dalla rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro
caro marco
condividiamo il tuo giudizio,
ma ti preghiamo di notare che la riunione nazionale della rete nazionale per
la sicurezza sui posti di lavoro fatta il 6 ottobre a roma, ha già fatto un
documento su tutto questo
che è già diffuso in tutta italia non per internet
ma con operai, lavoratori rls, ma anche tecnici, familiari ecc, in carne ed
ossa, che ora farà seguire una serie di iniziative di piazza e di fabbrica di
cui sarai debitamente
informato in preparazione di un convegno nazionale che
si terrà a taranto ai primi di dicembre che dedicherà ad esse approfondimenti
e discussioni e nuove iniziative di lotta con la rete nazionale è
possibile come è stato per thyssen, eternit, testo unico, precarietà ecc fare
lotta vera
rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro
bastamortesullavoro@gmail.com
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Original Message -----
From: "Marco Spezia" <sp-mail@libero.it>
Subject: Fw: Testo pdf ddl semplificazioni-bis approvato oggi in
Consiglio dei Ministri
In risposta alla solita puntuale
segnalazione di Marco Bazzoni, a seguire e in allegato, le mie prime
considerazioni sul DDL "semplificazioni" del Governo Monti, approvato ieri
dal Consiglio dei Ministri.Il mio giudizio rimane fortemente negativo,
nonostante qualche piccola modifica al testo iniziale: non si possono fare
"semplificazioni" sulla pelle di lavoratori e cittadini!Vedo poi che
il DDL contiene numerose "semplificazioni" anche relativamente a misure in
materia di lavoro e previdenza, di infrastrutture, beni culturali e edilizia
e ambiente, per le quali, visto che non sono competente in materia, non posso
esprimere giudizi e pertanto invito chi legge queste righe a esprimere il suo
parere!Metto in evidenza che queste "semplificazioni" sono ancora una
volta fatte, come tutti gli atti normativi del governo Monti, sulla pelle di
lavoratori e cittadini.Credo che sia il momento di opporsi a tutto
questo, ma vedo che nessun partito o sindacato della cosiddetta "sinistra" si
sta muovendo.E vedo con stupore che anche molti movimenti politici o
sindacali "radicali" o "di base" non stanno facendo assolutamente niente a
tale proposito!Vi invito a leggere (se è il caso criticare), ma comunque
a diffondere questo messaggio! Marco Spezia
PRIME
CONSIDERAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE "SEMPLIFICAZIONI", APPROVATO
DAL
CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 16/10/12 RELATIVAMENTE ALLA LEGISLAZIONE DI
TUTELA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il Disegno di Legge
"Semplificazioni" approvato dal Consiglio dei Ministri il 16/10/12, contiene
numerose modifiche al D.Lgs.81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza, nel seguito
"Decreto").Sono tutte modifiche fortemente negative che snaturano la
"ratio" della norma e che riducono notevolmente il diritto dei lavoratori per
la tutela della propria salute e sicurezza.Dopo il forte attacco al
Testo Unico voluto dal Governo Berlusconi con il D.Lgs.106/09, quello del
Governo Monti, se approvato, sarà un altro fortissimo colpo ai diritti dei
lavoratori.Nel seguito vengono analizzate le modifiche che il DDL
apporterà alla normativa di tutela della salute e della sicurezza, cioè
quelle previste dal Capo I del DDL stesso.Va osservato che il
medesimo DDL prevede semplificazioni del medesimo tenore anche per i seguenti
aspetti:
- misure in materia di lavoro e previdenza (Capo
II);
- misure in materia di infrastrutture, beni culturali e
edilizia
(Capo III);
- ambiente (Capo V);
che per
motivi di tempo e di competenza non sono in grado di analizzare in questa
sede.
Considerando la natura "semplificatrice" del DDL solo ad uso e
consumo di datori di lavoro e imprenditori, come emersa dall'esame del Capo
I, mi immagino che anche le norme contenute in tali Capi possano costituire
un aumento dei rischi per la tutela del lavoro, del territorio,
e dell'ambiente.
RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA PER LAVORO "BREVI"
All'articolo 3 del Decreto viene aggiunto il
comma 13 bis:"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la
Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi
di
cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure
di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione
e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili
alle
prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per
un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare
di riferimento".In attesa di capire cosa voglia dire "semplificazione
degli adempimenti"appare inaccettabile qualunque semplificazione su
formazione e sorveglianza sanitaria.Indipendentemente dalla durata
del lavoro la formazione è fondamentale per
permettere al lavoratore di
conoscere i rischi a cui va incontro e come affrontarli. Anzi è proprio nei
lavori di breve durata, in cui viene a mancare l'esperienza e la conoscenza
dell'azienda e dei suoi rischi che la
formazione preventiva è
importantissima.Nello stesso modo, ridurre (semplificare) la
sorveglianza sanitaria, può comportare la mancata consapevolezza del medico
competente che il lavoratore venga destinato a una lavorazione pur non
essendo idoneo a svolgerla. Non a caso, infatti il primo passo della
sorveglianza sanitaria è la visita preventiva di idoneità alla
mansione.
ELIMINAZIONE DEL DUVRI PER ATTIVITA' A BASSO RISCHIO
INFORTUNISTICO
Il comma 3 dell'articolo 26 del Decreto viene stravolto e
diventa: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed
il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento
di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,
ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
o individuando, limitatamente ai settori di attività a basso
rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, un proprio
incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza,
per
sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento"
Questo comporta
di fatto l'eliminazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischi
di Interferenze) per i settori di attività cosiddetti "a basso rischio",
consentendo al datore di lavoro, in alternativa alla compilazione del
documento, la nomina di un incaricato.
Per i settori di attività
cosiddetti "a basso rischio", viene quindi cancellato il documento che
dovrebbe consentire di analizzare i rischi di interferenze tra diverse ditte
e definire in concreto le misure di
prevenzione e protezione da adottare,
sostituendolo con una figure di un coordinatore a cui addossare ogni
responsabilità in caso di incidenti.
In attesa di capire cosa si
intenderà per attività a "basso rischio" e se queste debbano essere riferite
all'azienda appaltante e/o a quella appaltatrice, giova ricordare che non
necessariamente le interferenze tra
attività a basso rischio comporta
automaticamente un basso livello di rischio complessivo.
Inoltre in
una realtà lavorativa come quella italiana in cui praticamente tutte le
attività lavorative prevedono miriadi di appalti e subappalti con la presenza
contemporanea di decine di ditte nei medesimi luoghi di lavoro
sarà comunque
probabile la contemporanea presenza tra attività a "basso " e attività
ad alto rischio eseguite da ditte diverse, in assenza di un documento formale
per valutare i rischi da interferenze.
ELIMINAZIONE DEL DUVRI E DEL
COORDINAMENTO PER "LAVORI BREVI"
Con ulteriore modifica del comma 3-bis
dell'articolo 26 del Decreto, il limite temporale per il quale decade
l'obbligo di compilazione del DUVRI (o grazie alle modifiche sopra
richiamate, della nomina del coordinatore per attività a "basso rischio"),
viene innalzato a dieci uomini-giorno, eliminando così per una enorme mole di
attività in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le ditte.
Va
osservato che il rischio derivante da interferenze non è proporzionale alla
durata delle lavorazioni, ma alla tipologia, cioè ai fattori di rischio,
delle lavorazioni medesime.
ELIMINAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL
RISCHIO PER AZIENDE A BASSO RISCHIO
All'articolo 29 del Decreto viene
aggiunto il comma 6-ter, che consentirà di autocertificare (cioè di fatto di
non eseguire) la valutazione del rischio per aziende a "basso rischio" (che
come detto sopra non sono state non ancora definite).
In attesa di
capire cosa si intenderà per aziende a "basso rischio", va osservato che
qualunque azienda comporta dei rischi. Anche il semplice lavoro d'ufficio può
comportare rischi per la salute (stress, fattori
posturali, ecc.) e per la
sicurezza (rischi da impianti elettrici, rischi in caso di emergenza, tipo
terremoto).
Permettere alle aziende di non elaborare il documento di
valutazione dei rischi solo in base al livello di rischio (sempre con il
ragionevole dubbio che tale livello sia comunque alto), è contrario alla
"ratio" della attuale
normativa che vede nel documento di valutazione del
rischio uno strumento operativo di miglioramento delle condizioni di lavoro
fino a tendere all'assenza di rischio.
SNATURAMENTO DEL PIANI
OPERATIVO DI SICUREZZA E DEI PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO PER I
CANTIERI
Viene aggiunto un articolo 104-bis, relativo alla gestione del
cantieri temporanei e mobili, che permette la semplificazione (cioè lo
snaturamento) dei tre documenti cardine per la gestione della sicurezza nei
cantieri
edili: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il Piano
Operativo di Sicurezza (POS), il fascicolo dell'opera.
Il PSC è il
documento redatto dal committente che deve specificare in maniera dettagliata
i rischi esistenti nei cantieri derivanti da interferenze tra le ditte
presenti e definire le misure tecniche e organizzative per eliminare o
ridurre i rischi derivanti da tali interferenze.
Il POS è invece il
documento che tutte le ditte appaltate e subappaltate devono redigere per
ogni cantiere, recependo i contenuti del PSC, per definire le misure di
prevenzione e protezione delle singole ditte.
Il fascicolo dell'opera è
il documento che contiene tutte quelle informazioni relative a un'opera edile
(caratteristiche strutturali e impiantistiche, dotazioni di sicurezza, rischi
specifici dei luoghi di
lavoro) e che la deve accompagnare per tutta la sua
vita, utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori nella fase successiva alla completamento dell'opera
stessa (ad
esempio per interventi di manutenzione)
Semplificare tali
documenti significa aumentare la superficialità della loro redazione,
rendendoli di fatto solo documenti formali e non sostanziali, e aumentando
così il rischio di infortuni in un settore, quello delle
costruzioni, che
conta oggi la maggioranza degli infortuni mortali
o invalidanti.
ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI
INFORTUNI ALLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA
Viene abrogato
l'articolo 54 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che:
"Il datore di lavoro
[...] deve, nel termine di due giorni, dare notiziaall'autorità locale di
pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la
morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni".
Praticamente
gli infortuni potranno essere comunicati solo all'INAIL. In tal modo le
autorità di pubblica sicurezza rimarranno all'oscuro del
fenomenoinfortunistico, cioè di un avvenuto reato di lesioni od omicidio
colposi.
ELIMINAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE AUTORITA' DI PUBBLICA
SICUREZZA E DELLAPROCURA DELLA REPUBBLICA IN CASO DI INFORTUNI
Il
primo comma dell'articolo 56 del D.P.R.1124/65 che stabiliva
che:"L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di
cuiall'articolo 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio,
in
conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia
sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità
superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo
dell'assicurazione,un esemplare della denuncia al Pretore nella cui
circoscrizione è avvenuto l'infortunio".
viene integralmente
sostituito dal seguente:
"Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità
portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti
uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano
competenti per
territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso
telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di
quelli con prognosi superiore ai trenta giorni".
Sparisce quindi
l'obbligo di denuncia degli infortuni gravi da parte dell'autorità di
pubblica sicurezza alla Procura della Repubblica.
Con tale modifica
l'autorità di pubblica sicurezza (assieme alle autorità portuali e consolari,
alle direzioni territoriali del lavoro) si limita ad acquisire i dati
relativi alle denunce di infortuni gravi, ma non si sa bene
a quale scopo,
venendo a mancare l'obbligo della denuncia alla Procura.
Viene inoltre
modificato il secondo comma del medesimo articolo togliendo Procura
della Repubblica l'obbligo di avviare un'indagine sulle
cause dell'infortunio, demandando l'obbligo alla Direzione del
Lavoro.
Vengono così cancellate del tutto le competenze delle autorità di
pubblica sicurezza e della Procura riducendo in maniera inaccettabile le
garanzie di procedimenti penali e civili a carico dei responsabili
dell'infortunio.
ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA' DA PARTE DELL'ORGANO DI
VIGILANZA DI
RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER NUOVI LUOGHI DI LAVORO O DI
RISTRUTTURAZIONE DI
QUELLI ESISTENTI
L'articolo 67 del Decreto
relativo all'obbligo di notifica all'organo di vigilanza della costruzione di
nuovi edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, oppure degli
ampliamenti e delle ristrutturazioni
di quelli esistenti viene completamente
modificato nell'aspetto procedurale.
Nel nuovo testo viene completamente
abrogato il seguente periodo:"Entro trenta giorni dalla data di
notifica, l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere
ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati
notificati".
Quindi la comunicazione non serve praticamente più a niente,
non avendo più 'organo di vigilanza la competenza di richiedere modifiche in
caso di non ottemperanza delle norme relative alla caratteristiche dei luoghi
di lavoro.
DERESPONSABILIZZAZIONE DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA
Tutte
le seguenti notifiche all'organo di vigilanza attualmente a totale carico del
committente dei lavori o del datore di lavoro e il cui mancato adempimento
costituisce reato penale:
- notifica preliminare prima
dell'inizio dei lavori nei cantieri edili (articolo 99 comma del
decreto)
- superamento dei limiti di esposizione per gli agenti
chimici pericolosi (articolo 225, comma 8 del Decreto);
-
eventi imprevedibili di esposizione ad agenti cancerogeni e misure adottate
per ridurre le conseguenze (articolo 240, comma 3 del Decreto);
-
notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori di rimozione o demolizione
di materiali contenente amianto (articolo 250, comma 1
del
Decreto);
- dispersione nell'ambiente di agenti biologici
pericolosi e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 277, comma
2 del Decreto)
potranno anziché dal datore di lavoro essere effettuate
"in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro".
Non è chiaro cosa
succederà in caso di omessa notifica, la cui responsabilità dovrebbe rimanere
a carico del datore di lavoro.
Sicuramente questa modifica permetterà uno
"scaricabarile" di responsabilità con il conseguente allungamento dei
procedimenti penali, fino alla prescrizione del reato stesso.
Marco
Spezia ingegnere e tecnico della sicurezza
SICUREZZA SUL LAVORO -
KNOW YOUR RIGHTS!
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