E' iniziata la campagna referendaria della Cgil per un nuovo statuto dei
lavoratori e contro il Jobs Act. Tre i quesiti su cui devono essere
raccolte almeno 500.000 firme (autentificate) entro fine giugno, per poi
dar vita ai referendum abrogativi che potrebbero svolgersi nella
primavera del 2017. Per chiedere la cancellazione del “lavoro
accessorio” - i voucher, la nuova forma del precariato diffuso -, la
reintroduzione della piena responsabilità solidale negli appalti – la
cui liberalizzazione incrementa il lavoro neto e l'economia criminale -,
la reintegra sul posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta
causa per tutte le aziende sopra i cinque dipendenti – una nuova e più
estesa formulazione dell'articolo 18 cancellato dal Jobs Act.
La campagna si
completa con la raccolta di firme per una legge d'iniziativa popolare
ispirata dalla “Carta dei diritti universali del lavoro” preparata dalla
Cgil: 97 articoli per comporre un nuovo Statuto delle lavoratrici e dei
lavoratori che dia diritti anche a chi non li ha mai avuti. In questo
caso servono 50.000 firme da raccogliere entro il prossimo ottobre. Sia
la “Carta dei diritti” che i quesiti referendari sul Jobs Act sono stati
discussi dagli iscritti della Cgil in oltre 41.000 assemblee e votati
da 1.466.697 persone, con il 98,49% di voti favorevoli alla “Carta” e il
93,59% a favore del percorso referendario.
I referendum e la
legge d'iniziativa popolare riprendono, sul piano legislativo, le
mobiltazioni
dell'autunno 2014 contro le leggi e la politica sul lavoro del governo. Dopo di allora l'esecutivo ha proseguito sulla sua strada, senza dar retta a nessuno – se non a Confindustria, di cui ha recepito i programmi - varando il Jobs Act con i successivi decreti attuativi e accompagnando il tutto con tanta propaganda fatta di “svolte storiche” e inesistenti “miracoli occupazionali”.
dell'autunno 2014 contro le leggi e la politica sul lavoro del governo. Dopo di allora l'esecutivo ha proseguito sulla sua strada, senza dar retta a nessuno – se non a Confindustria, di cui ha recepito i programmi - varando il Jobs Act con i successivi decreti attuativi e accompagnando il tutto con tanta propaganda fatta di “svolte storiche” e inesistenti “miracoli occupazionali”.
La realtà ha invece
continuato a parlare tutt'altra lingua: la disoccupazione continua a
essere il doppio rispetto ai livelli pre-crisi, quella giovanile è tra
le più alte d'Europa, cresce il numero degli “scoraggiati” che non un
lavoro non lo cercano nemmeno più, dai Co.Co.Pro ai voucher la
precarietà ha semplicemente cambiato nome, la possibilità di licenziare
senza giusta causa miete i suoi primi frutti e pende come una spada di
Damocle sui lavoratori dando alle imprese un potere senza controlli.
Rispetto agli annunci e alla vulgata governativa il Jobs Act si è
rivelato un fallimento ampiamente annunciato; rispetto ai bisogni e alle
condizioni delle persone in carne e ossa questa legge e la politica che
l'ispira sono un pericolo da evitare.
Le firme per i tre
referendum e per la proposta di legge popolare verranno raccolte con
appostiti banchetti organizzati dalle categorie sui posti di lavoro e dalla Cgil nei territori. Si può firmare anche presso le segreterie comunali e le cancellerie dei tribunali
Quesiti referendum anti-Jobs Act
Questi
sono le tre domande (un po' complesse) su cui vengono raccolte le
500.000 firme necessarie per indire i referendum abrogativi di alcune
parti del Jobs Act: contro la cancellazione dell'articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori, la liberalizzazione degli appalti e
l'introduzione dei voucher.
Le firme dovranno essere raccolte entro tre mesi dalla pubblicazione della richiesta di referendum sulla Gazzetta ufficiale, cioè entro la fine di giugno 2016. I referendum dovrebbero svolgersi – salvo elezioni anticipate – tra aprile e giugno 2017.
Primo
quesito (reintroduzione della reintegra in caso di licenziamento senza
giusta causa e sua estensione alle imprese sopra i 5 addetti – “articolo
18”)
«Volete voi l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante "Disposizioni
in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento" comma 1, limitatamente alle parole "previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 del codice civile";
- comma 4, limitatamente alle parole: "per
insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra
le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle
previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari
applicabili," e alle parole ", nonché quanto
avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria
non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale
di fatto";
- comma 5 nella sua interezza;
- comma 6, limitatamente alla parola "quinto"e alle parole ",
ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria
onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione
formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di
fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che
il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è
anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso
applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di
cui ai commi" e alle parole ", quinto o settimo";
- comma 7, limitatamente alle parole "che
il licenziamento è stato intimato in violazione dell'art. 2110, secondo
comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina
nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a
base del licenziamento" e alle parole ";
nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del
predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al
quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della
determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene
conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative
assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del
comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'art. 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora,
nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal
lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni
discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele
previste dal presente articolo";
- comma 8, limitatamente alle parole "in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento", alle parole "quindici
lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo,
nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che
nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e
all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di" e alle parole ",anche
se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge
tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti".».
Secondo quesito (eliminazione dei voucher)
«Volete voi l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183"?».
Terzo quesito (responsabilità e controllo sugli appalti)
«Volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", comma 2, limitatamente alle parole "Salvo
diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure
di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole "Il
committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per
il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori
subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può
eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione
del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali
subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità
solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere
intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro
solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e
degli eventuali subappaltatori”?».
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