La Corte di Cassazione ha infatti
confermato l'assoluzione di un gruppo di ragazzi che nel corso di una
manifestazione di interesse nazionale avevano innalzato una scritta
in cui si divceva: "Sempre al fianco dei compagni che lottano
per la rivoluzione". Secondo la Suprema Corte (sentenza n.
40552/2009), "l'elemento oggettivo dell'apologia di uno o piu'
reati punibile ai sensi dell'art. 414, comma terzo c.p., non si
identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a
criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere
l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio
favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma
consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta
e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che
l'azione deve avere la concreta capacita' di provocare l'immediata
esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilita' che essi
vengano commessi in un futuro piu' o meno prossimo''. Nella sentenza
la Corte ricostruisce la vicenda evidenziando che i ragazzi nel corso
di una manifestazione di interesse nazionale erano scesi in piazza
con due diversi slogan per esprimere solidarieta' nei confronti di 15
persone arrestate con il sospetto di far parte del partito comunista
politico militare. In uno di questi slogan innalzato in piazza c'era
scritto appunto ''sempre al fianco dei compagni che lottano per la
rivoluzione''. In un altro slogan si sosteneva che ''terrorista e' lo
stato della reazione, non i compagni che lottano per la
rivoluzione''. Il caso finiva nelle aule di giustizia con l'ipotesi
di reato di istigazione a delinquere e apologia. I ragazzi venivano
assolti dal gip del Tribunale di Rieti ''perche' il fatto non
sussiste'' posto che con quegli slogan non si era fatto altro che
esercitare liberamente un proprio pensiero con ''espressioni di
solidarieta' e supporto ad un gruppo di arrestati che, a torto o a
ragione, erano stati ritenuti vittime di un programma repressivo e
persecutorio da parte dello Stato''. E' stata la procura di Rieti a
ricorrere in Cassazione sostenendo che frasi con cui si inneggiava
alla rivoluzione sarebbero di ''incontrovertibile contenuto
apologetico e istigativo''. Piazza Cavour ha bocciato la richiesta
della procura evidenziando che l'attivita' contestata "non ha
travalicato i limiti della libera manifestazione del pensiero,
tutelata dall'art. 21 della Costituzione", specialmente se si
considera che "non risulta che alla distribuzione dei volantini
abbia fatto seguito la Commissione di un qualche illecito e che
nessuna rilevanza puo' assumere l'assidua frequentazione con le
persone arrestate".
(Data: 20/10/2009 17.59.00 - Autore: Roberto Cataldi)
(Data: 20/10/2009 17.59.00 - Autore: Roberto Cataldi)
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