CONTINUIAMO L'ESAME DEGLI ARTICOLI PRINCIPALI DELLA "CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO" DELLA CGIL
La prima parte pubblicata il 9 marzo:
http://proletaricomunisti.blogspot.it/2016/03/pc-9-marzo-il-nuovo-statuto-della-cgil.html
La seconda parte il 15 marzo
http://proletaricomunisti.blogspot.it/2016/03/pc-15-marzo-la-carta-dei-diritti.html
http://proletaricomunisti.blogspot.it/2016/03/pc-9-marzo-il-nuovo-statuto-della-cgil.html
La seconda parte il 15 marzo
http://proletaricomunisti.blogspot.it/2016/03/pc-15-marzo-la-carta-dei-diritti.html
Con il Titolo II entriamo nella politica corporativa
Art.
19 - Tutela dei lavoratori in caso di recesso e di mancato rinnovo di
contratti successivi
1.
Il
datore di lavoro o il committente devono comunicare per iscritto il
recesso dal rapporto di lavoro...
il recesso... deve avvenire sulla base di un valido motivo...
2.
Nei
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato... il datore di
lavoro... è obbligato, salvo il caso di recesso per giusta causa, a
dare il preavviso previsto dalla legge, dai contratti...
3.
In
tutti i casi di successione di più contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato... che complessivamente superino la durata di sei
mesi, il mancato rinnovo deve essere comunicato in forma scritta,
entro 10 giorni prima della scadenza... con indicazione dei motivi...
4.
Tutti
i lavoratori hanno diritto ad agire in giudizio, ai sensi
dell’articolo 22, comma 1...
Cosa
aggiunge di nuovo rispetto alla normativa attuale? Nulla. Non una
parola soprattutto per ripristinare l'art. 18 per i rapporti a tempo
indeterminato. Questo articolo, quindi, non fa che avallare,
“normalizzare”, la bruttissima situazione esistente, aggravata dal jobs act del governo Renzi, in cui i
lavoratori sono permanentemente a rischio licenziamento.
E che questo licenziamento venga fatto “in regola”, per iscritto, sai che soddisfazione
per il lavoratore...!
E che questo licenziamento venga fatto “in regola”, per iscritto, sai che soddisfazione
per il lavoratore...!
Art.
20 - Diritto al sostegno dei redditi da lavoro
1.
Tutti i lavoratori hanno diritto, in caso di disoccupazione
involontaria, anche per periodi
dell’anno,
e di contrazione dell’attività produttiva ad un sistema
assicurativo che preveda
trattamenti
economici tali da assicurare loro un’esistenza libera e
dignitosa...
Anche
qui, la Cgil non fa che ratificare la normativa in corso, che è
un'offesa alla “dignità” dei lavoratori. Se neanche si indica
quanto deve essere il trattamento economico, di che si parla? O si
mettono chiaramente in discussione i trattamenti economici già
esistenti, che, ripetiamo, non assicurano nessuna “esistenza libera
e dignitosa” o, ed è quello che fa questo articolo, si vuole
prendere ancora una volta per i fondelli i lavoratori.
Art.
21 - Diritto ad una adeguata tutela pensionistica
1.
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un trattamento pensionistico
comunque in grado di garantire loro
mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita. A tal fine, essi hanno
diritto alla completa totalizzazione,
ricongiunzione e riunificazione dei periodi contributivi. Nel caso in
cui la contribuzione
non sia sufficiente a garantire ai lavoratori quanto necessario per
le esigenze di vita, lo
Stato provvede ad integrare le prestazioni con risorse provenienti da
forme di solidarietà.
Bene,
diremmo. In questo articolo si pone un'intervento concreto dello
Stato. Vorremmo solo che si chiarisse che si intende per: “necessario
per le esigenze di vita”. Se questa quantificazione viene lasciata
allo Stato, i pensionati non stanno messi bene...
Detto
questo, comunque questo articolo è pochissima cosa su un tema così
grave e così peggiorato come questo sulle pensioni. E
sull'allungamento dei tempi per andare in pensione? E sul taglio
avvenuto delle pensioni, soprattutto nel passaggio tra sistema
retributivo e sistema contributivo? E sulla vergogna degli esodati?
Dove stanno i diritti dei lavoratori?
Art.
22 - Tutela processuale dei diritti del lavoratore
Anche
qui, nulla di nuovo e di non già previsto. Unica novità è nel punto
3. dove si dice: “Il
lavoratore ha diritto... di ottenere un provvedimento entro tre mesi
dalla proposizione della domanda. Nel caso il procedimento si
protragga oltre i tre mesi, il giudice, su istanza del lavoratore,
provvede con ordinanza motivata
a carattere sommario, i cui effetti si estinguono con la conclusione
del processo”.
Art.
23 - Libertà di organizzazione sindacale, di negoziazione e di
azione collettiva e di rappresentanza degli interessi del lavoro
1.
Tutti
i lavoratori hanno il diritto di organizzarsi liberamente, di
negoziare e di ricorrere ad
azioni
collettive per la tutela dei propri interessi sindacali e
professionali...
3.
Le
associazioni dei lavoratori... maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, hanno diritto di essere rappresentate... negli organi e
nelle commissioni che... elaborano le statistiche del lavoro o
effettuano monitoraggi delle politiche del lavoro...
Ma
come!? Nel punto 1. si dice che “tutti i lavoratori hanno diritto
di organizzarsi liberamente”, e poi nel punto 3. si nega questo
diritto, dicendo che le associazioni sono solo quelle “maggiormente
rappresentative”, cioè le loro...!? Chiaramente, questo non è
affatto per i lavoratori che lottano una sorpresa. Sanno fin troppo
bene che se scelgono di “organizzarsi liberamente” non solo non
vengono riconosciuti, ma subiscono forti discriminazioni,
repressione, sia da parte delle aziende che dei sindacati
confederali, e tanti possono testimoniare che il più delle volte
alla testa di questa repressione c'è proprio la Cgil.
Titolo
II – Disciplina attuativa degli articoli 39 e 46 della Costituzione
Parte
I – Registrazione dei sindacati, rappresentanze unitarie sindacali
e contrattazione collettiva ad efficacia generale.
Articolo
28 - Istituzione della Commissione per la registrazione delle
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
1.
E’ istituita la Commissione per la registrazione delle associazioni
sindacali dei lavoratori
e
dei datori di lavoro e per l’accertamento di rappresentatività in
vista delle procedure di contrattazione collettiva ad efficacia
generale di cui all’articolo 39 della Costituzione...
2.
La Commissione è composta da cinque membri... sulla base delle
indicazioni provenienti rispettivamente dalle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro...
Articolo
29 - Registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori
1.
Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto a ottenere la
registrazione per partecipare, rappresentate unitariamente, alla
contrattazione collettiva ad efficacia generale...
Articolo
30 - Raccolta dei dati sui contributi versati dai lavoratori alle
associazioni sindacali
1.
Ferma restando, per i datori di lavoro tenuti al rispetto del TU
sulla rappresentanza CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL e UIL del 10 gennaio
2014, la validità ai fini di legge delle comunicazioni all’INPS
previste nella Parte prima dell’accordo, per i datori di lavoro non
soggetti, attualmente o in futuro, al predetto TU... il lavoratore
può demandare, mediante cessione di credito, il prelievo dei
contributi dalla sua busta paga alla propria associazione
sindacale...
3.
La Commissione, nei 60 giorni successivi, provvede a verificare e
certificare il numero dei soggetti di cui al comma precedente
iscritti a ciascuna delle associazioni sindacali registrate...
Con
questo Titolo II comincia la parte più reazionaria corporativa della politica
dei sindacati confederali in generale e della Cgil in specifico.
L'organizzazione sindacale diventa un “catenaccio” per i
lavoratori. Gli unici legittimati a contrattare per i lavoratori sono
i sindacati confederali, e si impone una “registrazione” ai
lavoratori iscritti. Chiamare tutto questo “Diritto dei lavoratori
e lavoratrici” è una bestemmia.
Si
ribadisce in questa parte il patto del 10.1.2014 tra Confindustria e
Cgil, Cisl, Uil, che ha stabilito regole fasciste sulla
rappresentanza sindacale, costituzione e azione delle Rsu.
L'unica
cosa reale che scrive la Cgil in questa parte è quando mette
sullo stesso piano le associazioni rappresentative dei lavoratori e
quelle dei padroni – o, come li chiama la Cgil, “datori di
lavoro”. Effettivamente sempre più sono la stessa cosa!
(CONTINUA)
(CONTINUA)
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