martedì 22 marzo 2016

pc 22 marzo - IL "NUOVO STATUTO" DELLA CGIL - III PARTE

CONTINUIAMO L'ESAME DEGLI ARTICOLI PRINCIPALI DELLA "CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO" DELLA CGIL

Con il Titolo II entriamo nella politica corporativa

Art. 19 - Tutela dei lavoratori in caso di recesso e di mancato rinnovo di contratti successivi
1. Il datore di lavoro o il committente devono comunicare per iscritto il recesso dal rapporto di lavoro... il recesso... deve avvenire sulla base di un valido motivo...
2. Nei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato... il datore di lavoro... è obbligato, salvo il caso di recesso per giusta causa, a dare il preavviso previsto dalla legge, dai contratti...
3. In tutti i casi di successione di più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato... che complessivamente superino la durata di sei mesi, il mancato rinnovo deve essere comunicato in forma scritta, entro 10 giorni prima della scadenza... con indicazione dei motivi...
4. Tutti i lavoratori hanno diritto ad agire in giudizio, ai sensi dell’articolo 22, comma 1...
Cosa aggiunge di nuovo rispetto alla normativa attuale? Nulla. Non una parola soprattutto per ripristinare l'art. 18 per i rapporti a tempo indeterminato. Questo articolo, quindi, non fa che avallare, “normalizzare”, la bruttissima situazione esistente, aggravata dal jobs act del governo Renzi, in cui i lavoratori sono permanentemente a rischio licenziamento. 
E che questo licenziamento venga fatto “in regola”, per iscritto, sai che soddisfazione
per il lavoratore...!
Art. 20 - Diritto al sostegno dei redditi da lavoro
1. Tutti i lavoratori hanno diritto, in caso di disoccupazione involontaria, anche per periodi
dell’anno, e di contrazione dell’attività produttiva ad un sistema assicurativo che preveda
trattamenti economici tali da assicurare loro un’esistenza libera e dignitosa...
Anche qui, la Cgil non fa che ratificare la normativa in corso, che è un'offesa alla “dignità” dei lavoratori. Se neanche si indica quanto deve essere il trattamento economico, di che si parla? O si mettono chiaramente in discussione i trattamenti economici già esistenti, che, ripetiamo, non assicurano nessuna “esistenza libera e dignitosa” o, ed è quello che fa questo articolo, si vuole prendere ancora una volta per i fondelli i lavoratori.
Art. 21 - Diritto ad una adeguata tutela pensionistica
1. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un trattamento pensionistico comunque in grado di garantire loro mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita. A tal fine, essi hanno diritto alla completa totalizzazione, ricongiunzione e riunificazione dei periodi contributivi. Nel caso in cui la contribuzione non sia sufficiente a garantire ai lavoratori quanto necessario per le esigenze di vita, lo Stato provvede ad integrare le prestazioni con risorse provenienti da forme di solidarietà.
Bene, diremmo. In questo articolo si pone un'intervento concreto dello Stato. Vorremmo solo che si chiarisse che si intende per: “necessario per le esigenze di vita”. Se questa quantificazione viene lasciata allo Stato, i pensionati non stanno messi bene...
Detto questo, comunque questo articolo è pochissima cosa su un tema così grave e così peggiorato come questo sulle pensioni. E sull'allungamento dei tempi per andare in pensione? E sul taglio avvenuto delle pensioni, soprattutto nel passaggio tra sistema retributivo e sistema contributivo? E sulla vergogna degli esodati? Dove stanno i diritti dei lavoratori?
Art. 22 - Tutela processuale dei diritti del lavoratore
Anche qui, nulla di nuovo e di non già previsto. Unica novità è nel punto 3. dove si dice: “Il lavoratore ha diritto... di ottenere un provvedimento entro tre mesi dalla proposizione della domanda. Nel caso il procedimento si protragga oltre i tre mesi, il giudice, su istanza del lavoratore, provvede con ordinanza motivata a carattere sommario, i cui effetti si estinguono con la conclusione del processo”.
Art. 23 - Libertà di organizzazione sindacale, di negoziazione e di azione collettiva e di rappresentanza degli interessi del lavoro
1. Tutti i lavoratori hanno il diritto di organizzarsi liberamente, di negoziare e di ricorrere ad
azioni collettive per la tutela dei propri interessi sindacali e professionali...
3. Le associazioni dei lavoratori... maggiormente rappresentative sul piano nazionale, hanno diritto di essere rappresentate... negli organi e nelle commissioni che... elaborano le statistiche del lavoro o effettuano monitoraggi delle politiche del lavoro...
Ma come!? Nel punto 1. si dice che “tutti i lavoratori hanno diritto di organizzarsi liberamente”, e poi nel punto 3. si nega questo diritto, dicendo che le associazioni sono solo quelle “maggiormente rappresentative”, cioè le loro...!? Chiaramente, questo non è affatto per i lavoratori che lottano una sorpresa. Sanno fin troppo bene che se scelgono di “organizzarsi liberamente” non solo non vengono riconosciuti, ma subiscono forti discriminazioni, repressione, sia da parte delle aziende che dei sindacati confederali, e tanti possono testimoniare che il più delle volte alla testa di questa repressione c'è proprio la Cgil.

Titolo II – Disciplina attuativa degli articoli 39 e 46 della Costituzione
Parte I – Registrazione dei sindacati, rappresentanze unitarie sindacali e contrattazione collettiva ad efficacia generale.
Articolo 28 - Istituzione della Commissione per la registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
1. E’ istituita la Commissione per la registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro e per l’accertamento di rappresentatività in vista delle procedure di contrattazione collettiva ad efficacia generale di cui all’articolo 39 della Costituzione...
2. La Commissione è composta da cinque membri... sulla base delle indicazioni provenienti rispettivamente dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro...
Articolo 29 - Registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori
1. Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto a ottenere la registrazione per partecipare, rappresentate unitariamente, alla contrattazione collettiva ad efficacia generale...
Articolo 30 - Raccolta dei dati sui contributi versati dai lavoratori alle associazioni sindacali
1. Ferma restando, per i datori di lavoro tenuti al rispetto del TU sulla rappresentanza CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL e UIL del 10 gennaio 2014, la validità ai fini di legge delle comunicazioni all’INPS previste nella Parte prima dell’accordo, per i datori di lavoro non soggetti, attualmente o in futuro, al predetto TU... il lavoratore può demandare, mediante cessione di credito, il prelievo dei contributi dalla sua busta paga alla propria associazione sindacale...
3. La Commissione, nei 60 giorni successivi, provvede a verificare e certificare il numero dei soggetti di cui al comma precedente iscritti a ciascuna delle associazioni sindacali registrate...
Con questo Titolo II comincia la parte più reazionaria corporativa della politica dei sindacati confederali in generale e della Cgil in specifico. L'organizzazione sindacale diventa un “catenaccio” per i lavoratori. Gli unici legittimati a contrattare per i lavoratori sono i sindacati confederali, e si impone una “registrazione” ai lavoratori iscritti. Chiamare tutto questo “Diritto dei lavoratori e lavoratrici” è una bestemmia.
Si ribadisce in questa parte il patto del 10.1.2014 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, che ha stabilito regole fasciste sulla rappresentanza sindacale, costituzione e azione delle Rsu.
L'unica cosa reale che scrive la Cgil in questa parte è quando mette sullo stesso piano le associazioni rappresentative dei lavoratori e quelle dei padroni – o, come li chiama la Cgil, “datori di lavoro”. Effettivamente sempre più sono la stessa cosa! 

(CONTINUA)

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