Dall'avvocato Gianluca Vitale al direttore de La Stampa
PRIMA LEZIONE: IL DIRITTO DI DIFESA NON SI TOCCA E NON SI STRUMENTAIZZA.
Gentile Direttore,
aprendo
oggi le pagine del Suo giornale on line mi sono imbattuto nell’articolo
relativo alla vicenda dei due giovani arresti in Val Susa dopo le
manifestazioni dello scorso fine settimana, a firma di Alberto Giulini,
inviato in Val Susa.
Orbene, oltre ad essere
richiamati tra virgolette alcuni passaggi dell’ordinanza con la quale la
G.I.P. di Torino ha disposto la custodia in carcere, vi è paragrafo dal
titolo “L’avvocato di Askatasuna”. In tale paragrafo si evidenzia in
una prima parte che i due ragazzi arrestati avrebbero avuto in auto
indumenti che avrebbero permesso la loro identificazione come
partecipanti agli scontri. Si legge, però, subito dopo, che il non
essersi disfatti dei capi di abbigliamento usati (secondo l’ipotesi
accusatoria) durante gli scontri “non sarebbero le uniche leggerezze. Un
altro “scivolone” è arrivato al momento del fermo e confermerebbe la
regia di Askatasuna dietro gli scontri. Gli attivisti tedeschi avrebbero
subito indicato come legale di fiducia Gianluca Vitale, uno degli
storici legali del centro sociale. (…). Elementi che, per gli
investigatori della Digos, confermerebbero il ruolo di primissimo piano
di Askatasuna: gli attivisti del centro sociale avrebbero coordinato le
squadre arrivate in Val di Susa, fornendo anche i nominativi degli
avvocati da indicare in caso di arresto. Proprio come successo nel caso
dei giovani tedeschi”.
Al
di là della falsità (o quanto meno erroneità) di tali affermazioni (i
due ragazzi non hanno subito indicato lo scrivente quale proprio
difensore di fiducia, tanto che erano stati loro nominati inizialmente
dei difensori di ufficio; la nomina dello scrivente, peraltro congiunta
con la brava Collega Avvocata Della Pepa, evidentemente di scarso
interesse “scandalistico” per l’autore, è giunta dai parenti in Germania
dei due giovani, per poi essere da loro confermata in udienza), ciò che
devo sottolineare e censurare fermamente è l’affermazione che la nomina
di questo o di quel legale possa (o debba) essere considerata prova
(spero meramente indiziaria) a carico degli indagati.
Non
ho alcuna intenzione (né tantomeno interesse) di fornire a Lei o
all’autore dell’articolo una giustificazione, o anche solo una
motivazione, della mia nomina. Solo per Sua conoscenza, pertanto, La
informo (e la prego di renderne edotto anche il sig. Giulini) che oltre a
svolgere da qualche decina di anni la professione di avvocato, sono co
Presidente del Legal Team Italia, associazione di avvocate e avvocati
nata dopo la più grave sospensione dei diritti democratici nel
dopoguerra in Europa, come definita da Amnesty International, ovvero (lo
preciso nel caso in cui Lei non ne sia a conoscenza o non lo ricordi,
il G8 di Genova nel 2001); orbene, il Legal Team Italia è membro del
AED-EDL (Avvocati europei democratici), network di associazioni di
avvocate e avvocati, giuriste e giuristi di vari Paesi europei, di cui
fa parte tra le altre la RAV, associazione tedesca di avvocate e
avvocati democratici. Peraltro, facendo ancora riferimento ai fatti del
G8 di Genova, ho difeso, nel processo per i fatti della scuola Diaz, un
ragazzo tedesco massacrato durante l’irruzione della polizia che si era
costituito parte civile in quel processo. Inoltre, proprio un anno fa,
ho pubblicato per la rivista scientifico-giornalistica della Humbold
Universitat di Berlino CILiP - Bürgerrechte & Polizei un articolo
dal titolo Feind- und Freundstrafrecht für Italien, sul diritto penale
del nemico, e dell’amico nelle recenti modifiche normative in Italia (https://www.cilip.de/zeitschrift/2025-2029/2025-2/138-august-2025-un-sicherheit-und-rechtsruck-in-europa/
). Lo ripeto, La rendo edotto di ciò non certo perché senta la
necessità di giustificare (da parte mia che l’ho ricevuta o da parte di
chi l’ha fatta) una nomina difensiva, e ancor meno perché ritenga che la
scelta della persona del difensore debba essere motivata, o perché
condivida quella che è la tesi dell’articolo, ovvero che la nomina di un
qualsivoglia difensore possa essere utilizzata per descrivere un tipo
di autore della persona indagata o una sua appartenenza associativa, ma
solo per farle comprendere come possa anche accadere che una persona
tedesca ritenga di potersi avvalere della mia difesa. Ma non diverso
sarebbe se nulla di quanto sopra vi fosse: ciascuno è libero di nominare
il proprio difensore nel professionista che egli o ella sceglie, senza
dover giustificare tale scelta e tantomeno dovendo temere che tale
scelta possa essere utilizzata quale indizio a suo carico.
Peraltro,
non credo possa o debba censurarsi, o peggio elevarsi a indizio di
reità, che qualcuno (anche un attivista o un militante) possa suggerire
il nome di un legale o che, se si intenda recarsi all’estero per
partecipare ad una manifestazione, ci si informi su eventuali persone
(anche legali) che possano essere riferimento in caso di problemi.
Sempre per richiamare la vicenda che auspico a Lei nota, in occasione
del G8 di Genova (e anche recentemente, in occasione di grandi
manifestazioni) sono stati organizzati gruppi di consulenza e assistenza
anche legale per le persone che possano lamentare violazione di
diritti o atti di repressione: in allora era un gruppo di avvocati che
fu presente anche nelle piazze con le magliette gialle del GSF e la
scritta avvocato/lawyer e che poi fu il nucleo di coloro i quali e le
quali seguirono i processi su quelle drammatiche giornate (sia i
processi contro le forze dell’ordine, anche in figure di vertice, sia
quelli contro i manifestanti). Quanto all’oggi consiglio a Lei e al sig.
Giulini di visitare la pagina dell’Hub di Protezione, un “sistema di
protezione con l’obiettivo di offrire supporto legale, psicologico e
digitale a chi subisce repressione per il proprio impegno civile e
politico” di cui fanno parte associazioni come Un Ponte Per, Arci,
Cospe, Rete In Difesa Di , A Sud, Antigone, Greenpeace, Amnesty
International, Gay Center, Baobab Experience, Giuristi Democratici,
Legal Team Italia, ASGI, Spazi Circolari, A Buon Diritto, CILD, Diritti
di Frontiera, Progetto Diritti, NAGA, CRED. Questo non a dire che i due
arrestati possano o debbano ritenersi vittime di repressione (sono allo
stato persone sottoposte ad indagini) o che tramite tali canali abbiano
indicato il mio nome e il nome della Collega Della Pepa (lo ripeto: non
mi interessa quale perché abbiano fatto queste nomine, né avrei nulla da
obiettare se il nome fosse stato fatto da militanti di un centro
sociale), ma per cercare di farle comprendere che le più svariate sono o
possono essere le strade che conducono all’indicazione di un difensore
(dalla persona indagata/arrestata o dai suoi congiunti).
Ma
voglio anche renderLe un servizio. Se questo può aiutare Lei o l’autore
dell’articolo in ulteriori teorizzazioni, posso anche dirLe che oltre
ad aver difeso attivisti e attiviste NoTav e/o di vari centri sociali
torinesi (tra cui, certo, anche militanti di Askatasuna) e non solo, di
varie tendenze politiche (dall’estrema sinistra all’anarchismo, ciò che
ben può consentire, Le suggerisco, di ipotizzare una multinazionale del
terrore anarco-internazional ed insurrezional-comunista), ho difeso, tra
le altre e solo per citarne alcune, persone accusate di essere
fondamentalisti e/o terroristi islamici (il che può esserVi utile per
teorizzare un legame con l’ISIS o con Al Qaeda), sindacati e
sindacalisti di base (anche su questo potreste teorizzare), lavoratori
dell’ILVA di Taranto costituitisi parte civile nel processo ambiente
svenduto (anch’essi evidentemente parte della Spectre che organizza
scontri dalle Alpi al tacco dello stivale), così come persone migranti,
spesso tra quelle trattenute nei CPR (forse questo può legare Askatasuna
alle ONG?), o i parenti di Moussa Balde, suicida nel CPR di Torino
(ecco un utile collegamento con eventuali centrali eversive sub
sahariane), giovani attivisti e attiviste ambientaliste (il gruppo sui
allarga: complimenti, avete trovato l’anello di congiunzione tra varie
forme e modalità di dissenso e conflitto). Addirittura, e con questo Le
regalo uno scoop, quando ho iniziato la pratica forense il mio Maestro e
amico, l’avvocato Massimo Pastore, aveva appena assunto insieme ad
altri colleghi la difesa di Abdullah Ocalan, il leader del PKK curdo,
nella causa (vinta) per il riconoscimento del diritto di asilo
costituzionale: il collegamento si estende…
Già
nei Principi Fondamentali relativi al Ruolo dell’Avvocato, adottati
dalle Nazioni Unite nel corso dell’Assemblea Generale de L’Avana del
1990 è affermato che l’avvocato non deve essere identificato con il
proprio assistito (Principio 18); tale principio e ribadito ed
attualizzato nell’art. 6 della recente Convenzione del Consiglio di
Europa sulla protezione della professione legale del 13 maggio 2025
(all’art. 6, che stabilisce che le parti garantiscono che gli avvocati
non subiscano conseguenze negative per il fatto di essere identificati
con i propri clienti o con la causa da essi difesa).
In
realtà tale identificazione è proprio quello che nel predetto articolo
viene fatto: anzi, non solo lo scrivente, nell’esercizio della
professione, viene identificato con il proprio cliente (o, meglio, con
ciò che si ritiene i propri clienti, per i quali dovrebbe comunque
valere il principio di non colpevolezza sino a condanna definitiva,
avrebbe commesso), ma viene addirittura considerato un elemento di un
piano criminoso. La persona del difensore diverrebbe prova del crimine,
probabilmente esso stesso concorrente nel crimine stesso o associato.
Tutto
ciò, Egregio Direttore, è intollerabile. Ed è intollerabile non solo e
non tanto per chi Le scrive (sarebbe solo problema mio, e non me ne
preoccuperei avendo altro da fare), ma per la professione di chi le
scrive, per la dignità e l’indipendenza di questa professione, e per le
persone che hanno ritenuto di nominarmi come difensore, che non possono
certo essere additati come colpevoli anche per tale nomina (ipotesi,
posso rassicurarLa, che non emerge in alcun modo nel fascicolo
processuale e che sono certo non venga sostenuta dagli organi
inquirenti, a meno che il sig. Giulini non abbia avuto accesso a
documenti o fonti che sono nascoste alla difesa).
Mi
auguro che Ella voglia dare conto ai Suoi lettori di quanto ho ritenuto
di precisare con la presente, e che in futuro vi sia da parte del Suo
giornale un maggior rispetto – lo ripeto nuovamente – non tanto del
sottoscritto ma della dignità della toga che indosso e dei principi di
tutela che anche le convenzioni internazionali sanciscono.
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