l'atto di accusa contro Salvini
La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, trasmessa al Senato dal Tribunale dei ministri, precisa quali siano le accuse mosse a Salvini e su cosa si dovranno esprimere i componenti della Giunta. L’ipotesi è quella di aver infranto l’articolo 605 del codice penale: aver quindi commesso sequestro di persona.
I giudici partono dalla spiegazione di quanto avvenuto ad agosto, sottolineando in cosa consista il caso Diciotti. E come funzioni la legge internazionale per quanto riguarda i salvataggi in mare: “Va in primo luogo osservato come l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali”. I giudici ricordano come spetti alla “Camera
di appartenenza del ministro inquisito il compito di accertare la ricorrenza o meno degli estremi per concedere l’autorizzazione a procedere”, che viene negata quando l’assemblea “reputi che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico”.
L’abuso di poteri da parte di Salvini
Il Tribunale ritiene che “la condotta ascritta al senatore Matteo Salvini sia certamente sussumibile nell’ambito del reato ministeriale, in quanto strettamente connessa all’abuso dei poteri dallo stesso esercitato nella sua qualità di ministro”. I giudici ritengono inoltre fondata la notizia criminis a carico di Salvini per il sequestro di persona e per questo è “ipotizzabile” che il ministro dell'Interno abbia “abusato delle funzioni amministrative”. La richiesta di autorizzazione, infatti, deriva dal fatto che la decisione di Salvini di non far sbarcare i migranti a bordo della Diciotti sia stata una “illegittima privazione della loro libertà personale al di fuori dei casi consentiti dalla legge”.
La permanenza dei migranti a bordo per cinque giorni in condizioni difficili “costituisce circostanze che manifestano le condizioni di assoluto disagio psico-fisico sofferte dai migranti a causa di una situazione di costrizione a bordo non voluta e subita, sì da potersi qualificare come apprezzabile e, dunque, penalmente rilevante, l’arco temporale di privazione della libertà personale”, sottolineano ancora i giudici specificando che queste condizioni erano note al ministro. Per capire se ci sia una rilevanza penale occorre verificare: “La riconducibilità dell’omessa indicazione del Pos e del correlato divieto di sbarco ad una precisa direttiva del ministro; l’accertamento del carattere illegittimo della privazione dell’altrui libertà; l’assenza di cause di giustificazione”. Nel primo caso la precisa volontà del ministro “risulta desumibile con certezza”, secondo i giudici. I quali ritengono che la sua condotta abbia “determinato plurime violazioni di norme internazionali e nazionali”.
‘Salvini ha agito per ragioni politiche’
I giudici non hanno dubbi: Salvini è stato mosso da “ragioni politiche”: “Le ragioni che hanno determinato il trattenimento a bordo dei migranti esulano da valutazioni di tipo tecnico inerenti all’individuazione del porto più adeguato, investendo invece profili di indirizzo prettamente politico connessi al controllo dei flussi migratori”. Motivi legati soprattutto al braccio di ferro con l’Europa. “L’unica vera ragione che ha indotto il ministro a non autorizzare tempestivamente lo sbarco è da rinvenire nella sua decisione politica di attendere l’esito della riunione che si sarebbe tenuta in data 24 agosto a livello europeo per parlare del caso Diciotti”, afferma ancora il Tribunale dei ministri sottolineando che “l’assenza di reali motivazioni che potessero giustificare il veto, manifesta il carattere illegittimo della condizioni di coercizione patita a bordo dai migranti”.
Decisione politica e non atto politico
I giudici non ritengono valida la motivazione secondo cui Salvini ha agito in questa maniera per ragioni di ordine pubblico, ovvero ciò che gli compete in qualità di ministro dell’Interno: “Lo sbarco di 177 cittadini stranieri non regolari non può costituire un problema cogente di ordine pubblico per diverse ragioni”, tra cui altri sbarchi contemporanei, e la mancanza di persone a bordo ritenute pericolose per la sicurezza nazionale. Quindi la decisione del ministro “non è stata adottata per problemi di ordine pubblico in senso stretto, bensì per volontà meramente politica: il ministro ha agito al di fuori delle finalità proprie dell’esercizio del potere conferitogli dalla legge”. In sostanza, “la decisione del ministro ha costituito esplicita violazione delle convenzioni internazionali e non sussistevano profili di ordine pubblico di interesse preminente e tali che giustificassero la protratta permanenza dei migranti a bordo della U.Diciotti”.
Secondo i giudici quello di Salvini non è stato un atto politico, ovvero un atto che giustificherebbe il suo comportamento: “Se si è in presenza di un atto politico, ciò comporta quale ineludibile conseguenza l’insindacabilità del suo operato da parte del giudice penale. Se, invece, si è in presenza di un atto dettato da ragioni politiche ma non qualificabile come atto politico in senso stretto, allora si pone il diverso problema della ripartizione di competenze tra autorità giudiziaria e Parlamento”. E secondo il tribunale la scelta di non autorizzare lo sbarco non si può qualificare come atto politico, non presentando gli elementi tipici di esso.
L’atto di Salvini “costituisce un atto amministrativo che, perseguendo finalità politiche ultronee rispetto a quelle prescritte, ha determinato plurime violazioni di norme internazionali e nazionali”, secondo i giudici. Per il Tribunale, in conclusione, ciò che ha fatto il ministro dell'Interno è uno “strumentale ed illegittimo utilizzo di una potestà amministrativa di cui era titolare il Dipartimento delle Libertà civili per l’immigrazione”.
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