Il nuovo exploit dei voucher lavoro registrato nel primo bimestre dell’anno (+45%).. non bastano per far cambiar linea al governo. “Stanno svolgendo il proprio compito primario, far emergere lavoro nero”... Quindi non occorre cambiare la legge che, dopo le modifiche introdotte dal Jobs Act, consente di usarli per pagare prestazioni fino a 7mila euro l’anno, non solo di natura occasionale e non solo per piccoli lavori domestici, di pulizia e di giardinaggio...
(la tracciabilità vuol dire) in pratica introdurre l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare in anticipo, via sms o mail, “da quando e per quante ore di avvarrà. Questo dovrebbe consentire di evitare che, come spesso avviene, la maggior parte delle ore resti nel territorio del sommerso e solo in caso di controlli a campione o incidenti sul lavoro “spunti” il voucher da 10 euro comprensivo dei contributi".

Sembra di stare su "scherzi a parte". La "tracciabilità" non garantisce assolutamente niente! Chi impedisce ai padroni di dichiarare le ore solo quando per es. preveda controlli?
Cesare Damiano, bontà sua propone, invece, di tornare alla normativa sui voucher della Legge Biagi, perchè questa limitava le attività di loro utilizzo. 
Ma è tutta la normativa dei Voucher (nuova e vecchia) che va cancellata!

La Camusso, che in realtà accompagna con la sua "Carta dei diritti" la posizione di Cesare Damiano, nella dichiarazioni bleffa, dicendo:   

"...Il problema si risolve abolendo un istituto che ha dimostrato di essere il canale attraverso cui si disperde lavoro o lo si sommerge, e lo si peggiora, è un istituto che si presta a moltissimi abusi».

Ancora: «Credo che quando ci si accorge che uno strumento non funziona non bisogna metterci i cerotti, bisogna aver il coraggio di dire che è uno strumento sbagliato e va abolito, o attuato con modalità diverse"..."

MA QUESTE DICHIARAZIONI SONO FALSE!
Riportiamo integralmente quanto scrive la Cgil su questo nella sua "Carte dei diritti universali del lavoro", che smentiscono assolutamente queste dichiarazioni!

CAPO V
Lavoro subordinato occasionale
Art. 80
Definizione e campo di applicazione
1. Il contratto di lavoro subordinato occasionale ha ad oggetto prestazioni di natura meramente
occasionale o saltuaria rese dai soggetti di cui al comma 2, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l’insegnamento privato supplementare, i
piccoli lavori di giardinaggio e l’assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone
anziane, ammalate o con handicap;
b) della realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di
piccola entità;
2. Possono svolgere lavoro subordinato occasionale i seguenti soggetti:
a) studenti
b) inoccupati
c) pensionati;
d) disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di
trattamenti di disoccupazione, anche se extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei
mesi successivi alla perdita del lavoro;
3. Il singolo lavoratore può essere occupato presso lo stesso datore di lavoro, in virtù di uno o più
contratti di lavoro subordinato occasionale, per un periodo di tempo complessivamente non
superiore a 40 giorni nel corso dell’anno solare, ed i relativi compensi non possono essere superiori
a € 2.500.

Articolo 81
Disciplina del lavoro subordinato occasionale
1.
I soggetti di cui all’articolo 80, comma 2, interessati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato
occasionale, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l’impiego nell'ambito territoriale di
riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. In
corrispondenza di tale comunicazione, essi ricevono, a proprie spese, una specifica tessera
magnetica, dotata di un codice PIN, e vengono contemporaneamente iscritti in una posizione
previdenziale e assicurativa presso l’INPS e l’INAIL.
2.
Coloro che intendono ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale devono acquistare
presso le rivendite autorizzate una o più schede per prestazioni di lavoro subordinato occasionale,
dotate di un codice a barre di riferimento, fornendo i propri dati anagrafici ed il proprio codice
fiscale, tramite tessera sanitaria o documento fiscale. Ogni scheda ha un valore nominale di 10 euro,
e corrisponde, per tutte le prestazioni di cui all’articolo 80, comma 1, al valore di un’ora lavorativa.
Il datore di lavoro consegnerà
al lavoratore, a titolo di compenso dovuto per la prestazione
effettuata, un numero di schede corrispondente al numero di ore lavorate.
3.
Le rivendite autorizzate, all’atto della presentazione delle schede per l’incasso, le imputano al
lavoratore tramite la sua tessera magnetica ed il relativo PIN, e gli corrispondono, per ciascuna di
esse, la somma di euro 7,50, versando contemporaneamente per via elettronica all’INPS, a titolo di
contributi previdenziali destinati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di euro 1,30, e all’INAIL,
a titolo di contributi per l’assicurazione contro gli infortuni, euro 0,70. Esse trattengono, inoltre, a
titolo di rimborso spese per il servizio prestato, l'importo di euro 0,50.
4.
Le somme percepite a titolo di compenso per prestazioni di lavoro subordinato occasionale sono
esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del
lavoratore, il quale non è computato a fini statistici nelle quote degli occupati.
5.
Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente legge, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con apposito decreto, il soggetto
concessionario abilitato alla istituzione e gestione delle schede di cui al comma 2, nonché i soggetti
autorizzati alla loro vendita e pagamento, regolamentando criteri e modalità per le operazioni di cui
al comma 3. Con lo stesso decreto il Ministro dispone le modalità di comunicazione telefonica o
elettronica all’INPS, da parte di ciascun datore di lavoro che intenda ricorrere a prestazioni di
lavoro subordinato occasionale, della decorrenza e della presumibile durata del singolo contratto,
nonché del luogo in cui verranno effettuate le prestazioni.
6.
Il valore unitario della scheda di cui al comma 2, e la somma di cui all’articolo 80, comma 3, sono
rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati.
7.
Il lavoratore può fare annualmente istanza all’INPS affinché i contributi versati ai sensi del comma
3 siano accreditati presso un altro Fondo da gestito dallo stesso