Contro i fascisti con tutti i mezzi - anche quelli legali. Ugualmente piovono le lamentele sulla presenza in città di forze
politiche che partecipano ormai alle elezioni a livello nazionale e
locale, essendo state da tempo “sdoganate” da certa informazione.
E’ utile fare un po’ di chiarezza: la Costituzione vieta nella XII
disposizione transitoria e finale la riorganizzazione del partito fascista. Tale
norma ha carattere permanente e valore giuridico pari a quello delle altre norme
della Costituzione, anche se alcuni le attribuiscono valore puramente formale.
Il secondo comma, contenente limitazioni temporanee all’elettorato attivo e
passivo per i gerarchi fascisti, ha invece carattere transitorio. Infatti, se «È
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista, in deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al
diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime
fascista.»
La legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta legge Scelba) in materia di
apologia del fascismo, sanziona «chiunque fa propaganda per la costituzione
di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e
perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, e
chiunque pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo,
oppure le sue finalità antidemocratiche».
Nessun commento:
Posta un commento