si chiama così perché ad essa spetta garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, alla cui tutela i servizi pubblici sono funzionali. “Contemperare”, quindi, e non “vietare”, dal momento che qualsiasi regolazione dello sciopero dovrebbe tener conto della sua dimensione di diritto costituzionale, cioè di valore costitutivo dell’ordine democratico.

3) Vietando tutti gli scioperi, la CGS ha violato sia lo Statuto dei Lavoratori che la norma costituzionale che tutela il diritto di sciopero, art.40 Cost., così subordinando (non "contemperando") il diritto di sciopero agli altri diritti. Atteso che tale diritto (sia pur regolamentato nei servizi pubblici essenziali) è parte delle libertà fondamentali delle persone.
4) Codesta CGS motiva il divieto di sciopero in tutti i settori lavorativi (mettendo insieme "essenziali" e non "essenziali"  - e anche questo, a conoscenza della scrivente e di giuristi, avviene per la prima volta) richiamando un regolamento contenuto nelle discipline dei vari settori lavorativi che recita che gli scioperi vanno sospesi in caso di "avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale". Ma la clausola in questione è però fondamentalmente invocabile solo quando uno sciopero è in grado, in qualsiasi modo, di influire sulla situazione emergenziale, e non per sospenderne l’esercizio prescindendo da qualsiasi valutazione nel merito dei suoi effetti concreti.
D'altra parte nei settori che non fanno parte dei servizi pubblici essenziali, e come poi è stato stabilito dai Dpcm e dal protocolli Governo/OOSS, gli interessi delle persone, nel caso concreto della salute) andavano più tutelati nel non lavorare e stare a casa (come in effetti hanno fatto le lavoratrici in sciopero il 9 marzo - dato che non si sono tenute manifestazioni) che nel lavorare. Ed è paradossale
che in tante realtà lavorative le lavoratrici potevano lavorare, con tutti i rischi di mancata distanze, mancate protezioni individuali, e invece non potevano scioperare!
La CGS pone un arbitrario rapporto tra l'emergenza coronavirus, i suoi rischi e il divieto di astenersi dal lavoro, ma a parte i servizi essenziali (in primis in questo caso la sanità) in cui si è assolutamente rispettata la legge 146/90, tutti gli altri scioperi non incidono sull’attività di “prevenzione e contenimento della diffusione del virus”.
Se si considera, come la stessa Costituzione prevede, che l’arma dello sciopero costituisce uno strumento di difesa dei lavoratori, in questo caso lo sciopero aveva una doppia valenza, sia rispetto alla condizione generale delle donne, delle lavoratrici, sia rispetto alla condizione particolare in cui agli inizi di marzo sui posti di lavoro non erano state adottate neanche quelle minime misure di tutela della salute, e le lavoratrici e i lavoratori hanno scioperato anche per rivendicarle.
Questo sciopero, pertanto, è stato pienamente legittimo e non ha assolutamente violato le disposizioni della Legge 146/90 e successive modifiche.
La scrivente O.S. con la presente fa opposizione alla delibera n. 20/56 e chiede a codesta Commissione di Garanzia Sciopero di non procedere oltre.

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