mercoledì 24 luglio 2013

pc 24 luglio - sentenza anti FIAT della Consulta... ma la sentenza vale e varrà solo per la FIOM ? o per tutti i sindacati di classe e di base che da sempre vengono discriminati con la complicità della FIOM ?

La Consulta sul caso Fiom:
"Fiat ha limitato la libertà dei sindacati"

Consentendo la rappresentanza sindacale ai soli firmatari del contratto applicato in azienda, l'art.19 dello statuto dei lavoratori contrasta coi "valori del pluralismo e libertà di azione della organizzazione sindacale". Così la Consulta nella sentenza sul giudizio di illegittimità dell'art. 19 comma 1 dello Statuto. Violati tre articoli della Costituzione. La Fiat pronta a rivedere la sua strategia in Italia

ROMA - Un "vulnus" all'articolo 39 della Costituzione, "per il contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale". Così la Corte Costituzionale spiega perché, il 3 luglio scorso, decise di dichiarare l'illegittimità dell'articolo 19, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, questione sollevata dai tribunali di Modena, Vercelli e Torino, nelle cause che vedono contrapposte la Fiat e la Fiom.

Ma non solo. "Nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività" e "si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione". Lo scrive la Consulta nella sentenza in cui motiva il giudizio di illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, dello Statuto dei lavoratori. L'art. 2 della Costituzione garantisce "i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali"; l'art. 3 tutela l'uguaglianza dei cittadini; l'art. 39 la libertà di organizzazione sindacale.

"La sentenza della Corte Costituzionale, depositata oggi, stabilisce l'illegittimità dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori nella parte in cui prevede che il criterio per la rappresentatività sindacale consista nella sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro applicati in azienda. Secondo la Corte, la rappresentatività deve essere riconosciuta anche a quei sindacati che, pur non firmatari dei contratti, abbiamo comunque partecipato attivamente alle trattative". E' la risposta della Fiat, secondo cui "l'interpretazione della norma finora seguita è stata riconosciuta non solo come corretta ma come l'unica possibile". L'azienda è pronta anche a rivedere la propria strategia in Italia.

La Corte Costituzionale, il 3 luglio scorso, aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui "non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda". La violazione del principio di uguaglianza rilevata dalla Consulta sta nel fatto che i sindacati, "nell'esercizio della loro funzione di autotutela dell'interesse collettivo, sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del loro rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività - si legge nella sentenza - e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa".

La Corte, poi, parla di una "forma impropria di sanzione del dissenso", in violazione dell'articolo 39 della Costituzione "che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati, mentre, per l'altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo 'ad excludendum'".

L'intervento operato dalla Consulta con la sua decisione, si sottolinea nella sentenza, non "individua, e non potrebbe farlo, un criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini della tutela privilegiata di cui al titolo Terzo dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso di mancanza di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale". A una tale evenienza, rilevano i 'giudici delle leggi', si può dare risposta con "una molteplicità di soluzioni", tra cui la "valorizzazione dell'indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti", l'"introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento", "l'attribuzione al requisito previsto dall'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori del carattere di rinvio generale al sistema contrattuale e non al singolo contratto collettivo applicato nell'unità produttiva vigente", oppure il "riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro". L'opzione "tra queste od altre soluzioni", conclude la Corte, "compete al legislatore".

La Fiat, comunque, "si riserva di valutare se e in che misura il nuovo criterio di rappresentatività, nell'interpretazione che ne daranno i giudici di merito, potrà modificare l'attuale assetto delle proprie relazioni sindacali e, in prospettiva, le sue strategie industriali in Italia. Certamente è necessario che, come anche la Corte suggerisce, il legislatore affronti rapidamente il generale problema della rappresentanza sindacale garantendo la certezza del diritto e l'uniformità dell'interpretazione normativa. L'Azienda sottolinea comunque che l'interpretazione della norma finora seguita è stata riconosciuta non solo come corretta ma come l'unica possibile. La Corte, ritenendo infatti che l'articolo 19 non consentiva 'l'applicazione di criteri estranei alla sua formulazione letteralè, ha dimostrato l'infondatezza di tutte le accuse, a cominciare da quella infamante di violazione della Costituzione, che sono state rivolte da più parti alla Fiat, la quale", conclude la nota, "ha soltanto applicato la legge".
(23 luglio 2013)

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