COMITATO
5 APRILE – ROMA aderente alla Rete nazionale salute e sicurezza sul
lavoro
OSSERVAZIONI
E RILIEVI SU TESTO BOZZA DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE – bis,
articoli di modifica in pejus della legislazione su salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Introduzione:
questo è un primo documento commentato su questa ennesima
modificazione, questa volta nettamente peggiorativa, alle
disposizioni di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, che ha avuto con il “parto” del D. Lgs. 81/2008, già
sottoposto a integrazioni e modifiche e interpretazioni
(dis)applicative che ne stanno progressivamente snaturando la
funzione e la finalità. Le modifiche del testo fra poco in
approvazione al Consiglio dei Ministri e successivamente nell’iter
di una legislazione …alla frutta, in diversi punti e aspetti, si
pone in contrasto con quanto è previsto dalle disposizioni e
direttive comunitarie, che fanno parte a tutti gli effetti come
“diritto dell’unione europea” del nostro ordinamento giuridico,
come già lo ebbero ai tempi della “626”, ormai assorbita e
sostituita dal D. lgs. 81/2008.
CI
RISIAMO: QUANDO LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO (e sui territori
sempre più inquinati e devastati…) SONO ANCORA CONSIDERATI UN
COSTO…I PADRONI E CHI DIFENDE I LORO INTERESSI, che NON COMBACIANO
CON QUELLI DELLE CLASSI LAVORATRICI E DELLE LORO FAMIGLIE E DELLA
CITTADINANZA, SI FANNO …“SEMPLIFICARE” LE COSE, con un
abbassamento delle forme di tutela, con esclusione da forme di
vigilanza e/o controllo, con limitazioni o eliminazioni di
responsabilità e doveri. In questo nostro primo scritto, vediamo
cosa cambia e gli effetti dannosi. Si ringrazia l’ingegner Marco
Spezia, tecnico della sicurezza e Marco Bazzoni, operaio e RLS, che
hanno fornito uno spunto prezioso con le loro argomentazioni e
commenti critici …”in rete”.
LA
FASE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE DAL BASSO E DI…VIGILANZA
AUTORGANIZZATA CHE POSSIAMO METTERE IN CAMPO, anche come Rete
nazionale salute e sicurezza sul lavoro, per contrastare il
peggioramento delle forme strumenti di tutela, prosegue dopo i vari
lavori fatti sulla salute e sicurezza in edilizia, quello sulla
sicurezza nelle scuole, sull’amianto, in ferrovia…
SI
RIDUCE L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
PER LAVORI DEFINITI “BREVI”
(inferiori alle 50 giornate lavorative per anno solare)
All’articolo
3 del Decreto viene aggiunto il comma 13 bis: “Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato
di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la
Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela
di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sono
definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla
informazione, formazione e sorveglianza sanitaria
previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che
implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo
non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di
riferimento”.
Uno
degli aspetti fondamentali per una seria attività e politica
coerente di intervento in materia di PREVENZIONE, è data
dall’obbligo datoriale (padronale di dovrebbe dire), in materia di
FORMAZIONE e di SORVEGLIANZA SANITARIA. Risulta poco chiaro cosa
voglia dire in concreto la “…semplificazione degli adempimenti…”,
in ogni caso ogni tentativo di…semplificare, in termini di
riduzione se non …omissione, su informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria è già motivo di preoccupazione per ogni
lavoratore e lavoratrice in generale a tempo indeterminato, per i
casi di utilizzo di forza lavoro per periodi di durata inferiore ai
due mesi (50 giorni) che sono tendenzialmente destinati ad aumentare
in virtù della fase di smantellamento di quello che era il ”diritto
del lavoro”, con minori garanzie e tutele scambiate e spacciate per
“flessibilità”, questa nuova situazione è a dir poco con
effetti disastrosi. In generale, la fase di informazione
e quella di formazione
sono aspetti fondamentale per permettere ai lavoratori e alle
lavoratrici, di conoscere i rischi a cui si va incontro
quotidianamente nell’attività lavorativa, a prescindere dalla sua
durata nel tempo, come affrontare i fattori di rischio e pericolo,
come prevenirli o evitare danni peggiori in caso si verifichino
problemi.
L’esperienza
concreta di questi anni, a partire dal “pacchetto Treu” (D. Lgs.
196/97) in poi, ma anche prima con i lavori temporanei extra (nel
turismo, nel settore portuale, nell’agricoltura come
nell’edilizia…) dimostrano che è proprio nei lavori di durata
“breve”, che aumenta il rischio di infortuni, non solo perché è
carente l’esperienza lavorativa, lo scambio di informazioni
corrette e una formazione adeguata con la conoscenza dei processi
lavorativi, dei ritmi in azienda e dei rischi e pericoli che si
possono correre, che fanno sì che la formazione sia un elemento
fondamentale per la fase di prevenzione e di conoscenza.
La
stessa cosa vale per la “semplificazione”, in termini di
riduzione e abbassamento di tutele, per la sorveglianza sanitaria.
Tale funzione ridotta, può significare la consapevolezza
insufficiente, da parte del medico competente aziendale, che il
lavoratore sia utilizzato per attività lavorative, pur non essendo
idoneo a svolgerle o a svolgerle con determinate precauzioni o
prescrizioni.
Non
a caso, infatti il primo passo della sorveglianza sanitaria è la
visita preventiva di idoneità alla mansione, oltre alla prima…visita
all’atto dell’assunzione, se ci fosse una pratica di massa a uso
della forza lavoro contrattualizzata, invece delle attuali 44
tipologie contrattuali, molte delle quali flessibili o…precarie, in
ogni caso duttili rispetto alla “rigidità” del lavoro salariato
e a quei “fissati dei diritti e delle garanzie sul lavoro”.
SI
VUOLE ELIMINARE L’OBBLIGO DI ELABORARE I DATI AGGREGATI SANITARI E
DI RISCHIO DI LAVORATORI-LAVORATRICI, SOTTOPOSTI SORVEGLIANZA
SANITARIA
Con
l’ipotizzata abrogazione ed eliminazione dei commi 1 e 2 dell’
articolo 40 e dell’Allegato III B e modificando il comma 2bis
dell’articolo 40 (D. Lgs. 81/2008) , si ottiene l’effetto di
eliminare l’ obbligo
per il medico competente aziendale, di ogni azienda, di elaborare e
di trasmettere all’autorità competente le informazioni relative ai
dati relativi ai rischi
cui sono esposti i lavoratori e le lavoratrici, gli infortuni
denunciati, le malattie professionali segnalate, la tipologia dei
giudizi di idoneità.
Se
manca un controllo sui
fenomeni infortunistici e da malattie professionali delle aziende,
viene meno anche la possibilità di elaborare statistiche nazionali,
di correlazione tra rischi aziendali e infortuni/malattie.
ELIMINAZIONE
DEL D.U.V.R.I.
Il
comma 3 dell’articolo 26 del Decreto viene stravolto e
diventerebbe:
“Il
datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze o individuando
un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza
e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento”
. Significa nei fatti l’eliminazione
del DUVRI (Documento
Unico di Valutazione del Rischi di Interferenze) per i lavori in
appalto. Si permetterebbe al datore di lavoro un altro esonero di
compiti e di responsabilità con la nomina di un “incaricato” al
posto dell’elaborazione del documento.
Si
vuole così cancellare
un tipo di documentazione, che dovrebbe permettere di poter
analizzare i rischi di interferenze tra diverse società presenti
nello stesso appalto ma in lavorazioni differenti. Lo
scopo della norma che è in vigore, che si vorrebbe sostituire, era
quella di definire in concreto le misure di prevenzione e protezione
da adottare,
sostituendo tale documento con una figura di “coordinatore”, al
quale scaricare ogni responsabilità in caso di incidenti…
Non
solo, con l’ipotesi di modifica del comma 3bis dell’articolo 26
del testo unico, si otterrebbe un altro risultato, non solo
permettendo di non elaborare (più) il DUVRI e nemmeno di nominare il
coordinatore, “nei
casi in cui i documenti di valutazione dei rischi del datore di
lavoro committente e dell’impresa appaltatrice considerano tutti i
rischi dovuti a eventuali interferenze”.
Quindi per i datori di lavoro committente e appaltatore basterà
scrivere e dichiarare (non provare, però) sul proprio documento
(grazie anche alla semplificazione di P.O.S. e del P.S.C.) di avere
valutato tutti i rischi da interferenze
(cosa impossibile, a causa dell’enorme variabilità dei possibili
lavori…appaltabili) per
eliminare del tutto ogni controllo
(tramite DUVRI o tramite coordinatore) dei rischi di “interferenze”
e nei fatti di ogni possibile collegamento, in caso di infortuni
mortali, di incidenti, di attività di risanamento, di risarcimento
danni o dell’insorgere di guai…, della filiera dei responsabili,
dal committente fino all’ultima delle società in…subappalto,
poiché mancherebbero i documenti dal DUVRI fino al P.O.S. e al
P.S.C.
La
conseguenza di queste modifiche è particolarmente grave in Italia,
dove moltissime attività lavorative prevedono miriadi di appalti e
subappalti, con la presenza contemporanea di decine di società nei
medesimi luoghi di lavoro e per alcune figure “tecniche”, di
lavoratori che figurano come “partite IVA”, Imprenditori
individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi, di fatto
operai e tecnici ai quali pure con le attuali disposizioni era
richiesta una certa vigilanza, formazione e tutela perché partecipi
del complesso delle attività, lavori o fasi di esso dell’appalto.
Succede sempre più spesso che figure operaie, anche specializzate,
siano “licenziate” o si “dimettano” proseguendo lo stesso
lavoro come “imprenditore individuale” o accettando minori
garanzie e maggiori rischi, pur di rimanere “nel giro degli appalti
e dei lavori”.
Eliminare
l’obbligo di presentazione del DUVRI cancellerà
ogni possibilità di controllo sulle interferenze “pericolose”
(cioè dei furbetti che non rispettano le regole e le misure di
tutela) con l’effetto di far aumentare il numero di infortuni e di
incidenti e proseguire in una serie di lavori a rischio...sulla
pelle degli operai e delle altre figure “riciclate”. Sottoposte
non solo a tempi e ritmi maggiori di lavoro, ma anche a minore forme
e strumenti di controllo, vigilanza e prevenzione dai fattori di
rischio e di pericolo.
Sarà
anche più difficoltoso il ruolo e l’attività dei rappresentanti
sindacali aziendali (Rsa o Rsu) e delle figure specifiche con delega
alla sicurezza (RLS), che avranno strumenti ancora minori di verifica
e possibilità sempre più ridotte di intervento, nonché di
segnalazione agli organismi di vigilanza e alle autorità competenti
anche nei casi più gravi, con una incidenza sempre di minore
efficacia dell’azione nei luoghi di lavoro, sia pubblici sia
privati.
IPOTESI
DI ELIMINAZIONE DEL DUVRI E DEL COORDINAMENTO PER “LAVORI BREVI”
Con
ulteriore modifica del comma 3-bis dell’articolo 40 del Decreto
Legislativo 81, il limite di tempo per il quale decade l’obbligo di
compilazione del DUVRI (o grazie alle modifiche descritte prima) e
della nomina - incarico del coordinatore), è innalzato a dieci
uomini-giorno, eliminando
così per una massa enorme di attività in appalto ogni controllo sul
coordinamento tra le varie società.
ELIMINAZIONE
DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (D.V.R.) PER PICCOLE AZIENDE
O PER AZIENDE DEFINITE “A BASSO RISCHIO”.
Con
l’aggiunta di 4 commi all’articolo 29 del Decreto, che
consentiranno di autocertificare (cioè di fatto di non eseguire) la
valutazione del rischio ad aziende a “basso rischio” ( di cui non
è chiara la definizione), alle aziende sotto i 10 lavoratori, ma
anche a quelle sotto i 50 lavoratori che nei due anni precedenti non
abbiano avuto infortuni o malattie professionali (dichiarati,
aggiungiamo noi, è prassi usuale non denunciare gli infortuni come
tali ma farli passare come malattia del lavoratore, così come
ostacolare le procedure per ottenere le dichiarazioni di malattie
professionali, contratte sul lavoro e in occasioni di attività
lavorative, facendo sembrare che la patologia sia stata contratta dal
dipendente al di fuori del lavoro…).
Si
ribadisce che il D.V.R., il Documento di Valutazione del Rischio, non
è una semplice elencazione del tipo e del livello dei rischi
presenti, ma è
soprattutto il documento nel quale sono definite in prima istanza le
misure tecniche e organizzative di prevenzione e protezione e le
figure aziendali che ne sono responsabili, nonché le varie misure e
provvedimenti per raggiungere l’obiettivo di riduzione e/o di
eliminazione dei fattori di rischio o pericolo riscontrati (o
riscontrabili, in caso di adeguamenti organizzativi aziendali, come
l’uso di macchinari nuovi, di diverse tecnologie o di metodologie
nuove nelle fasi di lavorazione) .
In
attesa di capire cosa intende l’estensore del provvedimento per le
aziende a “basso rischio”, la cui denominazione è oscura, si
rileva che qualunque
attività lavorativa-aziendale, comporta dei fattori di rischio o di
pericolo. Anche il
semplice lavoro d’ufficio può comportare rischi per la salute
(stress, fattori posturali, uso di computer o videoterminali…) e
per la sicurezza (rischi da impianti elettrici, rischi in caso di
emergenza, tipo terremoto).
La
scelta di consentire alle aziende di non elaborare il documento di
valutazione dei rischi solo in base al numero di dipendenti non è un
criterio utile ed efficace. Infatti, la valutazione è tanto più
necessaria non in funzione del numero di lavoratori, ma in funzione
del livello e dei tipi di rischio ai quali la forza – lavoro è
sottoposta. Inoltre, dare la possibilità alle aziende, di non
redigere il documento coloro che non hanno avuto infortuni o malattie
professionali è
contrario a ogni principio di prevenzione.
Valutare i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione
serve prioritariamente a ridurre la probabilità di infortunio.
Non
è detto che ci debba scappare il morto, per imporre al padronato di
fare la valutazione dei rischi.
Queste
modifiche sono ancora più gravi tenendo conto della struttura
produttiva italiana che è basata, nella stragrande maggioranza dei
casi da piccole imprese, sotto i 10 dipendenti. Quelle poi sotto i 50
sono un numero ancora più elevato.
SNATURAMENTO
DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.) E DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO (P.S.C.) NELLA CANTIERISTICA.
E’
prevista l’aggiunta di un articolo 104-bis, relativo alla gestione
del cantieri temporanei e mobili, permettendo anche in questo caso la
semplificazione (cioè lo snaturamento) dei due documenti cardine per
la gestione della sicurezza nei cantieri edili. Si tratta del Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza
(POS). Il PSC è il documento redatto dal soggetto committente, che
deve specificare in maniera dettagliata i rischi esistenti nei
cantieri, derivanti da interferenze tra le società presenti e
definire le misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre i
rischi e pericoli derivanti da tali interferenze.
Il
POS è invece il documento che tutte le società, appaltate e
subappaltate devono redigere per ogni cantiere, recependo i contenuti
del PSC, per definire le misure di prevenzione e protezione delle
singole aziende.
Permettere
la semplificazione di tali documenti, significa aumentare la
superficialità e genericità della loro redazione, rendendoli di
fatto solo documenti formali e non con effetti ed efficacia
sostanziale, con il risultato negativo di aumentare i rischi di
infortuni in un settore, come quello delle costruzioni, che conta
oggi la maggioranza degli infortuni mortali o invalidanti.
ELIMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI CANTIERI PER I “PICCOLI” SCAVI
Tra
le attività per le quali l’attuale articolo 88 del decreto
permette di non applicare le modalità di gestione dei cantieri
temporanei e mobili definiti dal Titolo IV del Decreto, è aggiunta
anche quella di “piccoli scavi senza costruzione, finalizzati alla
creazione delle infrastrutture per servizi”.
A
parte la scarsa chiarezza della definizione di “piccoli scavi”,
permettere di non adottare le misure di tutela dei cantieri per
questa situazione, comporterà l’aumento del rischio per
un’attività (quella di scavo) che già oggi ha il triste primato
di un elevato numero di incidenti.
ELIMINAZIONE
DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI ALLE AUTORITA’ DI
PUBBLICA SICUREZZA con
abrogazione dell’articolo 54 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che:
”Il datore di lavoro
[...]
deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di
pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per
conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre
giorni”.
Praticamente gli infortuni potranno essere comunicati solo all’INAIL.
In tal modo le autorità
di pubblica sicurezza rimarranno all’oscuro del fenomeno
infortunistico, cioè di un avvenuto reato di lesioni od omicidio
colposo.
ELIMINAZIONE
DELLE COMPETENZE DELLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN CASO DI INFORTUNI
Viene
abrogato il primo comma dell’articolo 56 del D.P.R.1124/65 che
stabiliva che:
“L'autorità
di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di cui all'articolo
54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in
conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia
sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità
superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo
dell'assicurazione, un esemplare della denuncia
al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio”.
Sono
soggetti a modifica i commi successivi dello stesso articolo
togliendo alla Procura
della Repubblica l’obbligo di avviare un’indagine sulle cause
dell’infortunio,
demandando l’obbligo alla Direzione del Lavoro. Sono cancellate
del tutto le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e della
Procura riducendo in maniera inaccettabile le garanzie di
procedimenti penali e civili a carico dei responsabili
dell’infortunio (o
per l’individuazione e accertamento delle responsabilità e dei
soggetti responsabili).
ELIMINAZIONE
DELLA POSSIBILITA’ DA PARTE DELL’ORGANO DI VIGILANZA DI
RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER NUOVI LUOGHI DI LAVORO O DI
RISTRUTTURAZIONE DI QUELLI ESISTENTI.
L’articolo 67 del Decreto relativo all’obbligo di notifica
all’organo di vigilanza della costruzione di nuovi edifici o locali
da adibire a lavorazioni industriali, oppure degli ampliamenti e
delle ristrutturazioni di quelli esistenti viene completamente
modificato nell’aspetto procedurale.
Nel
nuovo testo viene abrogato il seguente periodo:
“Entro
trenta giorni dalla data di notifica,
l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere
ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati
notificati”.
Tale
comunicazione non serve più a niente, non
avendo più l’organo di vigilanza la competenza di richiedere
modifiche in caso di non ottemperanza
delle norme relative alla caratteristiche dei luoghi di lavoro.
DERESPONSABILIZZAZIONE
DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA
Tutte
le seguenti notifiche all’organo di vigilanza attualmente a totale
carico del committente dei lavori o del datore di lavoro e il cui
mancato adempimento costituisce reato penale:
notifica
preliminare prima dell’inizio dei lavori nei cantieri edili
(articolo 99 comma del decreto)
superamento
dei limiti di esposizione per gli agenti chimici pericolosi
(articolo 225, comma 8 del Decreto); eventi
imprevedibili di esposizione ad agenti cancerogeni e misure adottate
per ridurre le
conseguenze
(articolo 240, comma 3 del Decreto); notifica
preliminare prima dell’inizio dei lavori di
rimozione o demolizione
di materiali contenenti amianto
(articolo 250, comma 1 del Decreto); dispersione
nell’ambiente di agenti biologici pericolosi e misure adottate per
ridurre le
conseguenze dannose
(articolo 277, comma 2 del Decreto), potranno
essere effettuate “in
via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”
e non più dal datore
di lavoro/padrone. Non
è chiaro cosa succederà in caso di omessa notifica, la cui
responsabilità dovrebbe rimanere a carico del datore di lavoro. Di
sicuro la modifica permetterà
uno “scaricabarile” di responsabilità con il conseguente
allungamento dei procedimenti penali, fino alla prescrizione
del reato stesso.
Comunicato riunione Rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro
Si è riunita il 6 ottobre, a Roma, nella sede dell'Unicobas gentilmente concessa, la Rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro; presenti il Comitato 5 aprile di Roma e operai e lavoratori responsabili dei nodi della Rete di Milano, Bergamo, Ravenna, Taranto, Marghera-Venezia,Genova, da Palermo è giunto un intervento; ha dato il suo sostegno alla riunione, 'Legami d'acciaio' di Torino THYSSENKRUPP; è intervenuto l'Avvocato Sergio Bonetto che ha curato i processi di Torino Thyssen krupp - Eternit.
Presenti come aderenti alla Rete e alla sua attività Slai cobas per il sindacato di classe, USI, Snater e come intervenuti i rappresentanti dell'Unicobas.
La riunione è stata aperta dai compagni di Taranto che hanno fatto una relazione sulla questione Ilva che era al centro dell'odg. La relazione - che sarà contenuta in un più ampio resoconto - è partita dal rivendicare alla Rete nazionale con la riuscita manifestazione nazionale tenutasi a Taranto il 18 aprile 2009 la lotta per salute e sicurezza all'Ilva e sul territorio contro le morti da lavoro e da inquinamento, che aprì la battaglia che oggi si conduce e rese la questione Ilva questione nazionale; per arrivare alla proposta che questa battaglia vada ripresa come la Rete l'ha portata avanti, contro padron Riva, governo, istituzioni, unendo operai dell'Ilva che giustamente difendono il lavoro e la sicurezza in fabbrica e
popolazione, in particolare del quartiere Tamburi, che dicono con chiarezza "basta morti e basta inquinamento per i profitti del padrone".
Sulla questione sono intervenuti tutti i diversi compagni della Rete, approfondendola, sulla linea che lavoro e salute sono battaglie congiunte di operai e masse popolari, in fabbrica e sul territorio.
La Rete ha deciso di organizzare un convegno nazionale a Taranto che definisca anche tramite dibattito, analisi, confronto,tra tutti i partecipanti la piattaforma e data di una possibile manifestazione nazionale a Taranto nel fuoco della lotta in corso a Taranto e in stretto rapporto con gli operai Ilva-indotto e le realtà territoriali in lotta. Il convegno promosso dalla Rete sarà aperto a tutte le realtà sociali, sindacali e politiche che vogliano contribuirvi, a Taranto come a livello nazionale.
Il Convegno si terrà ai primi di dicembre e entro il 27 ottobre sarà tenuta una riunione organizzativa per definire la data precisa con appello e manifesto di convocazione.
L'Avvocato Bonetto ha portato l'esperienza di come si è costruita la partecipazione operaia ai processi di Torino, per proporre la realizzazione di un modello simile ai processi Ilva per operai e popolazioni.
Il secondo punto all'ordine del giorno ha recepito il documento preparato dai compagni del comitato 5 aprile e ha espresso adesione alla campagna in corso contro le nuove modifiche peggiorative (Bozza Decreto sulla semplificazione) del D.Lgs 81/2008 sulle disposizioni di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ne vogliono ulteriormente snaturare la funzione e finalità.
Altri compagne e compagni sono intervenuti sulle condizioni di insicurezza in altre realtà lavorative, in particolare nella scuola dove studenti e insegnanti rischiano anche la vita per lo stato di pericolosità delle scuole, frutto diretto delle politiche e dei tagli dei governi.
La Rete con questa riunione si assume le sue responsabilità di ridare a tutti uno strumento nazionale di elaborazione e lotta, a partire - come è già stato per Testo Unico, Thissenkrupp, Ilva, strage di Molfetta rapporto precarietà/morti sul lavoro, ecc. - dalla questione più calda oggi: l'Ilva di Taranto, dimostrando sul campo, con il convegno nazionale e la
possibile manifestazione nazionale, l'indispensabile necessità di questo strumento.
RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORObastamortisullavoro@gmail.com
Roma 6 ottobre 2012
Comunicato riunione Rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro
Si è riunita il 6 ottobre, a Roma, nella sede dell'Unicobas gentilmente concessa, la Rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro; presenti il Comitato 5 aprile di Roma e operai e lavoratori responsabili dei nodi della Rete di Milano, Bergamo, Ravenna, Taranto, Marghera-Venezia,Genova, da Palermo è giunto un intervento; ha dato il suo sostegno alla riunione, 'Legami d'acciaio' di Torino THYSSENKRUPP; è intervenuto l'Avvocato Sergio Bonetto che ha curato i processi di Torino Thyssen krupp - Eternit.
Presenti come aderenti alla Rete e alla sua attività Slai cobas per il sindacato di classe, USI, Snater e come intervenuti i rappresentanti dell'Unicobas.
La riunione è stata aperta dai compagni di Taranto che hanno fatto una relazione sulla questione Ilva che era al centro dell'odg. La relazione - che sarà contenuta in un più ampio resoconto - è partita dal rivendicare alla Rete nazionale con la riuscita manifestazione nazionale tenutasi a Taranto il 18 aprile 2009 la lotta per salute e sicurezza all'Ilva e sul territorio contro le morti da lavoro e da inquinamento, che aprì la battaglia che oggi si conduce e rese la questione Ilva questione nazionale; per arrivare alla proposta che questa battaglia vada ripresa come la Rete l'ha portata avanti, contro padron Riva, governo, istituzioni, unendo operai dell'Ilva che giustamente difendono il lavoro e la sicurezza in fabbrica e
popolazione, in particolare del quartiere Tamburi, che dicono con chiarezza "basta morti e basta inquinamento per i profitti del padrone".
Sulla questione sono intervenuti tutti i diversi compagni della Rete, approfondendola, sulla linea che lavoro e salute sono battaglie congiunte di operai e masse popolari, in fabbrica e sul territorio.
La Rete ha deciso di organizzare un convegno nazionale a Taranto che definisca anche tramite dibattito, analisi, confronto,tra tutti i partecipanti la piattaforma e data di una possibile manifestazione nazionale a Taranto nel fuoco della lotta in corso a Taranto e in stretto rapporto con gli operai Ilva-indotto e le realtà territoriali in lotta. Il convegno promosso dalla Rete sarà aperto a tutte le realtà sociali, sindacali e politiche che vogliano contribuirvi, a Taranto come a livello nazionale.
Il Convegno si terrà ai primi di dicembre e entro il 27 ottobre sarà tenuta una riunione organizzativa per definire la data precisa con appello e manifesto di convocazione.
L'Avvocato Bonetto ha portato l'esperienza di come si è costruita la partecipazione operaia ai processi di Torino, per proporre la realizzazione di un modello simile ai processi Ilva per operai e popolazioni.
Il secondo punto all'ordine del giorno ha recepito il documento preparato dai compagni del comitato 5 aprile e ha espresso adesione alla campagna in corso contro le nuove modifiche peggiorative (Bozza Decreto sulla semplificazione) del D.Lgs 81/2008 sulle disposizioni di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ne vogliono ulteriormente snaturare la funzione e finalità.
Altri compagne e compagni sono intervenuti sulle condizioni di insicurezza in altre realtà lavorative, in particolare nella scuola dove studenti e insegnanti rischiano anche la vita per lo stato di pericolosità delle scuole, frutto diretto delle politiche e dei tagli dei governi.
La Rete con questa riunione si assume le sue responsabilità di ridare a tutti uno strumento nazionale di elaborazione e lotta, a partire - come è già stato per Testo Unico, Thissenkrupp, Ilva, strage di Molfetta rapporto precarietà/morti sul lavoro, ecc. - dalla questione più calda oggi: l'Ilva di Taranto, dimostrando sul campo, con il convegno nazionale e la
possibile manifestazione nazionale, l'indispensabile necessità di questo strumento.
RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORObastamortisullavoro@gmail.com
Roma 6 ottobre 2012
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