https://proletaricomunisti.blogspot.com/2020/03/pc-19-marzo-protocollo.html
dato che in questo, nonostante siamo di fronte all'apertura praticamente di tutte le fabbriche, tutti i settori lavorativi, non ci sono quelle novità necessarie, e i limiti, le critiche fatte finora sono ampiamente confermate.
Le fabbriche e i posti di lavoro si aprono, i lavoratori possono lavorare a rischio contagio, ma continuano a non avere diritto alle assemblee (dove si potrebbero eccome organizzare le "distanze"), quindi non hanno diritto di dire la loro, di prendere decisioni collettive.
E QUESTO E' IL DANNO PIU' GRANDE CHE PUO' VENIRE AI LAVORATORI.
Dall'altro lato si tratta di disposizioni scontate perchè già previste in generale dai Dpcm, e che però nelle fabbriche (con attività non essenziali) che sempre sono state aperte non hanno evitato contagi, ammalati e anche morti (vedi Tenaris Bergamo - ArcelorMittal Taranto).
L'unica aggiunta effettiva è quando si scrive che "La mancata attuazione del Protocollo che non
assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".
Ma anche su questo non si dice chi controlla la mancata attuazione, non si dice che gli operai sono autorizzati a fermarsi e segnalare le situazioni di mancata sicurezza (come peraltro già previsto in generale dal TU 81/08); unica via perchè l'attività venga realmente sospesa.
Altre novità riguarda l’articolazione del lavoro che si scrive potrà prevedere un piano di turnazione dei dipendenti, una ridefinizione degli orari con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, e la flessibilità di orari all’entrata e all’uscita.
E' chiaro che questa diversa organizzazione del lavoro può comportare per i lavoratori un cambiamento/peggioramento delle condizioni e tempi di lavoro/tempi di vita, e soprattutto un allungamento dei tempi di arrivo, permanenza, uscita dal posto di lavoro, per cui non è previsto neanche che questo tempo maggiore sia a tutti gli effetti considerato tempo di lavoro e quindi retribuito.
Ma ciò che sarebbe normale è che a fronte di questo si ponesse contemporaneamente la riduzione dell'orario di lavoro - cosa che doveva essere fatta dal primo momento dell'emergenza e in tutti i settori per tutelare la salute dei lavoratori, anzi in alcuni posti si è visto l'opposto - ma questo non viene assolutamente previsto.
Sul fronte della sicurezza individuale e collettiva dei lavoratori.
Qui da un lato si continua a concedere alle aziende delle deroghe, per esempio si dice a proposito delle mascherine che a fronte della difficoltà a trovarle in commercio si dà la possibilità di utilizzare mascherine meno protettive; dall'altro si indicano come "risultato" del protocollo questioni che sono già previste nei Dpcm come dalle normali norme sanitarie; per es. la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, la sanificazione straordinaria degli ambienti nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19.
Così come è assurdo che ci voglia un "protocollo" per disporre che: l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 che dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”. in un altro passaggio si scrive sempre: per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, “il medico effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro".
Mentre ancora non viene stabilito, neanche nella grandi aziende la istituzione di una postazione sanitaria, per il primo tampone e eventualmente il primo intervento per l'ossigeno. Ma si ribadisce solo (come nel primo protocollo) che le persone che risultassero in stato febbrile dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Infine anche sui rischi di non rispetto del distanziamento negli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico, il protocollo scarica sul lavoratore la "soluzione": l’uso del mezzo privato...
TESTO del Protocollo
condiviso di regolamentazione
delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro
Oggi,
venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro”
sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio
dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro della salute.
Premessa
Il
documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da
ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza
anti-contagio,
ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di
lavoro.
La
prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in
presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano
adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo
che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
Pertanto
le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in
sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente
alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli
ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le
parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus.
È
obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività
produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito
di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la
sospensione temporanea delle attività.
In
questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle
presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo
intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali
per tutto il territorio nazionale.
Ferma
la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei
luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché
ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare
degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni
singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO
CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL COVID – 19
L’obiettivo
del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire
indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di
lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di
contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il
COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente
protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti
salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il
contenimento del COVID-19 e
premesso
che il
DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo
2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività
di produzione tali misure raccomandano:
- • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- • si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si
stabilisce che
le
imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione
all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto
dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive
secondo
le
peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle
rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle
persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la
salubrità dell’ambiente di lavoro.
1-INFORMAZIONE
- • L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
- • In particolare, le informazioni riguardano o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
- o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
- o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L’azienda fornisce
una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure
adottate cui il personale
deve
attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per
contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di
contagio.
2-MODALITA’
DI INGRESSO IN AZIENDA
- • Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- • Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS1
- • Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- • L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- • Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
3-MODALITA’
DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
- • Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- • Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- • Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- • Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- • le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
- • in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
- • L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
4-PULIZIA
E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
- • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- • l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..
5-PRECAUZIONI
IGIENICHE PERSONALI
• è
obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- • l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- • è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- • I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- • l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
- b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
- c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS
- • qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- • nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
7.
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI
DI BEVANDE E/O SNACK…)
- • l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- • occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- • occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8-ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI
LIVELLI PRODUTTIVI)
In
riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo
della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a
riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con
le rappresentanze sindacali aziendali:
- • disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- • Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- • utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
- a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- • nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
- • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
Il
lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di
progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione
dei tempi di lavoro e delle pause). .
E’
necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso
una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la
natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per
gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno
essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione
del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che
favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze
in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti
all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
È
essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting),
con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico.
Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il
luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e
favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
9-
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
- • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- • dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
10-SPOSTAMENTI
INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
- • Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- • non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
- • sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- • Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
11-GESTIONE
DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
- • nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- • l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
- • Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12-SORVEGLIANZA
SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
- • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- • nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- • Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- • Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- • Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E’
raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età
Per
il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19,
il medico competente, previa presentazione di certificazione di
avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità
alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),
anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
13-AGGIORNAMENTO
DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
- • È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- • Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- • Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
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