Andrea Colombo
Prova a prenderli La premier definisce «vergognosa» la decisione di non convalidare l’arresto del creatore della pagina Instagram Movimento 17 ottobre
ma i giudici non ci stanno e fanno il comunicato
Anm: “Da Meloni consueta intimidazione”. I vertici del Tribunale: “Frasi irricevibili, la vergogna riguarda altri”
DI MILANO
PRESIDENZA
COMUNICATO STAMPA
La terzietà del giudice soggetto soltanto alla Legge
In data odierna è stata depositata dalla GIP del Tribunale di Milano, all'esito dell'udienza di convalida tenuta il 27.10.26 presso la Casa Circondariale di San Vittore, ove l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'ordinanza di non convalida del fermo e di non applicazione della misura cautelare custodiale richieste dalla Procura della Repubblica di Milano il 26.10.2026 nei confronti di Youssef SIHER.
La Giudice, sulla base degli atti probatori a sua disposizione trasmessi dal Pubblico Ministero, dopo il contraddittorio delle parti instauratosi con l'udienza di convalida, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per procedere alla convalida del fermo, non potendosi ravvisare il pericolo di fuga in capo all'indagato che, come costantemente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere fondato su elementi specifici, cioè dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete in ordine alla rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia.
Analogamente la Giudice, in merito a tutti i reati di cui all'incolpazione provvisoria, non ha riscontrato, allo stato degli atti e salvi ulteriori sviluppi probatori, l'esistenza di quei gravi indizi di colpevolezza, che costituiscono il presupposto necessario per l'applicazione di una misura cautelare personale consentendo di addivenire a un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato in ordine ai reati provvisoriamente addebitatigli.
Le dichiarazioni di alcuni esponenti politici di rilievo ricoprenti anche cariche istituzionali rilasciate all'esito della decisione della giudice del Tribunale di Milano sono irricevibili ed evidenziano una scarsa conoscenza – reale o mascherata – degli istituti giuridici di uno Stato di diritto.
L'attività di polizia giudiziaria e di valutazione successiva del Pubblico Ministero sono soggette ad un rigoroso vaglio rimesso ad un giudice terzo chiamato a valutare anche gli elementi proposti dalla difesa dell'indagato. Il giudice applica principi costituzionali di civiltà giuridica quali la responsabilità individuale del singolo, la valutazione del materiale probatorio, la sussunzione dei fatti in fattispecie penali.


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