giovedì 18 ottobre 2012

pc 18 ottobre - la rete nazionale strumento di lotta reale

dalla rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro

caro marco
condividiamo il tuo giudizio, ma ti preghiamo di notare che la riunione nazionale della rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro fatta il 6 ottobre a roma, ha già fatto un documento su tutto questo
che è già diffuso in tutta italia non per internet ma con operai, lavoratori rls, ma anche tecnici, familiari ecc, in carne ed ossa, che ora farà seguire una serie di iniziative di piazza e di fabbrica di cui sarai debitamente
informato in preparazione di un convegno nazionale che si terrà a taranto ai  primi di dicembre che dedicherà ad esse approfondimenti e discussioni e nuove iniziative di lotta con la rete nazionale è possibile come è stato per thyssen, eternit, testo unico, precarietà ecc fare lotta vera

rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro
bastamortesullavoro@gmail.com

----- Original Message -----
From: "Marco Spezia" <sp-mail@libero.it>

Subject: Fw: Testo pdf ddl semplificazioni-bis approvato oggi in Consiglio dei Ministri
In risposta alla solita puntuale segnalazione di Marco Bazzoni, a seguire e in allegato, le mie prime considerazioni sul DDL "semplificazioni" del Governo Monti, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.Il mio giudizio rimane fortemente negativo, nonostante qualche piccola modifica al testo iniziale: non si possono fare "semplificazioni" sulla pelle di lavoratori e cittadini!Vedo poi che il DDL contiene numerose "semplificazioni" anche relativamente a misure in materia di lavoro e previdenza, di infrastrutture, beni culturali e edilizia e ambiente, per le quali, visto che non sono competente in materia, non posso esprimere giudizi e pertanto invito chi legge queste righe a esprimere il suo parere!Metto in evidenza che queste "semplificazioni" sono ancora una volta fatte, come tutti gli atti normativi del governo Monti, sulla pelle di lavoratori e cittadini.Credo che sia il momento di opporsi a tutto questo, ma vedo che nessun partito o sindacato della cosiddetta "sinistra" si sta muovendo.E vedo con stupore che anche molti movimenti politici o sindacali "radicali" o "di base" non stanno facendo assolutamente niente a tale proposito!Vi invito a leggere (se è il caso criticare), ma comunque a diffondere questo messaggio!      Marco Spezia

PRIME CONSIDERAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE "SEMPLIFICAZIONI", APPROVATO DAL
CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 16/10/12 RELATIVAMENTE ALLA LEGISLAZIONE DI TUTELA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Disegno di Legge "Semplificazioni" approvato dal Consiglio dei Ministri il 16/10/12, contiene numerose modifiche al D.Lgs.81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza, nel seguito "Decreto").Sono tutte modifiche fortemente negative che snaturano la "ratio" della norma e che riducono notevolmente il diritto dei lavoratori per la tutela della propria salute e sicurezza.Dopo il forte attacco al Testo Unico voluto dal Governo Berlusconi con il D.Lgs.106/09, quello del Governo Monti, se approvato, sarà un altro fortissimo colpo ai diritti dei lavoratori.Nel seguito vengono analizzate le modifiche che il DDL apporterà alla normativa di tutela della salute e della sicurezza, cioè quelle previste dal Capo I del DDL stesso.Va osservato che il medesimo DDL prevede semplificazioni del medesimo tenore anche per i seguenti aspetti:
-         misure in materia di lavoro e previdenza (Capo II);

-         misure in materia di infrastrutture, beni culturali e edilizia
(Capo III);

-         ambiente (Capo V);

che per motivi di tempo e di competenza non sono in grado di analizzare in  questa sede.

Considerando la natura "semplificatrice" del DDL solo ad uso e consumo di datori di lavoro e imprenditori, come emersa dall'esame del Capo I, mi immagino che anche le norme contenute in tali Capi possano costituire un aumento dei rischi per la tutela del lavoro, del territorio, e dell'ambiente.
RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORO "BREVI"

All'articolo 3 del Decreto viene aggiunto il comma 13 bis:"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di
cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle
prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento".In attesa di capire cosa voglia dire "semplificazione degli adempimenti"appare inaccettabile qualunque semplificazione su formazione e sorveglianza sanitaria.Indipendentemente dalla durata del lavoro la formazione è fondamentale per
permettere al lavoratore di conoscere i rischi a cui va incontro e come affrontarli. Anzi è proprio nei lavori di breve durata, in cui viene a mancare l'esperienza e la conoscenza dell'azienda e dei suoi rischi che la
formazione preventiva è importantissima.Nello stesso modo, ridurre (semplificare) la sorveglianza sanitaria, può comportare la mancata consapevolezza del medico competente che il lavoratore venga destinato a una lavorazione pur non essendo idoneo a svolgerla. Non a caso, infatti il primo passo della sorveglianza sanitaria è la visita preventiva di idoneità alla mansione.

ELIMINAZIONE DEL DUVRI PER ATTIVITA' A BASSO RISCHIO INFORTUNISTICO

Il comma 3 dell'articolo 26 del Decreto viene stravolto e diventa: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze o individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per
sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento"

Questo comporta di fatto l'eliminazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischi di Interferenze) per i settori di attività cosiddetti "a basso rischio", consentendo al datore di lavoro, in alternativa alla compilazione del documento, la nomina di un incaricato.

Per i settori di attività cosiddetti "a basso rischio", viene quindi cancellato il documento che dovrebbe consentire di analizzare i rischi di interferenze tra diverse ditte e definire in concreto le misure di
prevenzione e protezione da adottare, sostituendolo con una figure di un coordinatore a cui addossare ogni responsabilità in caso di incidenti.

In attesa di capire cosa si intenderà per attività a "basso rischio" e se queste debbano essere riferite all'azienda appaltante e/o a quella appaltatrice, giova ricordare che non necessariamente le interferenze tra
attività a basso rischio comporta automaticamente un basso livello di rischio complessivo.

Inoltre in una realtà lavorativa come quella italiana in cui praticamente tutte le attività lavorative prevedono miriadi di appalti e subappalti con la presenza contemporanea di decine di ditte nei medesimi luoghi di lavoro
sarà comunque probabile la contemporanea presenza tra attività a "basso " e attività ad alto rischio eseguite da ditte diverse, in assenza di un documento formale per valutare i rischi da interferenze.

ELIMINAZIONE DEL DUVRI E DEL COORDINAMENTO PER "LAVORI BREVI"

Con ulteriore modifica del comma 3-bis dell'articolo 26 del Decreto, il limite temporale per il quale decade l'obbligo di compilazione del DUVRI (o grazie alle modifiche sopra richiamate, della nomina del coordinatore per attività a "basso rischio"), viene innalzato a dieci uomini-giorno, eliminando così per una enorme mole di attività in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le ditte.

Va osservato che il rischio derivante da interferenze non è proporzionale alla durata delle lavorazioni, ma alla tipologia, cioè ai fattori di rischio, delle lavorazioni medesime.

ELIMINAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER AZIENDE A BASSO RISCHIO

All'articolo 29 del Decreto viene aggiunto il comma 6-ter, che consentirà di autocertificare (cioè di fatto di non eseguire) la valutazione del rischio per aziende a "basso rischio" (che come detto sopra non sono state non ancora definite).

In attesa di capire cosa si intenderà per aziende a "basso rischio", va osservato che qualunque azienda comporta dei rischi. Anche il semplice lavoro d'ufficio può comportare rischi per la salute (stress, fattori
posturali, ecc.) e per la sicurezza (rischi da impianti elettrici, rischi in caso di emergenza, tipo terremoto).

Permettere alle aziende di non elaborare il documento di valutazione dei rischi solo in base al livello di rischio (sempre con il ragionevole dubbio che tale livello sia comunque alto), è contrario alla "ratio" della attuale
normativa che vede nel documento di valutazione del rischio uno strumento operativo di miglioramento delle condizioni di lavoro fino a tendere all'assenza di rischio.

SNATURAMENTO DEL PIANI OPERATIVO DI SICUREZZA E DEI PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO PER I CANTIERI

Viene aggiunto un articolo 104-bis, relativo alla gestione del cantieri temporanei e mobili, che permette la semplificazione (cioè lo snaturamento) dei tre documenti cardine per la gestione della sicurezza nei cantieri
edili: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il Piano Operativo di Sicurezza (POS), il fascicolo dell'opera.

Il PSC è il documento redatto dal committente che deve specificare in maniera dettagliata i rischi esistenti nei cantieri derivanti da interferenze tra le ditte presenti e definire le misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre i rischi derivanti da tali interferenze.

Il POS è invece il documento che tutte le ditte appaltate e subappaltate devono redigere per ogni cantiere, recependo i contenuti del PSC, per definire le misure di prevenzione e protezione delle singole ditte.

Il fascicolo dell'opera è il documento che contiene tutte quelle informazioni relative a un'opera edile (caratteristiche strutturali e impiantistiche, dotazioni di sicurezza, rischi specifici dei luoghi di
lavoro) e che la deve accompagnare per tutta la sua vita, utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori nella fase successiva alla completamento dell'opera stessa (ad
esempio per interventi di manutenzione)

Semplificare tali documenti significa aumentare la superficialità della loro redazione, rendendoli di fatto solo documenti formali e non sostanziali, e aumentando così il rischio di infortuni in un settore, quello delle
costruzioni, che conta oggi la maggioranza degli infortuni mortali o invalidanti.

ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI ALLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA

Viene abrogato l'articolo 54 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che:

"Il datore di lavoro [...] deve, nel termine di due giorni, dare notiziaall'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni".

Praticamente gli infortuni potranno essere comunicati solo all'INAIL. In tal modo le autorità di pubblica sicurezza rimarranno all'oscuro del fenomenoinfortunistico, cioè di un avvenuto reato di lesioni od omicidio colposi.

ELIMINAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLAPROCURA DELLA REPUBBLICA IN CASO DI INFORTUNI

Il primo comma dell'articolo 56 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che:"L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di cuiall'articolo 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in
conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione,un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio".
viene integralmente sostituito dal seguente:

"Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per
territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni".

Sparisce quindi l'obbligo di denuncia degli infortuni gravi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza alla Procura della Repubblica.

Con tale modifica l'autorità di pubblica sicurezza (assieme alle autorità portuali e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro) si limita ad acquisire i dati relativi alle denunce di infortuni gravi, ma non si sa bene
a quale scopo, venendo a mancare l'obbligo della denuncia alla Procura.

Viene inoltre modificato il secondo comma del medesimo articolo togliendo Procura della Repubblica l'obbligo di avviare un'indagine sulle cause dell'infortunio, demandando l'obbligo alla Direzione del Lavoro.

Vengono così cancellate del tutto le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e della Procura riducendo in maniera inaccettabile le garanzie di procedimenti penali e civili a carico dei responsabili dell'infortunio.

ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA' DA PARTE DELL'ORGANO DI VIGILANZA DI
RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER NUOVI LUOGHI DI LAVORO O DI RISTRUTTURAZIONE DI
QUELLI ESISTENTI

L'articolo 67 del Decreto relativo all'obbligo di notifica all'organo di vigilanza della costruzione di nuovi edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, oppure degli ampliamenti e delle ristrutturazioni
di quelli esistenti viene completamente modificato nell'aspetto procedurale.

Nel nuovo testo viene completamente abrogato il seguente periodo:"Entro trenta giorni dalla data di notifica, l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati".

Quindi la comunicazione non serve praticamente più a niente, non avendo più 'organo di vigilanza la competenza di richiedere modifiche in caso di non ottemperanza delle norme relative alla caratteristiche dei luoghi di lavoro.

DERESPONSABILIZZAZIONE DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA

Tutte le seguenti notifiche all'organo di vigilanza attualmente a totale carico del committente dei lavori o del datore di lavoro e il cui mancato adempimento costituisce reato penale:

-         notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori nei cantieri edili (articolo 99 comma del decreto)
-         superamento dei limiti di esposizione per gli agenti chimici pericolosi (articolo 225, comma 8 del Decreto);

-         eventi imprevedibili di esposizione ad agenti cancerogeni e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 240, comma 3 del Decreto);

-         notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori di rimozione o demolizione di materiali contenente amianto (articolo 250, comma 1 del
Decreto);

-         dispersione nell'ambiente di agenti biologici pericolosi e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 277, comma 2 del Decreto)

potranno anziché dal datore di lavoro essere effettuate "in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro".

Non è chiaro cosa succederà in caso di omessa notifica, la cui responsabilità dovrebbe rimanere a carico del datore di lavoro.

Sicuramente questa modifica permetterà uno "scaricabarile" di responsabilità con il conseguente allungamento dei procedimenti penali, fino alla prescrizione del reato stesso.

Marco Spezia ingegnere e tecnico della sicurezza
SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS!



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