I bambini che non sono vaccinati non
possono frequentare asili nido e scuole dell’infanzia,
anche se le loro famiglie pagano le sanzioni
in denaro previste dal decreto approvato a luglio. A ribadirlo è una circolare del ministero
della Salute. “La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione – si
legge – ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi
educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di
accertamento dell’inadempimento, ma
anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”.
anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”.
Il divieto di iscrizione ai non vaccinati non
vale invece per la scuola dell’obbligo. “Diversamente, per gli altri
gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo – si legge sempre
nella circolare – la presentazione della documentazione non costituisce
requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo
grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione
professionale regionale) o agli esami”. In ogni caso per quest’anno i
genitori potranno fare un’autocertificazione sullo status vaccinale per
l’iscrizione a scuola, da presentare entro il 10 settembre, mentre il termine
per presentare la documentazione vera e propria è il 10 marzo. I minori non
vaccinabili per ragioni di salute, spiega la nota, sono inseriti in classi
nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.
“Inoltre, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e
delle scuole private non paritarie comunicheranno alla Asl, mediante modalità
operative decise localmente dalla Asl, entro il 31 ottobre di ogni anno,
le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati”. Prescrizioni
anche per operatori scolastici e sanitari che dovranno presentare ai
datori di lavoro una dichiarazione sul proprio status vaccinale. “Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
legge – si legge nella stessa circolare ministeriale – gli operatori
scolastici, sanitari e socio-sanitari devono presentare agli istituti
scolastici e alle aziende sanitarie presso cui prestano servizio, una dichiarazione
comprovante la propria situazione vaccinale. Inoltre, si ricorda
l’importanza della vaccinazione degli operatori sanitari e degli studenti dei
corsi dell’area sanitaria, soprattutto quelli frequentanti i reparti a maggior
rischio (quali ad esempio neonatologie, oncologie, geriatrie): a tale scopo è
opportuno e necessario effettuare campagne di vaccinazione tra gli operatori
sanitari e gli studenti frequentanti i reparti a maggior rischio, soprattutto
per la promozione delle vaccinazioni per morbillo, parotite, rosolia, pertosse,
varicella, epatite B e influenza, verificandone, laddove necessario,
l’immunocompetenza”.
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