martedì 28 maggio 2024

pc 28 maggio - Si può occupare l'Università? SI - Si puo' sgomberare l'occupazione? NO - 'lei mi dice della legge...


Occupazione e sgombero delle università: che cosa dice la legge?

Da 12 giorni Palazzo Nuovo, Fisica e il Poli sono occupati dal movimento intifada studentesca. Possono farlo? Cosa servirebbe per un eventuale sgombero?

TORINO – Si può occupare la sede di un’università? In quali casi si può procedere allo sgombero? In generale occupare un edificio di proprietà altrui è un reato penale, ma l’interpretazione dell’articolo 633 può essere più elastica nel caso delle proteste studentesche. Le forze dell’ordine possono portare via gli studenti, ma lo sgombero non è immediato e serve che vengano rispettati alcuni passaggi.

Da ormai 12 giorni tre sedi universitarie di Torino sono occupate dal movimento “Intifada studentesca”: Palazzo Nuovo, la sede di Fisica in via Giuria e il cortile del Politecnico, ciascuna con la sua acampada. A queste si è aggiunto anche il Rettorato, in cui ci sono state le tende per tre giorni.

Sul tema delle occupazioni pro-Palestina tra l’altro si è espresso anche il rapper Macklemore: “If

students in tents posted on the lawn/Occupyin’ the quad is really against the law?” (Se gli studenti piazzano le tende sul prato, occupare il cortile è davvero contro la legge?), ha cantato il rapper nel brano “HIND’S HALL”.

Facciamo chiarezza su che cosa dice la legge italiana.

L’articolo 633 del codice penale

In generale, la questione delle occupazioni è regolata dall’articolo 633 del codice penale, “invasione di terreni o edifici”. Qui si specifica che “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro“.

Le pene aumentano da due a quattro anni e con una multa da 206 a 2.064 euro se l’occupazione è portata avanti da persone armate.

La logica che anima la legge è tutelare l’inviolabilità e l’integrità di un bene, pubblico o privato che sia. Nel caso in cui una persona si introduca in una casa o in un terreno si applica alla lettera l’articolo 633, tuttavia nel caso delle occupazioni studentesche l’interpretazione della norma varia.

La particolarità delle occupazioni studentesche

La peculiarità dei casi come quello di Palazzo Nuovo e del Politecnico è che gli studenti non sono del tutto estranei all’università, pur occupandola. Secondo questa sentenza della Corte di Cassazione (numero 1044, 22 febbraio 2000) gli studenti sono “soggetti attivi della comunità scolastica e partecipi della sua gestione”; quindi il caso degli universitari “non può essere in alcun modo omologato a quello, rilevante nel diverso delitto di violazione di domicilio, di permanenza nell’altrui abitazione contro la volontà del titolare dello ius excludendi”.

Oltre a ciò, nell’interpretazione del giudice può incidere anche un altro fattore, ovvero il fine di questa occupazione. Infatti, le intenzioni dichiarate degli occupanti sono quelle di fare pressione sull’università e dare risonanza alla propria rivendicazione, non distruggere deliberatamente gli spazi; questo vale finché non si forniscono prove del contrario, come il caso di oggetti rotti o muri sporcati.

Inoltre, l’accesso agli spazi universitari è ancora formalmente aperto e tutti possono accedervi sia di giorno che di notte.

Come funziona lo sgombero?

Il punto di partenza per un eventuale sgombero dell’occupazione da parte delle forze dell’ordine è la querela da parte del proprietario dell’università, ovvero il rettore; è fondamentale che questa venga presentata mentre l’acampada è ancora in corso.

Come spiega questo quadro normativo presentato dalla Camera dei Deputati, a Geuna “occorrerà dimostrare semplicemente che, prima dell’occupazione abusiva, era possessore del bene invaso: non c’è bisogno – diversamente da quanto accade per l’azione di rivendica – di dimostrare di essere proprietari dell’immobile occupato. Ottenuta la sentenza di reintegra del possesso, se l’occupante si rifiuta ancora di rilasciare l’immobile si dovrà procedere con l’esecuzione forzata.”

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