“Guerra preventiva” al conflitto. Un’analisi dell’accordo sulla rappresentanza del 31 maggio
L’
accordo sulla rappresentanza sindacale, firmato lo scorso 31 maggio da Confindustria e CGIL-CISL-UIL, è stato definito un accordo “
storico”
1, una “
svolta”
2, un “
avvenimento di prima grandezza per il Paese”
3. Può essere l’inizio di “
una nuova era”, si è affrettato a dire Bonanni, segretario generale della CISL
4, facendo eco alla “
stagione nuova” auspicata dalla pari grado della CGIL.
Ma
perché tutta quest’enfasi? La solita retorica ed i soliti titoli ad
effetto dei quotidiani, oppure c’è qualcosa di più? Vai mai a vedere che
ci dobbiamo accodare al “Bravi, bravi, davvero bravi” del presidente
del Consiglio, Enrico Letta?
5
|
Cerchiamo innanzitutto di capire perché a
questo protocollo venga accordata tutta quest’importanza. Confindustria
non le manda certo a dire; per bocca del suo vicepresidente per le
relazioni industriali, Stefano Dolcetta, si esprime con chiarezza
cristallina:
“l’obiettivo a cui tendere è la prevenzione del conflitto”6. Sta qui il punto fondamentale di tutto l’accordo,
quello intorno al quale si sono stretti in un incesto neocorporativo
associazione degli industriali, associazioni dei lavoratori e governo.
L’elogio di Letta va preso in esame sotto questa luce ed inserito nella cornice della mission
che questo governo si è dato, ricalcando le orme di quello Monti:
migliorare il grado di attrattività dell’Italia in modo da catalizzare
investimenti. Un accordo sulla rappresentanza che riduca o addirittura
prevenga il conflitto sui posti di lavoro, affiancato alla riforma delle
pensioni ed a quella del mercato del lavoro (che sarà
probabilmente ritoccata, anche perché si è mostrata per certi versi
ancora inadeguata), è un ottimo incentivo perché costituisce la promessa
di un paese senza conflitti sui posti di lavoro. Almeno questo è ciò
che i neocorporativi nostrani si auspicano e cercano di vendere
all’estero.
Non a caso il protocollo del 31 maggio dà ampio rilievo alla “esigibilità” dell’accordo; i firmatari, cioè, “
si
impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di
contrasto agli accordi […]sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni
sindacali (OO. SS.) che rappresentino almeno il 50% + 1 della
rappresentanza”.
Il conflitto lo si vuole prevenire sì a valle, ma anche a monte. La prevenzione del conflitto a monte: l’esclusione del sindacalismo di base
|
A chi si applica questo accordo?L’accordo costituisce
un colpo inferto innanzitutto contro il sindacalismo di base, con lo scopo di marginalizzarlo ed isolarlo ulteriormente. Difatti richiama il
patto del 28 giugno 2011,
il quale all'articolo 1 prevede che possano sedersi al tavolo delle
trattative di comparto quelle OO. SS. che abbiano “una rappresentatività
non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media tra il dato
associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato
elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).”
Le OO. SS. devono rispettare però un altro requisito implicito: essere
firmatarie dell’accordo
del 31 maggio. Questo si configura infatti come un accordo tra privati e
conseguentemente non espleta i suoi effetti se non su chi lo
sottoscriva
7.
A differenza di quanto scritto nei precedenti patti interconfederali,
l'accordo del 31 maggio abilita al calcolo della rappresentatività e
quindi all'accesso alla contrattazione nazionale le sole organizzazioni
firmatarie, non le aderenti. La differenza, a prima vista sottile, è in
realtà un abisso giuridico che si apre tra le due diciture: i soggetti
firmatari sono infatti quelli che hanno direttamente contribuito alla
stesura ed all'approvazione dell'accordo (n questo caso CGIL-CISL-UIL e
Confindustria), mentre gli aderenti sono coloro che decidono di
accettarne il contenuto in un secondo momento, con le più svariate
motivazioni. Attualmente l’unico modo affinché esso possa avere effetti
erga omnes (validi per tutti) sarebbe la sua trasposizione in legge
dello stato, possibilità, questa, guardata con estremo favore dal
segretario generale della FIOM, Maurizio Landini
8.
Quali sono le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative?Se
il problema della firma da apporre all'accordo fosse l'unico “neo”
dell'intesa, dovremmo concordare con Landini. Ma come c'era da
aspettarsi questo è solo il primo di una lunga serie di ostacoli posti
lungo il cammino del sindacalismo di base. Un secondo è legato alla
certificazione della rappresentatività dei sindacati. L'accordo in questo punto ricalca
l'art. 43 comma 1 del TU sul Pubblico Impiego del 2001,
l'unica legge che attualmente definisce un calcolo della
rappresentatività in un settore lavorativo specifico, quello delle
amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda il settore privato,
non esistono attualmente criteri stabiliti per la partecipazione alle
trattative nazionali. Sono le associazioni datoriali a decidere chi è
ammesso, a prescindere dalla rappresentatività ed in base ai rapporti di
forza esistenti: il sindacalismo di base, con il suo portato di
conflittualità, ne è dunque sempre stato escluso.
Il nuovo accordo
prevede per tutti i settori l'incrocio del dato associativo e del dato
elettorale. Come? Per il secondo l’operazione è più facile: basta
determinare la percentuale dei voti che i diversi sindacati hanno
raccolto sui voti espressi in occasione delle
elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Il problema sorge però laddove non c’è questa forma di rappresentanza. In diversi settori esistono infatti, al posto delle RSU, le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
9.
In altri poi, a dire il vero, non esiste nemmeno una rappresentanza,
qualsiasi essa possa essere. In questi casi, in assenza del dato
elettorale, la soglia dovrebbe essere quella del 5% del solo dato
associativo
10.
Ma qui altri nodi vengono al pettine. Il dato associativo si calcola infatti sulla base delle ritenute in busta paga
11,
operazione cui spesso i padroni si oppongono, soprattutto se in
presenza di sindacati non firmatari di contratto nazionale, come le
organizzazioni di base. Stanti così le cose,
sindacati come USB o Cobas sarebbero esclusi dal conteggio, a prescindere dal numero di adesioni che hanno raccolto.
La situazione è in realtà più complessa, e si configura come un mosaico
di soluzioni opposte. La trattenuta sindacale sembra per ora costituire
un diritto esigibile da tutte le organizzazioni sindacali, stante a
quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n°2314 del
17/02/2012.
[…]
i datori di lavoro (ivi comprese le strutture sanitarie) saranno ancora
tenuti, in caso di notifica della cessione del credito e nonostante
l’applicazione ai dipendenti privati del D.P.R. n. 180/50, ad effettuare
le trattenute sulle buste paga ai fini del pagamento delle quote
associative sindacali, a prescindere dall’appartenenza o meno del lavoratore all’associazione firmataria del ccnl applicato,
pena il risarcimento derivante dall’ingiustificato inadempimento e la
commissione di comportamenti valutabili come antisindacali [...]
Il risultato è che in alcuni settori i
sindacati di base partecipano effettivamente alle trattenute sindacali,
in altri faticano ancora ad imporre questo loro diritto.
…e a valle: una cappa di restrizioni e sanzioni per chi voglia protestare
Come si approva il CCNL?
L’esclusione
aprioristica dei soggetti potenzialmente più combattivi non esaurisce
la “guerra preventiva” al conflitto lanciata da industriali e
sindacalismo concertativo.
In primo luogo, i contratti nazionali per diventare efficaci devono essere validati dai lavoratori.
1.3
I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente
dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della
rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata
delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice – le cui
modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto –
saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell’accordo,
come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le
Parti.
Solo che il patto del 31 maggio non prevede una forma specifica, demandando invece alle singole categorie la determinazione delle modalità.
Ciò significa che non è affatto detto che i lavoratori saranno chiamati
ad esprimere la propria preferenza con un referendum a scrutinio
segreto. Potrebbe accadere, ed è il metodo per il quale sta spingendo ad
esempio la CISL, che siano chiamati ad un voto palese per alzata di
mano, strumento che aumenta a dismisura il potere di ricatto delle
organizzazioni sindacali e riduce ulteriormente le libertà del
lavoratore.
Rinuncia al conflitto nei luoghi di lavoro
Chi firma l’accordo rinuncia poi a qualsiasi possibilità di protesta.
1.4
Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre
l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle
lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti
alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le Parti
firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena
applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi
così definiti.
Nel testo è scritto a chiare lettere ed è
ribadito con forza – se proprio qualcuno non avesse inteso o non
volesse intendere – ancora da Dolcetta: “
quando la maggioranza ha
deciso, la minoranza non ha possibilità di promuovere iniziative, di
qualunque genere, a contrasto dell’accordo”
12.
Lo sciopero, quindi. Ma non solo. Laddove si parla di procedure di
raffreddamento e di sanzioni (la cui specificazione è rimandata ai
singoli contratti di categoria) si intende sì limitare il diritto allo
sciopero, ma si guarda anche ad altre forme di lotta, comprese le cause
legali. Per i padroni, sono le espressioni del conflitto a 360° a dover
essere circoscritte e ristrette fino a – sperano loro – scomparire.
Disciplina sulle RSU Per raggiungere quest’obiettivo,
i sindacati si fanno carico dell’infame ruolo del controllo della forza
lavoro, ben più di quanto non abbiano fatto finora. Alcuni dei diritti
individuali dei lavoratori, pur restando formalmente tali – individuali –
vengono in realtà catturati dalle organizzazioni sindacali.1.
In primo luogo le nuove RSU, anziché rappresentare gli interessi dei
lavoratori, saranno legate a doppio filo all’organizzazione sindacale di
cui sono espressione, configurandosi così come qualcosa di molto simile
alle RSA. Il nuovo accordo prevede infatti che
il cambiamento
di appartenenza sindacale da parte di un RSU determini la decadenza
dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della stessa
lista sindacale.
1.6
[...] il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un
componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la
sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria
appartenenza del sostituito.
Cancellate con un colpo di spugna la
libertà individuale e il diritto al dissenso, le nuove RSU sarebbero
rappresentanti non dei lavoratori bensì dei sindacati, e saranno pronte
ad impegnarsi a giurare fedeltà alla propria organizzazione di
provenienza. Non è un caso che con il nuovo accordo i diritti sindacali
passino dall'essere in capo al singolo RSU, all'essere in capo alle sole
organizzazioni firmatarie dell'accordo. Come spiega bene Giorgio
Cremaschi: “
Se per caso a un delegato RSU Cgil venisse in mente di
proclamare uno sciopero, ad esempio sui sabati, in presenza di un
accordo siglato dal suo sindacato di appartenenza, verrebbe dimesso da
delegato e lo sciopero ritirato”
13.
2.
L'indizione di nuove elezioni per il rinnovo delle RSU,
se prima poteva essere fatta anche da soggetti non firmatari
dell'accordo del 1993, ora è una prerogativa specifica dei firmatari
dell'accordo, in questo caso CGIL-CISL-UIL. Perdipiù l'indizione può
avvenire solo se definita unitariamente da tutti e tre i sindacati.
1.6
In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la
presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà
avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle
Confederazioni firmatarie il presente accordo.
Il nuovo accordo prevede inoltre che la partecipazione alle elezioni per le RSU preveda l'adesione totale ai punti contenuti nell'accordo del 31 maggio,
compreso l'impegno a non dissentire su accordi firmati dalla
maggioranza delle RSU e ad accettare limitazioni al diritto di sciopero
ed eventuali sanzioni previste dal CCNL.
1.6
[...] viene confermato il principio stabilito nell’Accordo
Interconfederale del 20 dicembre 1993, ossia che le organizzazioni
sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa,
o che comunque ad essa aderiscano, partecipando alla procedura di
elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire
RSA ai sensi della legge n. 300/70.
3. Si parla dunque, in terza battuta, di misure volte a garantire che l’impegno affinché le “
articolazioni a livello territoriale ed aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo”
non rimanga un mero pronunciamento su carta. I singoli contratti
collettivi nazionali di categoria avranno infatti il compito di
prevedere procedure di raffreddamento
14, col fine di prevenire il conflitto, e sanzioni, cui sarà invece demandato il compito di punire i dissenzienti
15.
1.5
I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle
condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di
raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti,
l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali
inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con la presente intesa.
Ma a chi sono dirette queste clausole e
queste sanzioni? Se è vero che alcuni adombrano il rischio che possano
esser fatte valere contro i singoli lavoratori, la giurisprudenza è
stata finora unanime nel ritenere che tali provvedimenti investono
sostanzialmente le rappresentanze sindacali. Ciò non toglie nulla alla
gravità delle previsioni dell’accordo. Si va infatti a delineare, sempre
più chiaramente, un ruolo del sindacato ben diverso da quello di cui
tanti lavoratori avrebbero un disperato bisogno: CGIL, CISL e UIL si
impegnano ad influire sui lavoratori affinché rispettino la disciplina
associativa, i dettami degli accordi e affinché non mettano in campo
alcuna forma di lotta, sciopero in primis.
|
Ma perché i sindacati concertativi hanno firmato un accordo del genere? Cosa ci guadagnano? Se
CISL e UIL sembrano semplicemente fare un passo in avanti sulla strada
che si son spianati già da tempo, diverso è il discorso per la CGIL e –
soprattutto – per la FIOM. La firma del principale sindacato dei
metalmeccanici non è un atto scellerato, frutto dell’incapacità di
comprenderne le possibili conseguenze. Se si considera in termini
corporativi, ovvero per il ‘bene’ della federazione e non di quello dei
metalmeccanici, l’accordo del 31 maggio presenta una serie di vantaggi.
L’organizzazione rappresentata oggi da Landini potrà infatti far valere
il suo peso, e potrà peraltro godere dei proventi delle ritenute
sindacali, oggi invece sospese alla FIAT e ovunque non sia firmataria di
accordo. Potrà ritornare a sedere ai tavoli di trattativa, cercando di
metter fine ad un’emorragia di iscritti che l’ha colpita laddove la sua
posizione non è stata quella di chinare la testa dinanzi alla
controparte.
Come potrà però difendere gli interessi dei lavoratori,
oltre che quelli propri di ‘parrocchia’, è un mistero di non facile
soluzione, visto che ha deposto le armi dinanzi ad un nemico che ha
intenti tutt’altro che pacifici
16.
Possibili scenari futuriL’accordo non entrerà in vigore immediatamente. Secondo Dolcetta potrà essere effettivo solo a partire dal 2014
17. Da quel momento esso dispiegherà tutti i suoi effetti.
Allora come possiamo muoverci per affrontare questo attacco?
La
forza d’urto del nemico è enorme e non bisogna nascondersi che non sarà
facile portare a casa il risultato. Ma, malgrado tutto, l’accordo,
apparentemente blindato e granitico, può risultare assai fragile. Tutta
la sua forza deriverà infatti dalla capacità delle centrali sindacali di
irreggimentare i lavoratori, riposando dunque sulle capacità di
controllo e di cattura di CGIL-CISL-UIL. Allo stesso tempo, però,
proprio questo potrebbe costituire il suo tallone d’Achille.
Innanzitutto è probabile che si farà maggiore chiarezza, con una
demarcazione sempre più profonda tra sindacati “complici” e sindacati
“conflittuali”. Alla CGIL e alla FIOM risulterà assai più difficile
giocare al contempo il ruolo di sindacato “di lotta e di governo”. O di
qua, o di là. L’accordo parla chiaro.
|
E, proprio per questo motivo, avendo
barattato il diritto alla protesta con la partecipazione alla gestione
del sistema delle relazioni industriali, queste OO. SS. potrebbero avere
difficoltà a controllare quei settori di lavoratori cui, anche a causa
dell’acuirsi della crisi, non sono destinate più neanche le briciole. Il
conflitto rimane infatti insopprimibile e non può bastare un accordo
per cancellare con un tratto di penna e con un regime repressivo sui
posti di lavoro il malcontento, la frustrazione, la rabbia dei
lavoratori. Ancora e ancora questi troveranno modo di esprimersi. Forse
attraverso forme di lotta più sotterranee e non facilmente
generalizzabili, le “armi dei deboli”: quelle forme di conflitto
strisciante, di resistenza quotidiana che perseguono obiettivi fattuali
immediati. Giusto per fare alcuni esempi, tra di esse figurano i
rallentamenti, lo scarso impegno sul lavoro, i piccoli sabotaggi,
l’assenteismo, i finti incidenti. Si tratta di forme che, rimanendo
nella maggior parte dei casi nascoste, non sono facili da carpire e
valutare. Ciò nulla toglie all’importanza di essere capaci di scorgerle,
di sostenerle e di contribuire alla loro immissione in una cornice che
punti alla trasformazione dello stato di cose presenti.
Anche grazie
alla più marcata demarcazione tra “complici” e “conflittuali”, i
lavoratori potrebbero poi trovare una sponda importante in quegli attori
che avranno la responsabilità di poter accogliere e dare spazio alle
loro voci: i sindacati di base che, non essendosi legati le mani con
quest’accordo, hanno dinanzi a sé la possibilità di sostenere il
conflitto sui posti di lavoro.
Infine, l’accordo sulla rappresentanza
chiama in causa questioni di carattere politico più generale. In ballo
ci sono non solo il diritto alla protesta, ma anche al più semplice
dissenso. Diritti e prerogative che interessano tutte e tutti, chi è al
lavoro e chi è disoccupato. Capire che il dispositivo che stanno
preparando per inibire il conflitto sui posti di lavoro avrà
ripercussioni a cascata anche negli altri ambiti della società, che è
una delle misure per “uscire dalla crisi” e “rilanciare la crescita”,
deve essere la premessa per un suo inglobamento in quell’agenda politica
che deve avere l’ambizione di mettere in discussione, rallentare ed
invertire la rotta decisa da governo, imprenditori ed istituzioni
internazionali.
note
1. Vedi
le dichiarazioni di Susanna Camusso, segretario generale della CGIL o
quelle di Squinzi, presidente di Confindustria, o ancora Il Sole 24 Ore,
1 giugno 2013, Picchio Nicoletta e Pogliotti Giorgio, “Rappresentanza,
accordo storico. Trovata l’intesa sulla rappresentanza”.
2. Il Sole 24 Ore, 2 giugno 2013, p.7.
3. Così l’ha definito il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, Il Sole 24 Ore, 2 giugno 2013, p.7.
4. Il Messaggero, 2 giugno 2013, p.19.
5. Il Sole 24 Ore, 2 giugno 2013, p.7.
6. Ibidem.
7. È
bene chiarire che vale esclusivamente, per parte padronale, per le
aziende associate in Confindustria. Non si applica, per fare solo
l’esempio più famoso, alla FIAT. Lo fanno notare qui alcune organizzazioni datoriali minori.
8. Corsera, 2 giugno 2013, p.13.
9. Dal
1970 (anno di entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori) la
rappresentanza nei luoghi di lavoro era affidata alle Rappresentanze
Sindacali Aziendali (R.S.A.). Queste, a partire dal 1995 (in seguito ad
un referendum che modificò sostanzialmente il testo dell’art. 19 dello
Statuto), potevano essere costituite dell’ambito di qualsiasi
organizzazione sindacale, purché firmataria di un contratto collettivo
di qualsiasi livello (nazionale, provinciale o aziendale) applicato
nell’unità produttiva.
Caratteristica determinante, le RSA sono
elette (o più frequentemente designate) tra i soli iscritta ad una sigla
sindacale. Esse hanno perciò il solo onere di difendere i diritti dei
lavoratori iscritti al proprio sindacato di riferimento.
La
situazione cambia con l’Accordo interconfederale del 23 luglio del 1993 e
quello del 20 dicembre del 1993, che istituiscono le Rappresentanze
Sindacali Unitarie (R.S.U.) e ne regolano composizione, funzioni,
diritti e tutele.
Le RSU sono composte per 2/3 da membri eletti da
parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da membri designati o eletti dalle
organizzazioni stipulanti il CCNL in proporzione ai voti ottenuti. In
sostanza, se si riconosce “d’ufficio” un terzo della rappresentanza alle
centrali sindacali confederali, si garantisce altresì la presenza delle
organizzazioni sindacali minoritarie presenti in azienda.
A
differenza delle RSA, le RSU sono elette da tutti i lavoratori, a
prescindere dall’appartenenza sindacale. Partecipano conseguentemente
alla contrattazione aziendale in nome di tutti i lavoratori.
10. Su
quest’aspetto non c’è unanimità di vedute, considerato che alcuni
“addetti ai lavori” sostengono che tale soglia dovrebbe essere innalzata
al 10%.
11. La quota che il lavoratore
cede al sindacato, già oggi, non è riscossa direttamente da
quest’organizzazione, ma tramite l’intermediazione dell’azienda. L’ente
che dovrà certificare il dato associativo è l’INPS che successivamente
lo trasmetterà al CNEL.
12. Il Sole 24 Ore, 2 giugno 2013, p.7.
13. Intervista a Giorgio Cremaschi.
14. Le
procedure di raffreddamento sono generalmente previste per limitare la
conflittualità in azienda, attraverso il rafforzamento di obblighi
informativi reciproci con la previsione di periodi di valutazione e di
confronto, nei quali i sindacati si impegnano a non proclamare lo
sciopero e le imprese a non mettere immediatamente in atto decisioni
organizzative che ledano gli interessi dei lavoratori.
15. Non
stiamo parlando di un futuro così lontano, anzi! Nel caso del CCNL nel
settore dell'igiene ambientale, su cui è stato raggiunto un accordo lo
scorso 24 maggio, parliamo addirittura del recente passato! Qui il
regolamento per entrare nella RSU è cambiato rispetto al CCNL del 2008,
prima con il verbale del 18 Aprile, poi con la firma del contratto
nazionale il 24 Maggio, determinando un innalzamento delle barriere
d'accesso alla rappresentanza. Per candidarsi bisogna raccogliere il 5%
di firme accompagnate da un documento di identità, accettare il ccnl,
gli accordi interconfederali, il regolamento delle rsu e soprattutto una
regolamentazione stringente del diritto di sciopero. Per qualsiasi
lavoratore o sindacato accedere alla contrattazione di secondo livello
in un'azienda del settore comporta, oltre all'assenso verso tutti gli
accordi precedentemente firmati, anche l'accettazione in partenza tutti
gli accordi votati dalla maggioranza della RSU! Come se non bastasse
questo “nuovo” CCNL blinda ulteriormente la presenza sindacale
triconfederale nel settore, prevedendo un patto di solidarietà tra
CGIL-CISL-UIL: nell’assegnazione dei seggi, se una di queste tre
organizzazioni non dovesse raggiungere il quorum, in nome del patto le
viene assegnato comunque un seggio.
16. Lo
stesso discorso si può fare anche per la CGIL, escludendo però
l’apparente contrasto tra una fase di ‘lotta’ degli ultimi anni e la
capitolazione di questi giorni, visto che già da lungo tempo il
principale sindacato italiano si è mostrato più che disponibile ad
andare incontro alle esigenze di padroni e governo.
17. Il Sole 24 Ore, 2 giugno 2013, p.7.