“...la
nuova tutela dal licenziamento non si applicherà a chi ha già un
contratto di lavoro ma solo a chi verrà assunto successivamente
all’entrata in vigore del Decreto, tranne in un caso: i datori di
lavoro che impegnano meno di 16 dipendenti possono far applicare la
nuova tutela a tutti i propri dipendenti se, successivamente
all’entrata in vigore del Decreto in costruzione, assumeranno nuovi
lavoratori fino a raggiungere il fatidico numero complessivo di 16
impiegati...
La
dicitura (nomen iuris) utilizzata dal Governo per intitolare il nuovo
Decreto è: “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti”. Sembrerebbe che la nuova
normativa predisponga delle tutele via via sempre più pregnanti
(crescenti) a favore dei lavoratori.
Non
è così! La tutela è peggiorativa rispetto a quella apprestata
dall’articolo 18 dello Statuto perciò potrebbe essere reintitolata
“a tutele decrescenti”... se il Governo ritiene di premiare le
aziende che assumono lavoratori fino a raggiungere la soglia dei 16
dipendenti, significa che licenziare sarà più facile rispetto al
regime dell’articolo 18 dello Statuto.
Non
solo. Chi impedirà al datore una volta raggiunta la soglia di 16
dipendenti e aver ottenuto l’applicazione della nuova procedura, di
liberarsi dei lavoratori neoassunti?
La
presenza di un doppio binario nella tutela dei lavoratori licenziati,
profuma di incostituzionalità.
E’
vero che i lavoratori tutelati dall’articolo 18 andranno scemando
nel tempo, ma il doppio binario durerà per decenni a meno che il
Governo non abbia in mente di procedere gradualmente, appena
raggiunta la calma sociale, e attraverso successivi Decreti
Legislativi o Decreti Legge, di applicare la nuova tutela a sempre
più settori lavorativi fino a ricomprenderli tutti...
LICENZIAMENTO
DISCRIMINATORIO
L’articolo
18 dello Statuto dispone la nullità del licenziamento per
discriminazione determinato per motivi di credo politico, di fede
religiosa, per l’appartenenza a un sindacato o a un’associazione
e per la partecipazione ad esse... oltre che effettuato in
concomitanza col matrimonio, durante la gravidanza e la maternità o
la paternità... In questo caso il giudice annulla il
licenziamento... e dispone la reintegrazione nel posto di lavoro
oltre il pagamento di un’indennità... pari all’ultima
retribuzione di fatto percepita moltiplicata per il tempo che il
lavoratore ha trascorso senza lavorare... Anche il nuovo Decreto
tutelerà il licenziamento discriminatorio...
LICENZIAMENTO
PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO, SOGGETTIVO E GIUSTA CAUSA
Dobbiamo
premettere... che per “giustificato motivo oggettivo” si intende
la ragione inerente l’attività produttiva dell’azienda,
l’organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento. Ciò
riguarda i motivi legati all’esistenza e all’unità dell’azienda
soprattutto in ragione della produzione (ad esempio soppressione di
un reparto o di un ramo dell’azienda) e della crisi aziendale e
alla sua strutturazione organizzativa (ad esempio razionalizzazione
dei sistemi o delle fasi produttive).
Il
licenziamento per cause oggettive è attuato quando non è possibile
riutilizzare il dipendente in altre mansioni... Le motivazioni
soggettive sono invece legate al comportamento del lavoratore è
possono essere ascritte alle regole definite dal Codice disciplinare.
La
“giusta causa”... è invece un motivo che determina la totale
perdita di fiducia da parte del datore per comportamento
ingiustificabile del lavoratore e che costringe il datore al
cosiddetto licenziamento “ad nutum” cioè in tronco o senza
preavviso...
Nelle
situazioni regolate dall’articolo 18, il giudice annulla il
licenziamento e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro quando è
accertato che il fatto posto a ragione del licenziamento, che sia una
crisi aziendale (oggettivo) o un’infrazione disciplinare
(soggettivo) o una giusta causa (furto), è falso o inesistente o
inconsistente, almeno nei contenuti descritti dalla parte datoriale e
anche quando non viene rispettato il principio di proporzionalità
della sanzione (quando si punisce con il licenziamento un’infrazione
che, invece, doveva essere punita con una sanzione conservativa del
posto di lavoro come può essere per esempio la sospensione dal
servizio). In aggiunta alla tutela reale è prevista quella
obbligatoria sempre calcolata sulla retribuzione mensile moltiplicata
per il tempo di disoccupazione, ma non oltre le 12 mensilità.
Il
datore deve anche pagare, a parte, i contributi previdenziali e
assistenziali maturati nel periodo di disoccupazione. Anche in questo
caso il lavoratore può optare per il pagamento dell’indennità di
rinuncia...
La
nuova procedura di licenziamento prevista dal Decreto prevede
(che)... il Giudice annulla il licenziamento solo se il fatto
contestato ovvero posto a ragione del licenziamento risulterà,
direttamente e senza dubbio, insussistente... cioè la diversa
ricostruzione dell’evento addebitabile al lavoratore dovrà trovare
una incontrovertibile logica... (Questo) pone non pochi timori sulla
reale possibilità di subornare i testi... La critica ascrivibile al
Decreto (articolo 3, comma 2) riguarda l’applicazione della tutela
reale al solo caso di insussistenza del fatto e non anche ai vizi
della procedura disciplinare. La procedura disciplinare è costituita
anche da una serie di termini perentori posti a tutela dei principi
di tempestività, celerità, certezza del diritto e legalità.
Principi che potranno essere tranquillamente violati dal datore di
lavoro se la finalità del licenziamento sarà quella di liberarsi
definitivamente del lavoratore scomodo.
Non
solo. Se il datore dovesse violare il diritto di difesa del
lavoratore incolpato, per esempio rifiutandosi di audirlo prima di
comminare la sanzione disciplinare così come prescrive l’articolo
7, comma 3 della Legge n. 300/70, il licenziamento risulterebbe
comunque efficace...
(ma)
L’esercizio del diritto di difesa trova ragione direttamente nella
Carta Costituzionale (articolo 24, comma 2 “La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”).
...l’articolo
3 del nuovo Decreto in definizione sia incostituzionale perché
degrada il diritto di difesa a mero vizio sanabile con il pagamento
di un’indennità, mentre sovrasta esclusivamente l’insussistenza
del fatto. Secondo il mio parere i vizi procedurali che attengono i
termini perentori, l’accesso della documentazione e il pieno
diritto di difesa, dovrebbero essere tutelati realmente con la
reintegrazione in servizio e non con il baratto. Non si tratta di
svendere l’opportunità dei lavoratori, ma di umiliare
profondamente la persona facendole perdere, volendo, il posto di
lavoro in spregio alle tutele previste dalle normative specifiche,
come quella disciplinare, fondate in più punti su diritti
costituzionali.
LICENZIAMENTO
OGGETTIVO E PER INIDONEITÀ PSICOFISICA
...L’articolo
18 dello Statuto tutela il licenziamento operato sui lavoratori che
divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in
conseguenza di infortunio o malattia anche cagionata per
inadempimento datoriale dimostrata in sentenza, per violazione del
D.Lgs.81/08 ed altre norme in materia di sicurezza e igiene del
lavoro (colpa per negligenza e imprudenza) che abbia ridotto la
capacità lavorativa inferiore al 60%.
In
questo caso prima di adottare la soluzione del licenziamento deve
essere tentato il “repechage”.
Solo
quando la Commissione medica di verifica accerti l’inidoneità a
proficuo lavoro, la tutela dell’articolo 18 cessa di operare.
Quando il giudice accerta che il lavoratore licenziato non rientra
assolutamente tra le tipologie sopra indicate o che la lavoratrice è
stata licenziata durante la gravidanza o il puerperio..., annulla il
licenziamento reintegrando il lavoratore e commina un’indennità
mensile per il periodo di disoccupazione, al massimo di 12 mensilità
oltre ai contributi. .. (con) la riforma Renziana... i licenziati per
motivi oggettivi non potranno procedere al ricollocamento previsto
dall’articolo 7 della Legge 15/07/66 n. 604.
LICENZIAMENTO
IN GENERE CON VIZI PROCEDURALI
L’articolo
18 dello Statuto permette di dichiarare inefficace ogni licenziamento
che non è stato fondato sulla legalità. Per legalità si intende il
rispetto della parte datoriale delle prescrizioni di legge che hanno
contenuto precettivo. Non specificare i motivi sottesi il
licenziamento entro 7 giorni dalla richiesta intimata dal lavoratore,
trasmettere una contestazione di addebito oltre i termini previsti
dalla legge o dalla contrattazione collettiva, sorvegliare con le
telecamere il lavoro, audire il lavoratore prima di comminargli la
sanzione, allontanare dall’audizione il procuratore del lavoratore
o, ancor peggio, non informare il lavoratore dei propri diritti di
difesa incorporando nella contestazione quanto prescritto dallo
Statuto o dalla contrattazione, costituiscono, soprattutto per i
giuristi amanti del diritto, una sopraffazione del potere legislativo
che poco ha a che fare con i principi costituzionali...
Il
nuovo Decreto disporrà che, nel caso in cui il datore ometta di
specificare i motivi richiesti dal lavoratore per sapere perché è
stato licenziato... ovvero qualora la procedura disciplinare del
datore violi tutte le prescrizioni obbligatorie... il giudice
confermi comunque il licenziamento accontentando il lavoratore deluso
dal disprezzo dello Statuto dei Lavoratori con un’indennità pari
ad una retribuzione per ogni anno di lavoro prestato ma non superiore
a 12 mensilità...
IL
JOBS ACT HA UCCISO LA GIUSTIZIA SOCIALE.
In
conclusione le nuove disposizioni sul licenziamento serviranno ad
affossare ancora di più il sindacato che, privato di ogni effettiva
capacità d’azione, dovrà ancor più avvicinarsi al datore di
lavoro, in un connubio di interessi e accordi finalizzati a non
scomparire.
Stupisce
come si tolleri la violazione delle legge a opera del datore di
lavoro e si punisca questo affronto con una semplice indennità, come
per dire: “fai quello che vuoi, fregatene della legge basta che hai
i soldi”.
I
licenziati, seppur illegittimamente ma non per insussistenza del
fatto o per discriminazione, diventeranno disoccupati, ma Renzi non
li abbandonerà visto che l’articolo 11 del Decreto stabilisce che
il nuovo Fondo per le politiche attive per la ricollocazione (presso
l’INPS) regalerà un voucher che i disoccupati potranno utilizzare
presso un’agenzia per il lavoro così da ottenere la ricerca
gratuita di una nuova occupazione, un nuovo addestramento, formazione
e riqualificazione; un po’ fantasioso visto l’indice di
disoccupazione...
E
mentre i sindacati si affanneranno per accattivarsi il datore di
lavoro con la speranza di acquietarlo per i casi disciplinari più
gravi, il datore farà il vero padrone, deciderà chi colpire e chi
tollerare nella più ampia discrezionalità che un paese cosiddetto
democratico possa permettere.
Infatti
l’articolo 5 del nuovo Decreto prevede che il datore, senza motivo,
revochi il licenziamento e ripristini il rapporto interrotto. Una
specie di miracolo che solo il padrone può decidere di fare o non
fare a chi desidera; ma se non vuole alzare il polverone sul
licenziamento poco pulito, può offrire al lavoratore al massimo 18
mensilità come buonuscita.
Professor
Mauro Di Fresco
università
Sapienza di Roma
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