Questi poliziotti massacratori e torturatori, esseri viscidi
e indegni al servizio di uno stato moderno fascista (che allora aveva la faccia
di Berlusconi come presidente del consiglio e il fascista Fini come vicepresidente)
sempre contro le masse, avevano presentato ricorso presso Corte europea dei
Diritti dell'Uomo, una sfacciataggine che sa di ulteriore oltraggio!
Queste bestie rimaste impunite come tutta la “catena di
comando” di quei giorni a Genova, non solo non hanno fatto un giorno di galera
per la “macelleria messicana” di cui sono stati giudicati colpevoli, molto
benevolmente, dai tribunali, ma molti di loro sono stati pure promossi, aggiungendo
ingiustizia alla già insopportabile ingiustizia.
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G8 Genova, blitz alla scuola Diaz: per Corte europea 'inammissibili' ricorsi poliziotti
17 luglio 2021 | 11.42
Lo ha stabilito la Corte europea dei Diritti dell'Uomo a 20 anni esatti dal G8 di Genova del luglio 2001. Cedu: "Da Tribunali decisioni né arbitrarie né manifestamente irragionevoli"
A 20 anni esatti dal G8 di Genova del luglio 2001, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato ‘inammissibili’ i ricorsi presentati da alcuni poliziotti condannati per l’irruzione alla scuola Diaz. La
Cedu, infatti, ha stabilito che non è ammissibile il ricorso di Massimo Nucera, Agente scelto del Nucleo speciale del Settimo Reparto Mobile di Roma (che dichiarò di aver ricevuto una coltellata durante l’irruzione nella scuola Diaz), e Maurizio Panzieri, all’epoca dei fatti Ispettore capo aggregato allo stesso Nucleo speciale (che siglò il verbale su quello che i giudici ritennero fosse un finto accoltellamento). Entrambi sono stati condannati a tre anni e cinque mesi (di cui tre condonati).Allo stesso modo, la Corte europea ha dichiarato
‘inammissibile’ il ricorso di Angelo Cenni e altri due colleghi, capisquadra
del VII Nucleo 1° Reparto Mobile di Roma. La Cedu, si legge nel provvedimento
relativo a Nucera e Panzieri, "riunitasi il 24 giugno 2021 in veste di
giudice unico ai sensi degli articoli 24.2 e 27 della Convenzione, ha esaminato
il ricorso summenzionato così come è stato presentato. La Corte ritiene che,
nella misura in cui il ricorrente denuncia la valutazione delle prove e
l’interpretazione del diritto da parte delle giurisdizioni interne e contesta
l’esito della procedura, il ricorso fa fronte ad una ‘quarta istanza’. Il
ricorrente ha potuto presentare le sue ragioni in tribunale alle quali è stata
data risposta con decisioni che non sembrano essere arbitrarie o manifestamente
irragionevoli, e non ci sono prove che suggeriscano il fatto che il
procedimento è stato ingiusto. Ne consegue che queste accuse sono manifestamente
infondate ai sensi dell’articolo 35.3 a) della Convenzione. La Corte dichiara
il ricorso irricevibile".
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