martedì 13 gennaio 2015

pc 13 gennaio - JOBS ACT: LA NON TUTELA DEL LICENZIAMENTO - DA UN ARTICOLO DEL PROF. M. DI FRESCO UNIVERSITA' SAPIENZA ROMA

...la nuova tutela dal licenziamento non si applicherà a chi ha già un contratto di lavoro ma solo a chi verrà assunto successivamente all’entrata in vigore del Decreto, tranne in un caso: i datori di lavoro che impegnano meno di 16 dipendenti possono far applicare la nuova tutela a tutti i propri dipendenti se, successivamente all’entrata in vigore del Decreto in costruzione, assumeranno nuovi lavoratori fino a raggiungere il fatidico numero complessivo di 16 impiegati...

La dicitura (nomen iuris) utilizzata dal Governo per intitolare il nuovo Decreto è: “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”. Sembrerebbe che la nuova normativa predisponga delle tutele via via sempre più pregnanti (crescenti) a favore dei lavoratori.
Non è così! La tutela è peggiorativa rispetto a quella apprestata dall’articolo 18 dello Statuto perciò potrebbe essere reintitolata “a tutele decrescenti”... se il Governo ritiene di premiare le aziende che assumono lavoratori fino a raggiungere la soglia dei 16 dipendenti, significa che licenziare sarà più facile rispetto al regime dell’articolo 18 dello Statuto.
Non solo. Chi impedirà al datore una volta raggiunta la soglia di 16 dipendenti e aver ottenuto l’applicazione della nuova procedura, di liberarsi dei lavoratori neoassunti?
La presenza di un doppio binario nella tutela dei lavoratori licenziati, profuma di incostituzionalità.

E’ vero che i lavoratori tutelati dall’articolo 18 andranno scemando nel tempo, ma il doppio binario durerà per decenni a meno che il Governo non abbia in mente di procedere gradualmente, appena raggiunta la calma sociale, e attraverso successivi Decreti Legislativi o Decreti Legge, di applicare la nuova tutela a sempre più settori lavorativi fino a ricomprenderli tutti...

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO
L’articolo 18 dello Statuto dispone la nullità del licenziamento per discriminazione determinato per motivi di credo politico, di fede religiosa, per l’appartenenza a un sindacato o a un’associazione e per la partecipazione ad esse... oltre che effettuato in concomitanza col matrimonio, durante la gravidanza e la maternità o la paternità... In questo caso il giudice annulla il licenziamento... e dispone la reintegrazione nel posto di lavoro oltre il pagamento di un’indennità... pari all’ultima retribuzione di fatto percepita moltiplicata per il tempo che il lavoratore ha trascorso senza lavorare... Anche il nuovo Decreto tutelerà il licenziamento discriminatorio...

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO, SOGGETTIVO E GIUSTA CAUSA
Dobbiamo premettere... che per “giustificato motivo oggettivo” si intende la ragione inerente l’attività produttiva dell’azienda, l’organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento. Ciò riguarda i motivi legati all’esistenza e all’unità dell’azienda soprattutto in ragione della produzione (ad esempio soppressione di un reparto o di un ramo dell’azienda) e della crisi aziendale e alla sua strutturazione organizzativa (ad esempio razionalizzazione dei sistemi o delle fasi produttive).
Il licenziamento per cause oggettive è attuato quando non è possibile riutilizzare il dipendente in altre mansioni... Le motivazioni soggettive sono invece legate al comportamento del lavoratore è possono essere ascritte alle regole definite dal Codice disciplinare.

La “giusta causa”... è invece un motivo che determina la totale perdita di fiducia da parte del datore per comportamento ingiustificabile del lavoratore e che costringe il datore al cosiddetto licenziamento “ad nutum” cioè in tronco o senza preavviso...

Nelle situazioni regolate dall’articolo 18, il giudice annulla il licenziamento e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro quando è accertato che il fatto posto a ragione del licenziamento, che sia una crisi aziendale (oggettivo) o un’infrazione disciplinare (soggettivo) o una giusta causa (furto), è falso o inesistente o inconsistente, almeno nei contenuti descritti dalla parte datoriale e anche quando non viene rispettato il principio di proporzionalità della sanzione (quando si punisce con il licenziamento un’infrazione che, invece, doveva essere punita con una sanzione conservativa del posto di lavoro come può essere per esempio la sospensione dal servizio). In aggiunta alla tutela reale è prevista quella obbligatoria sempre calcolata sulla retribuzione mensile moltiplicata per il tempo di disoccupazione, ma non oltre le 12 mensilità.
Il datore deve anche pagare, a parte, i contributi previdenziali e assistenziali maturati nel periodo di disoccupazione. Anche in questo caso il lavoratore può optare per il pagamento dell’indennità di rinuncia...

La nuova procedura di licenziamento prevista dal Decreto prevede (che)... il Giudice annulla il licenziamento solo se il fatto contestato ovvero posto a ragione del licenziamento risulterà, direttamente e senza dubbio, insussistente... cioè la diversa ricostruzione dell’evento addebitabile al lavoratore dovrà trovare una incontrovertibile logica... (Questo) pone non pochi timori sulla reale possibilità di subornare i testi... La critica ascrivibile al Decreto (articolo 3, comma 2) riguarda l’applicazione della tutela reale al solo caso di insussistenza del fatto e non anche ai vizi della procedura disciplinare. La procedura disciplinare è costituita anche da una serie di termini perentori posti a tutela dei principi di tempestività, celerità, certezza del diritto e legalità. Principi che potranno essere tranquillamente violati dal datore di lavoro se la finalità del licenziamento sarà quella di liberarsi definitivamente del lavoratore scomodo.
Non solo. Se il datore dovesse violare il diritto di difesa del lavoratore incolpato, per esempio rifiutandosi di audirlo prima di comminare la sanzione disciplinare così come prescrive l’articolo 7, comma 3 della Legge n. 300/70, il licenziamento risulterebbe comunque efficace...
(ma) L’esercizio del diritto di difesa trova ragione direttamente nella Carta Costituzionale (articolo 24, comma 2 “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”).

...l’articolo 3 del nuovo Decreto in definizione sia incostituzionale perché degrada il diritto di difesa a mero vizio sanabile con il pagamento di un’indennità, mentre sovrasta esclusivamente l’insussistenza del fatto. Secondo il mio parere i vizi procedurali che attengono i termini perentori, l’accesso della documentazione e il pieno diritto di difesa, dovrebbero essere tutelati realmente con la reintegrazione in servizio e non con il baratto. Non si tratta di svendere l’opportunità dei lavoratori, ma di umiliare profondamente la persona facendole perdere, volendo, il posto di lavoro in spregio alle tutele previste dalle normative specifiche, come quella disciplinare, fondate in più punti su diritti costituzionali.

LICENZIAMENTO OGGETTIVO E PER INIDONEITÀ PSICOFISICA
...L’articolo 18 dello Statuto tutela il licenziamento operato sui lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia anche cagionata per inadempimento datoriale dimostrata in sentenza, per violazione del D.Lgs.81/08 ed altre norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro (colpa per negligenza e imprudenza) che abbia ridotto la capacità lavorativa inferiore al 60%.
In questo caso prima di adottare la soluzione del licenziamento deve essere tentato il “repechage”.
Solo quando la Commissione medica di verifica accerti l’inidoneità a proficuo lavoro, la tutela dell’articolo 18 cessa di operare. Quando il giudice accerta che il lavoratore licenziato non rientra assolutamente tra le tipologie sopra indicate o che la lavoratrice è stata licenziata durante la gravidanza o il puerperio..., annulla il licenziamento reintegrando il lavoratore e commina un’indennità mensile per il periodo di disoccupazione, al massimo di 12 mensilità oltre ai contributi. .. (con) la riforma Renziana... i licenziati per motivi oggettivi non potranno procedere al ricollocamento previsto dall’articolo 7 della Legge 15/07/66 n. 604.

LICENZIAMENTO IN GENERE CON VIZI PROCEDURALI
L’articolo 18 dello Statuto permette di dichiarare inefficace ogni licenziamento che non è stato fondato sulla legalità. Per legalità si intende il rispetto della parte datoriale delle prescrizioni di legge che hanno contenuto precettivo. Non specificare i motivi sottesi il licenziamento entro 7 giorni dalla richiesta intimata dal lavoratore, trasmettere una contestazione di addebito oltre i termini previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, sorvegliare con le telecamere il lavoro, audire il lavoratore prima di comminargli la sanzione, allontanare dall’audizione il procuratore del lavoratore o, ancor peggio, non informare il lavoratore dei propri diritti di difesa incorporando nella contestazione quanto prescritto dallo Statuto o dalla contrattazione, costituiscono, soprattutto per i giuristi amanti del diritto, una sopraffazione del potere legislativo che poco ha a che fare con i principi costituzionali...
Il nuovo Decreto disporrà che, nel caso in cui il datore ometta di specificare i motivi richiesti dal lavoratore per sapere perché è stato licenziato... ovvero qualora la procedura disciplinare del datore violi tutte le prescrizioni obbligatorie... il giudice confermi comunque il licenziamento accontentando il lavoratore deluso dal disprezzo dello Statuto dei Lavoratori con un’indennità pari ad una retribuzione per ogni anno di lavoro prestato ma non superiore a 12 mensilità...

IL JOBS ACT HA UCCISO LA GIUSTIZIA SOCIALE.
In conclusione le nuove disposizioni sul licenziamento serviranno ad affossare ancora di più il sindacato che, privato di ogni effettiva capacità d’azione, dovrà ancor più avvicinarsi al datore di lavoro, in un connubio di interessi e accordi finalizzati a non scomparire.
Stupisce come si tolleri la violazione delle legge a opera del datore di lavoro e si punisca questo affronto con una semplice indennità, come per dire: “fai quello che vuoi, fregatene della legge basta che hai i soldi”.
I licenziati, seppur illegittimamente ma non per insussistenza del fatto o per discriminazione, diventeranno disoccupati, ma Renzi non li abbandonerà visto che l’articolo 11 del Decreto stabilisce che il nuovo Fondo per le politiche attive per la ricollocazione (presso l’INPS) regalerà un voucher che i disoccupati potranno utilizzare presso un’agenzia per il lavoro così da ottenere la ricerca gratuita di una nuova occupazione, un nuovo addestramento, formazione e riqualificazione; un po’ fantasioso visto l’indice di disoccupazione...
E mentre i sindacati si affanneranno per accattivarsi il datore di lavoro con la speranza di acquietarlo per i casi disciplinari più gravi, il datore farà il vero padrone, deciderà chi colpire e chi tollerare nella più ampia discrezionalità che un paese cosiddetto democratico possa permettere.

Infatti l’articolo 5 del nuovo Decreto prevede che il datore, senza motivo, revochi il licenziamento e ripristini il rapporto interrotto. Una specie di miracolo che solo il padrone può decidere di fare o non fare a chi desidera; ma se non vuole alzare il polverone sul licenziamento poco pulito, può offrire al lavoratore al massimo 18 mensilità come buonuscita.

Professor Mauro Di Fresco
università Sapienza di Roma

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