Questa mattina una delegazione dei 160 lavoratori delle cooperative di facchinaggio organizzati con lo Slai Cobas per il sindacato di classe, presenterà al Tribunale di Bergamo il ricorso per rivendicare il posto di lavoro, ingiustamente scippato grazie al meccanismo dei cambi appalto, subappalto nei magazzini della logistica, che nel nostro paese non prevedono una clausola di salvaguardia per tutti i lavoratori.
Riportiamo stralci del lungo esposto/ricorso perchè descrive in modo esemplare quello che avviene "normalmente" nella Logistica contro i lavoratori: catena infinita di cambi appalti-subappalti irregolari che comporta perdita di lavoro, o perdita di diritti acquisiti; finti appalti per potere, da parte della ditta principale, liberarsi di lavoratori quando e come vuole; mancata applicazione dei contratti; e soprattutto, nello specifico, licenziare i lavoratori iscritti al sindacato di base Slai cobas sc per liberarsi di chi lotta per i diritti e quindi poter ricattare, imporre condizioni capestro agli altri lavoratori.
Riportiamo stralci del lungo esposto/ricorso perchè descrive in modo esemplare quello che avviene "normalmente" nella Logistica contro i lavoratori: catena infinita di cambi appalti-subappalti irregolari che comporta perdita di lavoro, o perdita di diritti acquisiti; finti appalti per potere, da parte della ditta principale, liberarsi di lavoratori quando e come vuole; mancata applicazione dei contratti; e soprattutto, nello specifico, licenziare i lavoratori iscritti al sindacato di base Slai cobas sc per liberarsi di chi lotta per i diritti e quindi poter ricattare, imporre condizioni capestro agli altri lavoratori.
DALL'ESPOSTO/RICORSO
"... Nel
corso dell'anno 2012, Logicservice Società Cooperativa con sede in
Dalmine, e Progress Società Cooperativa con sede in Bergamo, in
forza di due contratti d'appalto aventi scadenza al 31/10/2013 e al
31/12/2013, prendevano in carico la gestione dei servizi di logistica
consistenti nell'handling, nello stoccaggio, nella movimentazione e
nella preparazione di ordini, da eseguirsi presso i poli di
smistamento merci di Vignate e Capriate San Gervasio, di proprietà
del Gruppo Lombardini, cui dal settembre 2013, è subentrata in forza
di cessione di azienda LDD S.p.a.
L'attività
lavorativa dei ricorrenti era ed è interamente organizzata, gestita
e coordinata, in via esclusiva tramite il sistema informatico di
proprietà di LDD, il quale ne cura la manutenzione, l'utilizzo e lo
sviluppo al fine di dettare i tempi dell'intero ciclo produttivo.
Prima
di Progress, presso il polo di Capriate San Gervasio, operavano in
regime di appalto per conto di Lombardini, cui è subentrata LDD, le
cooperative Orobica (nel 2005), Tec (nel 2006), Tim (nel 2007 e
2008), e Movin (dal 2009 al 2012), mentre prima di Logicservice
presso il polo di Vignate operavano, sempre in regime d'appalto, le
cooperative Comin (dal 200 al 2002), Coop Ser (nel 2003), New Coop
(dal 2004 al 2009) e L R (dal 2010 1l 2012);
I
ricorrenti soci-dipendenti delle due cooperative Progress e
Logicservice, precedentemente in carico alle summenzionate
cooperative succedutesi nei cambi appalto, erano adibiti sia allo
scarico delle merci, sia alla preparazione degli ordini, sia alla
collocazione dei bancali pronti presso le porte d'uscita, e nel
corso degli anni hanno sempre operato allo stesso modo;
Tutti
operavano di concerto alla gestione e alla composizione degli ordini
provenienti dai vari punti vendita di LDD, sulla base di precise
tempistiche ed istruzioni fornite in via informatica da LDD e
attivabili con un codice personalizzato che veniva assegnato e
comunicato a ciascun socio lavoratore.
IL CAMBIO
APPALTO:
Durante
il mese di giugno dello scorso anno 2013, il Gruppo Lombardini,
cedeva a LDD -proprietaria dei negozi ad insegna LD Market - e da
Ottobre 2013 parte del gruppo Lillo S.p.a., a sua volta proprietaria
dell'insegna MD Discount - la gestione dei summenzionati poli di
smistamento merci.
Nell'ambito
dell'operazione di cessione da Lombardini ad LDD, veniva vagamente
prospettata ai lavoratori delle cooperative Logicservice e Progress
la probabile chiusura dei poli di smistamento di Vignate e Capriate
San Gervasio, con contestuale apertura di un nuovo ed unico centro di
smistamento con sede in Trezzo sull'Adda, ove gli stessi, a detta dei
vertici di Progress e di Logic Service, avrebbero dovuto essere
trasferiti, in massa.
In
realtà i lavoratori dei due poli iscritti allo SLAI Cobas, già nel
corso delle trattative prodromiche alla cessione de
qua,
per il tramite dell'organizzazione sindacale di appartenenza, avevano
richiesto in diverse occasioni, a tutti i soggetti coinvolti
nell'operazione di trasferimento, di avere conferme in merito allo
spostamento delle attività logistiche presso il nuovo polo di Trezzo
sull’Adda, oltre a rassicurazioni in merito al mantenimento dei
livelli occupazionali esistenti;
Il
23/04/2013, vista l’insistenza da parte del sindacato, preoccupato
per il futuro dei lavoratori, veniva organizzata a Dalmine, una
riunione tra i rappresentanti di SLAI Cobas, la subappaltante B&M
S.r.l. (anche in rappresentanza di Progress), e Flexilog S.r.l., nel
corso del quale emergeva la conferma del fatto che l’attività
logistica in essere presso il polo di Capriate sarebbe stata spostata
a Trezzo sull‘Adda, ma che non vi era alcun tipo di garanzia circa
l'integrale trasferimento dei lavoratori della cooperativa Progress
Nei
mesi successivi si intensificavano le comunicazioni e le richieste di
chiarimenti da parte del sindacato, finché in data 26/09/2013, lo
SLAI Cobas inviava a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione una
formale richiesta affinché venisse istituito un tavolo di trattative
volte a monitorare e a gestire un cambio appalto che di fatto avrebbe
coinvolto più di 150 lavoratori
Nelle
more la subentrante LDD, provvedeva a prorogare di ulteriori due mesi
la validità dei contratti di appalto stipulati dalle due cooperative
Progress e Logicservice con il Gruppo Lombardini, senza tuttavia
fornire ai lavoratori, né alle organizzazioni sindacali
rappresentanti gli stessi, ivi compreso lo SLAI Cobas, alcuna
garanzia né certezza rispetto alle prospettive future di impiego dei
lavoratori occupati presso i poli di Vignate e Capriate, ormai in via
di chiusura stante il trasferimento dell'attività nell'unico polo di
Trezzo;
Stante
il perdurare dello stato di incertezza, ed il profilarsi di un doppio
c.d. "cambio
appalto",
con la conseguente incognita e minaccia della possibile perdita del
posto di lavoro, i lavoratori aderenti al sindacato SLAI Cobas, in
data 22/01/2014, davano corso ad un "blocco" dell'attività
presso il polo logisticodi Vignate.
Tale
azione veniva assunta come pretesto da LDD per formalizzare
l'immediato recesso dall'appalto a Logicservice presso il medesimo
polo;
Contestualmente,
presso il polo di smistamento di Trezzo sull'Adda, ove si andavano
concentrando tutte le attività in via di dismissione a Capriate e
Vignate, LDD concedeva in appalto a B&M la gestione dei servizi
logistici, che a sua volta la stessa B&M concedeva in subappalto
a due cooperative: la Cooperativa Santa Chiara con sede ad Aversa e
la M.B. Società Cooperativa con sede a Trentola Ducenta;
Queste
ultime a mezzo del proprio personale, quasi interamente assunto
appositamente agli inizi del mese di gennaio 2014, subentravano
nell'attività lavorativa precedentemente svolta dai dipendenti di
Logic Srevice e Progress trasferitasi da Vignate e Capriate a Trezzo
A
seguito dell'intervento delle forze dell'ordine in relazione alle
summenzionate agitazioni, veniva fissato un incontro tra lo Slai
cobas ed i vertici aziendali presso la Prefettura di Milano, dove il
Vice capo di Gabinetto sollecitava LDD ad intervenire presso B&M
affinché la stessa garantisse il rispetto delle disposizioni
contenute nel CCNL di settore (Trasporto Merci e Logistica), in
funzione di garantire la tutela dei posti di lavoro spettanti a
coloro i quali avevano sino ad allora prestato la propria opera
presso i poli di Vignate e Capriate vedendosi di fatto estromessi in
conseguenza del trasferimento dell'attività a Trezzo sull'Adda e del
cambio appalto conseguente. Nel successivo incontro del 13/02/2014,
la B&M e la LDD confermavano che a seguito dell'aggiudicazione
dell'appalto di gestione dei servizi di logistica avuti da LDD, M &B
aveva appaltato gli stessi alle Cooperative M.B. e S. Chiara, le
quali occupavano circa 130 lavoratori, di cui una parte provenienti
dal Sud, cosicché il polo di Trezzo non necessitava di ulteriori
assunzioni.
Preso
atto della situazione il Prefetto proponeva ad LDD e B&M di farsi
carico della redazione di un programma di assorbimento
dei
lavoratori precedentemente in capo alle cooperative Progress e Logic
Service; i rappresentanti sindacali di SLAI Cobas, eccepivano
l'assoluta carenza di garanzie di inserimento immediato dei
lavoratori e la mancata ottemperanza, da parte delle società
appaltanti, appaltatrici e subappaltatrici protagoniste del "cambio
appalto", alle disposizioni previste dal CCNL di settore, da
applicarsi obbligatoriamente.
Sulla
scorta delle suddette indicazioni della Prefettura, le due
cooperative manifestavano la possibilità di assumere presso il polo
di Trezzo n.60 lavoratori entro il successivo mese di Luglio 2014, ma
tale proposta, escludendo quasi n.100 lavoratori non poteva essere in
alcun modo ricevibile, ne tanto meno accettabile...
APPALTO
IRREGOLARE
L'apparato
logistico, come gestito dalle cooperative Logicservice e Progress nei
poli di Capriate e Vignate, poi trasferito dall'appaltante LDD (in
precedenza Lombardini S.p.a.) in un unico polo a Trezzo sull'Adda,
nel suo complesso articolarsi, configura da parte dell'appaltante
un'ipotesi di appalto irregolare di servizi, stante l'assoluta
mancanza dei requisiti necessari per potersi qualificare come tale il
rapporto instauratosi tra la committenza e la filiera delle
cooperative che avrebbero gestito il servizio di logistica.
dalle
modalità di fornitura del servizio, emerge in modo inequivocabile
che unico soggetto ad assumere il rischio di impresa ed a detenere il
controllo assoluto e la direzione del personale interposto tramite le
cooperative è in realtà LDD e, prima di lei Lombardini;
Dal
che la richiesta di declaratoria di nullità e/o inefficacia degli
appalti oggetto di causa, la illegittimità dell'estromissione dei
lavoratori ricorrenti dal posto di lavoro e la loro reimmissione in
servizio alle dipendenze di LDD S.p.a. presso il polologistico di
Trezzo sull'Adda oltre al risarcimento del danno per la mancata
corresponsione delle mensilità dall'illegittima interruzione del
rapporto all'effettiva reimmissione in servizio.
L’art.
29 D. Lgs 276/2003 precisa che, oltre all’organizzazione, vi debba
essere, da parte dell’appaltatore, l’assunzione del rischio
d’impresa, totalmente assente nel caso di specie tanto in capo alla
cooperativa Logic Service quanto alla Progress, a Flexilog e a B&M,
posto che nessuna di esse ha mai avuto il benché minimo controllo
nella gestione del servizio stesso, fornendo esclusivamente la
manodopera necessaria.
La
c.d. “legge
Biagi”
(D.Lgs.. 276/2003), se da un lato ha definitivamente eliminato la
presunzione contenuta nella L. 1369/1960, secondo la quale l’appalto
era considerato senz’altro illecito nel caso in cui l’appaltatore
impiegasse capitali, macchinari e attrezzature fornite
dall’appaltante, dall’altro ha però evidenziato che
l’organizzazione di mezzi necessari debba, in ogni caso, risultare
dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti
dei lavoratori utilizzati nell’appalto nonché nella già citata
assunzione del rischio di impresa. Ciò significa che l'appalto di
servizi deve necessariamente caratterizzarsi per la fornitura di un
qualcosa in più, che non può consistere nella semplice direzione
dei lavori (ridotta nel caso di specie a mera sorveglianza).
La
Committente, invece, eterodirige in via esclusiva a mezzo del sistema
informatico, ogni singola fase del ciclo produttivo del servizio
appaltato.
I
lavoratori dell’Appaltatore non devono infatti prendere ordini da
soggetti diversi dall’Appaltatore, non sono soggetti al potere
direttivo e di controllo del Committente o di un suo dipendente, e
non possono quindi essere allontanati né sanzionati dal Committente.
Il
Committente non può cioè sostituirsi all’Appaltatore riducendolo
a mera entità di trasmissione delle proprie direttive e, per tale
ragione, non può, ad esempio, decidere volta per volta il numero di
lavoratori da utilizzare.
Le
società cooperative resistenti Logic Service e Progress, oltre a non
possedere minimamente mezzi propri, non hanno mai svolto alcuna
attività di organizzazione e/o di direzione dei lavoratori coinvolti
nell’appalto, né tantomeno che le stesse si siano poste come
espressione di un vero imprenditore, che utilizzi in piena autonomia
un preciso e identificabile patrimonio di conoscenze, esperienze,
professionalità del quale il committente sia privo, in modo tale da
garantire la genuinità del servizio appaltato.
In
tutta evidenza risulta che le cooperative Logica Service e Progress
non si sono mai assunte alcun rischio d’impresa, ma sono sempre
state ai margini del rapporto di lavoro tra LDD ed i ricorrenti,
occupandosi unicamente delle attività amministrative formali di
assunzione di compilazione della busta paga edi materiale
corresponsione dello stipendio, riducendo i preposti al mero ruolo di
sorveglianti equiparabili ad un servizio di vigilanza, privo di
qualsivoglia capacità organizzativa.
Tutta
l’attività lavorativa è stata interamente veicolata e gestita da
LDD, inserita nel processo produttivo della stessa e dalla stessa
organizzata con modalità e tempistiche dettate esclusivamente nel
proprio interesse, per il tramite dei propri dipendenti e soprattutto
grazie al sistema informatico di gestione degli ordini e della loro
organizzazione logistica, sistema di proprietà della committente,
che di fatto è la vera fonte ed espressione del potere direttivo ed
organizzativo di LDD, esercitato in via diretta sui soci delle
lavoratori delle cooperative, alle quali è sottratto ogni tipo di
rischio d'impresa.
Alla
luce di tali osservazioni appare evidente che i ricorrenti, di fatto,
pur formalmente assunti dalle Cooperative Logicservice e Progress,
abbiano avuto un rapporto lavorativo solo ed esclusivamente con
Lombardini prima ed LDD poi, avendo l'utilizzo delle cooperative in
tale fase del ciclo produttivo dell'appaltante il solo fine di far
ricadere in capo all'appaltatore solo il rischio relativo alle
vicende dei rapporti di lavoro.
SULL'ILLEGITTIMA
MANCATA APPLICAZIONE DEL CCNL TRASPORTI MERCI E LOGISTICA DA PARTE
DELLA B&M SRL
Omettendo
di applicare il CCNL Logistica, B&M ha di fatto sottratto ai
ricorrenti ad una delle poche forme di tutela che la contrattazione
collettiva prevede nei cambi appalto. Ciò poiché il suddetto CCNL,
a differenza della stragrande maggioranza degli altri, risulta molto
più specifico ed oneroso per il datore di lavoro, tenuto a
rispettare specifici obblighi e clausole (c.d. Clausola di
salvaguardia) nel momento della successione nel conferimento di
appalti.
La
mancata applicazione del CCNL Logistica, ed in particolare degli
artt. 42 e 42 bis che disciplinano il cambio di appalto, rendono
illeciti e/o nulli e/o annullabili i contratti di subappalto
stipulati tra la B&M e le cooperative Santa Chiara e MB dato che
queste ultime applicano un contratto collettivo diverso, ossia il
CCNL del Commercio
L’utilizzo
del CCNL della Logistica nell'ambito dei cambi appalto e la scelta di
appaltatori che lo applichino è ritenuto dal testo normativo dello
stesso un elemento indispensabile ed imprescindibile senza il quale,
“in
caso di applicazione di un CCNL diverso dal presente Contratto le
aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori
(subappaltatori) garantendo l’occupazione ai lavoratori presso
altre imprese appaltatrici che offrano garanzie di pieno rispetto dei
diritti contrattuali e di legge dei lavoratori”.
Violazione
del diritto di preferenza nell’assunzione. D'altro
canto l’inadempimento all'applicazione del CCNL Logistica ha
comportato quale ulteriore conseguenza la perdita del diritto di
preferenza dei ricorrenti nell’assunzione.
(Tutto
questo) risulta far parte di un unico e premeditato progetto
imprenditoriale che prevedeva in un primo momento l’acquisto del
ramo di azienda dalla Lombardini, ed in seguito il conferimento,
tramite la B&M srl, dei servizi di logistica alle cooperative
Santa Chiara e MB, le quali si sarebbero servite dei propri soci
assunti appositamente, escludendo quelli di Progress e Logicaservice.
Sul
punto si osserva, infatti, che entrambe le cooperative hanno sede
legale in Campania, regione di provenienza anche della nuova
committenza, e che non si spiega, diversamente, l’utilizzo di due
cooperative territorialmente così lontane dal luogo di lavoro.
Su
questo ulteriore elemento si ricorda che i primi soci della Santa
Chiara, costituita nel luglio del 2012 e rimasta inattiva, sono stati
assunti dal novembre del 2013, dopo l’acquisizione da parte di LDD
del ramo d’azienda da Lombardini, e che quelli della MB, costituita
nel dicembre 2013, sono stati assunti dal 16/01/2014, ossia pochi
giorni prima della stipula del contratto di subappalto (27/01/2014).
Risulta
inoltre che i soci lavoratori assunti provengano tutti dalla Campania
ed anche tale elemento risulta di difficile comprensione. I
lavoratori che operano nel settore, infatti, percepiscono
retribuzioni che difficilmente consentono agli stessi di sostenere i
costi per soggiornare così lontani da casa, se non rendendo vano il
guadagno percepito.
In
realtà infatti risulta che i soci delle due cooperative pian piano
stiano rientrando nelle rispettive provincie di residenza venendo
sostituiti da nuovi soci tra i quali diversi ex dipendenti Progress
e Logicservice che hanno rinunciato a far valere i propri diritti
avanti alle competenti sedi giudiziarie ed accettato dei contratti a
termine con azzeramento dei livelli di inquadramento e di anzianità.
L’insieme
di tutti questi elementi fa presumere, con un buon grado di
veridicità,che le parti fossero già in accordo rispetto a quanto
poi si è verificato, ossia che vi fosse un unico progetto comune
tale da estromettere,
così come è successo, i ricorrenti già presenti nei magazzini di
Capriate e di Vignate, iscritti ai sindacati di base e poco graditi
per la loro attività alla nuova committenza.
CONCLUSIONI
1)
accertare e dichiarare l’esistenza di un appalto irregolare di
manodopera e/o di somministrazione irregolare di manodopera tra la
LDD SpA, società appaltante (e/o utilizzatrice) e le cooperative
Progress e Logicservice appaltatrice (e/o somministratrice) e per gli
effetti accertare e dichiarare che tra gli stessi e la resistente LDD
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato,
2)
ordinare alla LDD Spa di reimettere nel posto di lavoro
precedentemente occupato, ovvero in servizio, i ricorrenti affidando
loro mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte, e
condannare la stessa LDD, a risarcirgli il danno subito pari alle
retribuzioni mensili non percepite dalla data dell'illegittima
estromissione e/o sospensione...".
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