giovedì 30 luglio 2026

Replica dell'avvocato Gianluca Vitale di Torino alle allusioni criminalizzanti de La Stampa sul suo ruolo di difensore dei due giovani arrestati in Val Susa

 Dall'avvocato Gianluca Vitale al direttore de La Stampa

PRIMA LEZIONE: IL DIRITTO DI DIFESA NON SI TOCCA E NON SI STRUMENTAIZZA.

Gentile Direttore,
aprendo oggi le pagine del Suo giornale on line mi sono imbattuto nell’articolo relativo alla vicenda dei due giovani arresti in Val Susa dopo le manifestazioni dello scorso fine settimana, a firma di Alberto Giulini, inviato in Val Susa.
Orbene, oltre ad essere richiamati tra virgolette alcuni passaggi dell’ordinanza con la quale la G.I.P. di Torino ha disposto la custodia in carcere, vi è paragrafo dal titolo “L’avvocato di Askatasuna”. In tale paragrafo si evidenzia in una prima parte che i due ragazzi arrestati avrebbero avuto in auto indumenti che avrebbero permesso la loro identificazione come partecipanti agli scontri. Si legge, però, subito dopo, che il non essersi disfatti dei capi di abbigliamento usati (secondo l’ipotesi accusatoria) durante gli scontri “non sarebbero le uniche leggerezze. Un altro “scivolone” è arrivato al momento del fermo e confermerebbe la regia di Askatasuna dietro gli scontri. Gli attivisti tedeschi avrebbero subito indicato come legale di fiducia Gianluca Vitale, uno degli storici legali del centro sociale. (…). Elementi che, per gli investigatori della Digos, confermerebbero il ruolo di primissimo piano di Askatasuna: gli attivisti del centro sociale avrebbero coordinato le squadre arrivate in Val di Susa, fornendo anche i nominativi degli avvocati da indicare in caso di arresto. Proprio come successo nel caso dei giovani tedeschi”.    

Al di là della falsità (o quanto meno erroneità) di tali affermazioni (i due ragazzi non hanno subito indicato lo scrivente quale proprio difensore di fiducia, tanto che erano stati loro nominati inizialmente dei difensori di ufficio; la nomina dello scrivente, peraltro congiunta con la brava Collega Avvocata Della Pepa, evidentemente di scarso interesse “scandalistico” per l’autore, è giunta dai parenti in Germania dei due giovani, per poi essere da loro confermata in udienza), ciò che devo sottolineare e censurare fermamente è l’affermazione che la nomina di questo o di quel legale possa (o debba) essere considerata prova (spero meramente indiziaria) a carico degli indagati.

Non ho alcuna intenzione (né tantomeno interesse) di fornire a Lei o all’autore dell’articolo una giustificazione, o anche solo una motivazione, della mia nomina. Solo per Sua conoscenza, pertanto, La informo (e la prego di renderne edotto anche il sig. Giulini) che oltre a svolgere da qualche decina di anni la professione di avvocato, sono co Presidente del Legal Team Italia, associazione di avvocate e avvocati nata dopo la più grave sospensione dei diritti democratici nel dopoguerra in Europa, come definita da Amnesty International, ovvero (lo preciso nel caso in cui Lei non ne sia a conoscenza o non lo ricordi, il G8 di Genova nel 2001); orbene, il Legal Team Italia è membro del AED-EDL (Avvocati europei democratici), network di associazioni di avvocate e avvocati, giuriste e giuristi di vari Paesi europei, di cui fa parte tra le altre la RAV, associazione tedesca di avvocate e avvocati democratici. Peraltro, facendo ancora riferimento ai fatti del G8 di Genova, ho difeso, nel processo per i fatti della scuola Diaz, un ragazzo tedesco massacrato durante l’irruzione della polizia che si era costituito parte civile in quel processo. Inoltre, proprio un anno fa, ho pubblicato per la rivista scientifico-giornalistica della Humbold Universitat di Berlino CILiP - Bürgerrechte & Polizei un articolo dal titolo Feind- und Freundstrafrecht für Italien, sul diritto penale del nemico, e dell’amico nelle recenti modifiche normative in Italia (https://www.cilip.de/zeitschrift/2025-2029/2025-2/138-august-2025-un-sicherheit-und-rechtsruck-in-europa/ ). Lo ripeto, La rendo edotto di ciò non certo perché senta la necessità di giustificare (da parte mia che l’ho ricevuta o da parte di chi l’ha fatta) una nomina difensiva, e ancor meno perché ritenga che la scelta della persona del difensore debba essere motivata, o perché condivida quella che è la tesi dell’articolo, ovvero che la nomina di un qualsivoglia difensore possa essere utilizzata per descrivere un tipo di autore della persona indagata o una sua appartenenza associativa, ma solo per farle comprendere come possa anche accadere che una persona tedesca ritenga di potersi avvalere della mia difesa. Ma non diverso sarebbe se nulla di quanto sopra vi fosse: ciascuno è libero di nominare il proprio difensore nel professionista che egli o ella sceglie, senza dover giustificare tale scelta e tantomeno dovendo temere che tale scelta possa essere utilizzata quale indizio a suo carico. 
Peraltro, non credo possa o debba censurarsi, o peggio elevarsi a indizio di reità, che qualcuno (anche un attivista o un militante) possa suggerire il nome di un legale o che, se si intenda recarsi all’estero per partecipare ad una manifestazione, ci si informi su eventuali persone (anche legali) che possano essere riferimento in caso di problemi. Sempre per richiamare la vicenda che auspico a Lei nota, in occasione del G8 di Genova (e anche recentemente, in occasione di grandi manifestazioni) sono stati organizzati gruppi di consulenza e assistenza anche legale per  le persone che possano lamentare violazione di diritti o atti di repressione: in allora era un gruppo di avvocati che fu presente anche nelle piazze con le magliette gialle del GSF e la scritta avvocato/lawyer e che poi fu il nucleo di coloro i quali e le quali seguirono i processi su quelle drammatiche giornate (sia i processi contro le forze dell’ordine, anche in figure di vertice, sia quelli contro i manifestanti). Quanto all’oggi consiglio a Lei e al sig. Giulini di visitare la pagina dell’Hub di Protezione, un “sistema di protezione con l’obiettivo di offrire supporto legale, psicologico e digitale a chi subisce repressione per il proprio impegno civile e politico” di cui fanno parte associazioni come Un Ponte Per, Arci, Cospe, Rete In Difesa Di , A Sud, Antigone, Greenpeace, Amnesty International, Gay Center, Baobab Experience, Giuristi Democratici, Legal Team Italia, ASGI, Spazi Circolari, A Buon Diritto, CILD, Diritti di Frontiera, Progetto Diritti, NAGA, CRED. Questo non a dire che i due arrestati possano o debbano ritenersi vittime di repressione (sono allo stato persone sottoposte ad indagini) o che tramite tali canali abbiano indicato il mio nome e il nome della Collega Della Pepa (lo ripeto: non mi interessa quale perché abbiano fatto queste nomine, né avrei nulla da obiettare se il nome fosse stato fatto da militanti di un centro sociale), ma per cercare di farle comprendere che le più svariate sono o possono essere le strade che conducono all’indicazione di un difensore (dalla persona indagata/arrestata o dai suoi congiunti). 

Ma voglio anche renderLe un servizio. Se questo può aiutare Lei o l’autore dell’articolo in ulteriori teorizzazioni, posso anche dirLe che oltre ad aver difeso attivisti e attiviste NoTav e/o di vari centri sociali torinesi (tra cui, certo, anche militanti di Askatasuna) e non solo, di varie tendenze politiche (dall’estrema sinistra all’anarchismo, ciò che ben può consentire, Le suggerisco, di ipotizzare una multinazionale del terrore anarco-internazional ed insurrezional-comunista), ho difeso, tra le altre e solo per citarne alcune, persone accusate di essere fondamentalisti e/o terroristi islamici (il che può esserVi utile per teorizzare un legame con l’ISIS o con Al Qaeda), sindacati e sindacalisti di base (anche su questo potreste teorizzare), lavoratori dell’ILVA di Taranto costituitisi parte civile nel processo ambiente svenduto (anch’essi evidentemente parte della Spectre che organizza scontri dalle Alpi al tacco dello stivale), così come persone migranti, spesso tra quelle trattenute nei CPR (forse questo può legare Askatasuna alle ONG?), o i parenti di Moussa Balde, suicida nel CPR di Torino (ecco un utile collegamento con eventuali centrali eversive sub sahariane), giovani attivisti e attiviste ambientaliste (il gruppo sui allarga: complimenti, avete trovato l’anello di congiunzione tra varie forme e modalità di dissenso e conflitto). Addirittura, e con questo Le regalo uno scoop, quando ho iniziato la pratica forense il mio Maestro e amico, l’avvocato Massimo Pastore, aveva appena assunto insieme ad altri colleghi la difesa di Abdullah Ocalan, il leader del PKK curdo, nella causa (vinta) per il riconoscimento del diritto di asilo costituzionale: il collegamento si estende…    

Già nei Principi Fondamentali relativi al Ruolo dell’Avvocato, adottati dalle Nazioni Unite nel corso dell’Assemblea Generale de L’Avana del 1990 è affermato che l’avvocato non deve essere identificato con il proprio assistito (Principio 18); tale principio e ribadito ed attualizzato nell’art. 6 della recente Convenzione del Consiglio di Europa sulla protezione della professione legale del 13 maggio 2025 (all’art. 6, che stabilisce che le parti  garantiscono che gli avvocati non subiscano conseguenze negative per il fatto di essere identificati con i propri clienti o con la causa da essi difesa).
In realtà tale identificazione è proprio quello che nel predetto articolo viene fatto: anzi, non solo lo scrivente, nell’esercizio della professione, viene identificato con il proprio cliente (o, meglio, con ciò che si ritiene i propri clienti, per i quali dovrebbe comunque valere il principio di non colpevolezza sino a condanna definitiva, avrebbe commesso), ma viene addirittura considerato un elemento di un piano criminoso. La persona del difensore diverrebbe prova del crimine, probabilmente esso stesso concorrente nel crimine stesso o associato.

Tutto ciò, Egregio Direttore, è intollerabile. Ed è intollerabile non solo e non tanto per chi Le scrive (sarebbe solo problema mio, e non me ne preoccuperei avendo altro da fare), ma per la professione di chi le scrive, per la dignità e l’indipendenza di questa professione, e per le persone che hanno ritenuto di nominarmi come difensore, che non possono certo essere additati come colpevoli anche per tale nomina (ipotesi, posso rassicurarLa, che non emerge in alcun modo nel fascicolo processuale e che sono certo non venga sostenuta dagli organi inquirenti, a meno che il sig. Giulini non abbia avuto accesso a documenti o fonti che sono nascoste alla difesa).

Mi auguro che Ella voglia dare conto ai Suoi lettori di quanto ho ritenuto di precisare con la presente, e che in futuro vi sia da parte del Suo giornale un maggior rispetto – lo ripeto nuovamente – non tanto del sottoscritto ma della dignità della toga che indosso e dei principi di tutela che anche le  convenzioni internazionali sanciscono.

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