domenica 19 aprile 2020

pc 19 aprile - Il diritto di sciopero non si tocca lo difenderemo con la lotta! Presa di posizione di numerosi giuristi

Bene la posizione dei giuristi ma USB non si unisce al sindacalismo di base e di classe che propone da settimane, su iniziativa dello slai cobas per il sindacato di classe, una azione unitaria su questo tema - vedi allegato

Basta con la logica di parrocchia che favorisce padroni e Stato!

Pubblichiamo il finale della presa di posizione dei giuristi con le firme

allegati alla fine
- testo integrale della presa di posizione
- contestazione Slai cobas sc alla delibera della CGS - proposto come testo unitario

Difendere il diritto di sciopero per difendere la democrazia nel nostro paese

È dunque necessario prendere la parola contro la procedura avviata dalla CommissioneÈ tempo di fermare una pericolosa deriva che stigmatizza il diritto costituzionale di sciopero come un intoppo alla vita del Paese.


Uno sciopero generale a tutela della salute di quei lavoratori che vivono condizioni di pericolo non può essere definito come “un danno alle istituzioni”, ma costituisce il modo più alto per assolvere agli “inderogabili doveri di solidarietà politica economica e sociale” richiesti e imposti dalla Costituzione Repubblicana.
Salviamo la democrazia dal contagio delle derive autoritarie.
Chiediamo alla Commissione di garanzia di revocare la Delibera 572/20 del 26 marzo 2020.
Difendiamo il diritto di sciopero.

Primi firmatari
Claudio De Fiores, Docente Diritto Costituzionale 2° Università  di Napoli
Antonello Di Stasi, Docente Diritto del Lavoro  Università Politecnica delle Marche
Giovanni Orlandini, Docente Diritto del lavoro Università di Siena
Francesco Pallante, Docente Diritto Costituzionale Università di Torino
Bartolo Anglani, Docente di letteratura italiana ‘Università di Bari
Luigi Ferrajoli , Professore Emerito Filosofia del Diritto
Tomaso Montanari, Storico dell’arte, Docente Università di Siena

Ernesto Screpanti, Docente Economia Politica Università di Siena
Luciano Vasapollo, Docente Politica Economica Università “ La Sapienza” Roma
Francesco Della Croce, Docente Diritto della UE Università “ La Sapienza” Roma
Michela Becchis, Docente Università Teramo
Avv. Pier Luigi Panici, Roma
Avv. Alessandro Brunetti, Roma
Avv. Bartolo Mancuso, Roma
Avv. Cesare Antetomaso, Roma
Avv. Chiara Colasurdo, Roma
Avv. Alberto Medina, Milano
Avv. Elena Poli, Torino
Avv. Marco Petrocelli, Roma
Avv. Silvia Ventura – Firenze
Avv. Simone Busacca, Torino
Avv. Andrea Ranfagni, Firenze
Emilie Deleuze, sceneggiatrice
Vauro Senesi, vignettista e scrittore
Avv. Donatella Nonis, Venezia
Avv. Luigi Luigi Ficarra Padova
Avv. Maria Spano, Torino
Avv.  Ahnes K. Giuliani, Roma
Avv. Gabriele Cingolo, Roma
Avv. Antonello Ciervo
Avv. Chiara Pernechele
Avv. Donatella Nonis, Direttivo Associazione “Giuristi Democratici “Venezia
Dott.ssa Giliola Corradi
Avv. Paolo Solimeno, Firenze
Avv. Danilo Ferrante, Firenze
Avv. Roberto Passini, Firenze
Avv. Michele Passione, Firenze
Avv. Michela Arricale
Avv. Graziella Rumer Mori, Firenze
Fabio Marcelli, Roma
Salvatore Corizzo, Roma
Stefania Iaccarino, Roma
Sara Khayam, Roma
Pietro Bartoleschi, Formello (RM)
Xavier Rigaut, Roma
Antonella Cosimo, Roma
Patrizia Vennarucci, Roma
Andrea Mascolino, Roma
Fabio Rizzari, Roma
Caterina De Benedictis, Marano di Napoli (NA)
Giorgia Federico, Napoli
Massimo Bravi, Napoli
Giovanna Pasi, Roma
Chiara Torricelli, Roma
Silvio Lambiase, Roma
Giuliano Micheletti – Roma
Bianca Bardi Pasi, Roma
Lino Pasi, Roma
Cecilia Pasi, Roma
Luca Pasi, Roma
Lucia Pasi, Roma
Marco Pasi, Roma
Alessandra Sasso, Roma
Ercole Boni, Roma
Alessandra Scuracchio, Roma
Augusto Lombardi – Roma
Erminia Costa, Roma
Valtere Lorenzi, Pisa
Fabio Spaziani, Roma
Rita Venturi, Roma
Francesco Calicchia, Roma
Valeria Ceppellini, Roma
Massimo Formica, Roma
Luca Alfonso De Crescenzo, Roma
Niccolò Ricciotti, Roma
Cesar Prieto, Tuscania (VT)
Silvia Gobbini, Roma
Federica Sangiorgi, Roma
Alessandra Sangiorgi, Roma
Marco Sangiorgi, Roma
Claudio Sangiorgi, Roma
Elena Novelli, Roma
Tommaso Fattori, consigliere Regionale SI Toscana a Sinistra
Antonella Bundu, consigliere Comunale Firenze Sinistra Progetto Comune
Dimitrj Palagi, consigliere Comunale Firenze Sinistra Progetto Comune
Giulia Rodano, ex consigliere regionale
Silvana Pisa, ex parlamentare
Alfonso Gianni, ex parlamentare
Marina Boscaino, docente
Marco Bersani, ATTAC Italia
Luciano Colletta, fisico
Pietro Soldini, sindacalista
Fabio Marcelli, ricercatore
Loretta Mussi, ex dirigente ASL
Carlo Corsetti, ex docente
Debora Picchi, Firenze
Mario Eustachio De Bellis, ex docente
Giancarlo Candela
Marta Pirozzi
Daniela Lucatelli
Angelina De Laurenzi, Ministero Beni Culturali
Fabrizio Cattaruzza
Luisa Petrucci, Firenze
Massimo Torelli, Firenze
Moreno Biagioni, Firenze
Daniela Chironi, Firenze
Barbara Anglani, Firenze
Massimo Carlini
Giannetto Fabio
Franco Argada

La nostra democrazia vive in questi giorni un passaggio cruciale.


L’emergenza sanitaria in corso, oltre a seminare lutto e dolore nel Paese, pone all’ordine del giorno il tema della tenuta delle garanzie democratiche che abbiamo conosciute dall’approvazione della Costituzione Repubblicana.
Certo, l’emergenza impone a tutti di confrontarsi con una situazione temporanea che costringe a rinunce, sacrifici, deroghe e ad una inevitabile compressione degli spazi di azione. Ma il punto non è questo.
Il nodo da affrontare è se l’emergenza sanitaria giustifichi la “sospensione” di diritti costituzionali, anche quando il loro esercizio non è incompatibile con la situazione sanitaria, con la tutela della salute, con la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini; quando, anzi tale esercizio costituisce il miglior contributo proprio per la tutela del loro diritto alla salute.
È questa la partita che si sta giocando in questi giorni tra USB e Commissione di Garanzia.
USB, dopo numerose diffide e denunce – rimaste tutte senza risposta – di situazioni in cui le più elementari norme di prevenzione e tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori venivano calpestate, ha proclamato ed effettuato per il 25 marzo uno sciopero generale con senso di responsabilità che si conviene in tempo di crisi sanitaria: lo sciopero è durato simbolicamente un minuto in tutti i settori (igiene urbana, sanità, trasporti, assistenza e cura delle persone) in cui avrebbe potuto interferire con la salvaguardia della salute dei cittadini.
Lo sciopero è stato indetto secondo le deroghe agli obblighi di preavviso previste dall’art. 2 comma 7 l. 146/1990, poiché indetto in caso di “protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.
La reazione della Commissione di garanzia è stata senza precedenti, in quanto essa ha avviato una procedura sanzionatoria nella quale si accusa, addirittura, USB di aver “contribuito a generare un diffuso senso di insicurezza e a produrre incalcolabili danni alla collettività, determinando un non accettabile danno alle istituzioni e/o aziende coinvolte nelle attività di prevenzione e diffusione della pandemia”, rischiando di “vanificare la azioni di contenimento della stessa”.
La delibera della Commissione calpesta la verità, perché l’insicurezza, l’incalcolabile danno in termini di perdita di vite umane e la vanificazione delle azioni di contenimento, che vanno valutate, sono quelle derivanti dalla sistematica violazione delle più elementari norme di sicurezza e prevenzione da parte numerose imprese, e dettata dal solo motivo di non sopportarne i costi; una sistematica violazione che ha costretto USB, dopo ripetuti e vani tentativi, ad agire per la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
L’esercizio del diritto di sciopero ha costituito dunque l’esatto contrario di quanto affermato dalla Commissione, perché è stato l’unica vera azione di contenimento dell’epidemia possibile in un contesto in cui la controparte era sorda al rispetto delle normative: la tutela del bene fondamentale della salute e della vita a fronte della pretesa di subordinarlo ad interessi economico-produttivi e di mero profitto.
È dunque necessario prendere la parola contro la procedura avviata dalla Commissione.
È tempo di fermare una pericolosa deriva che stigmatizza il diritto costituzionale di sciopero come un intoppo alla vita del Paese.
Uno sciopero generale a tutela della salute di quei lavoratori che vivono condizioni di pericolo non può essere definito come “un danno alle istituzioni”, ma costituisce il modo più alto per assolvere agli  “inderogabili doveri di solidarietà politica economica e sociale” richiesti e imposti dalla Costituzione Repubblicana



Salviamo la democrazia dal contagio delle derive autoritarie.
Chiediamo alla Commissione di garanzia di revocare la Delibera 572/20 del 26 marzo 2020.
Difendiamo il diritto di sciopero.
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Contestazione Slai cobas sc alla delibera della CGS contro lo sciopero delle donne del 9 marzo - proposta come testo unitario

Alla COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERO
All'att.ne Presidente Giuseppe Santoro Passarelli
15.4.20

OGGETTO: Opposizione alla Delibera n. 20/56 del 16.3.20

La scrivente O.S. in riscontro alla Delibera, in oggetto indicata, osserva quanto segue:
1) E' la prima volta nella storia della Repubblica che viene bloccato uno sciopero a livello nazionale
2) L’iniziativa del Garante va oltre le competenze di codesta CGS che riguardano, come dalla Legge 146/90 e successive modificazioni, il rispetto delle norme di autoregolamentazione dello sciopero nei
servizi pubblici essenziali, non certo il divieto di sciopero in ogni attività e in ogni settore lavorativo non previsti nell'elenco dei servizi pubblici essenziali.
La Commissione di garanzia si chiama così perché ad essa spetta garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, alla cui tutela i servizi pubblici sono funzionali. “Contemperare”, quindi, e non “vietare”, dal momento che qualsiasi regolazione dello sciopero dovrebbe tener conto della sua dimensione di diritto costituzionale, cioè di valore costitutivo dell’ordine democratico.La scrivente O.S nella proclamazione e nell'attuazione dello sciopero ha rispettato la legge 146/90, preservando i servizi pubblici essenziali.
3) Vietando tutti gli scioperi, la CGS ha violato sia lo Statuto dei Lavoratori che la norma costituzionale che tutela il diritto di sciopero, art.40 Cost., così subordinando (non "contemperando") il diritto di sciopero agli altri diritti. Atteso che tale diritto (sia pur regolamentato nei servizi pubblici essenziali) è parte delle libertà fondamentali delle persone.
4) Codesta CGS motiva il divieto di sciopero in tutti i settori lavorativi (mettendo insieme "essenziali" e non "essenziali"  - e anche questo, a conoscenza della scrivente e di giuristi, avviene per la prima volta) richiamando un regolamento contenuto nelle discipline dei vari settori lavorativi che recita che gli scioperi vanno sospesi in caso di "avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale". Ma la clausola in questione è però fondamentalmente invocabile solo quando uno sciopero è in grado, in qualsiasi modo, di influire sulla situazione emergenziale, e non per sospenderne l’esercizio prescindendo da qualsiasi valutazione nel merito dei suoi effetti concreti.D'altra parte nei settori che non fanno parte dei servizi pubblici essenziali, e come poi è stato stabilito dai Dpcm e dal protocolli Governo/OOSS, gli interessi delle persone, nel caso concreto della salute) andavano più tutelati nel non lavorare e stare a casa (come in effetti hanno fatto le lavoratrici in sciopero il 9 marzo - dato che non si sono tenute manifestazioni) che nel lavorare. Ed è paradossale che in tante realtà lavorative le lavoratrici potevano lavorare, con tutti i rischi di mancata distanze, mancate protezioni individuali, e invece non potevano scioperare!
La CGS pone un arbitrario rapporto tra l'emergenza coronavirus, i suoi rischi e il divieto di astenersi dal lavoro, ma a parte i servizi essenziali (in primis in questo caso la sanità) in cui si è assolutamente rispettata la legge 146/90, tutti gli altri scioperi non incidono sull’attività di “prevenzione e contenimento della diffusione del virus.
Se si considera, come la stessa Costituzione prevede, che l’arma dello sciopero costituisce uno strumento di difesa dei lavoratori, in questo caso lo sciopero aveva una doppia valenza, sia rispetto alla condizione generale delle donne, delle lavoratrici, sia rispetto alla condizione particolare in cui agli inizi di marzo sui posti di lavoro non erano state adottate neanche quelle minime misure di tutela della salute, e le lavoratrici e i lavoratori hanno scioperato anche per rivendicarle.
Questo sciopero, pertanto, è stato pienamente legittimo e non ha assolutamente violato le disposizioni dellaLegge 146/90 e successive modifiche.
La scrivente O.S. con la presente fa opposizione alla delibera n. 20/56 e chiede a codesta Commissione di Garanzia Sciopero di non procedere oltre.

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