Sei in:Re INCHIESTA ROS"Ganzer si accordò con narcotrafficanti"
Le accuse dei giudici al generale
Il capo dei carabinieri "ha dato la possibilità di vendere in Italia decine di chili di droga garantendo loro l'assoluta impunità", si legge nelle motivazioni della condanna a 14 anni di reclusione
MILANO - Il generale Giampaolo Ganzer "non si è fatto scrupolo di accordarsi" con "pericolosissimi trafficanti". Lo scrivono i giudici di Milano nelle motivazioni della condanna a 14 anni per il comandante del Ros nel processo per presunte irregolarità nelle operazioni antidroga. "Il generale Gianpaolo Ganzer non si è fatto scrupolo di accordarsi con pericolosissimi trafficanti ai quali ha dato la possibilità di vendere in Italia decine di chili di droga garantendo loro l'assoluta impunità. Ganzer ha tradito per interesse lo Stato e tutti i suoi doveri tra cui quello di rispettare e fare rispettare la legge", scrivono i giudici del Tribunale, spiegando perché il 12 luglio scorso condannarono il capo del Ros dei carabinieri per traffico internazionale di droga in riferimento a operazioni sotto copertura.
Secondo i giudici dell'ottava sezione penale di Milano, presieduta da Luigi Caiazzo, il generale ''non ha minimamente esitato (...) a dar corso'' a operazioni antidroga ''basate su un metodo di lavoro assolutamente contrario alla legge, ripromettendosi dalle stesse risultati d'immagine straordinari per se stesso e per il suo reparto''. Il comandante dei Ros inoltre ''ha tradito, per interesse personale, tutti i suoi doveri, e fra gli altri quello di rispettare e far rispettare le leggi dello Stato''. I giudici oltre a Ganzer, avevano condannato altre 13 persone - a pene variabili dai 18 anni in giù - tra cui anche il generale Mauro Obinu e altri ex sottufficiali dell'Arma.
L'accusa
aveva chiesto per Ganzer 27 anni di carcere, ma i giudici lo avevano assolto dall'accusa contestata dalla Procura di associazione per delinquere e lo avevano condannato per episodi singoli di traffico internazionale di stupefacenti.
Preoccupante personalità. Il generale Giampaolo Ganzer ha una ''preoccupante personalita''' capace ''di commettere anche gravissimi reati per raggiungere gli obiettivi ai quali è spinto dalla sua smisurata ambizione'', spiegano ancora i giudici. Nel motivare la mancata concessione a Ganzer delle attenuanti generiche, il collegio scrive che le stesse attenuanti non possono essere riconosciute ''non solo per l'estrema gravità dei fatti, avendo consentito che numerosi trafficanti (...) fossero messi in condizioni di vendere la droga in Italia con la collaborazione dei militari e intascarne i proventi, con la garanzia dell'assoluta impunità, ma anche per la preoccupante personalità dell'imputato, capace di commettere anche gravissimi reati''.
Nei panni di un distratto burocrate. Colpisce, si legge ancora nelle motivazioni, "nel comportamento processuale di Ganzer (...) che abbia preso le distanze da tutte le persone che, con il suo incoraggiamento, avevano commesso i fatti in contestazione". Il generale, secondo i giudici, si è trincerato "sempre dietro la non conoscenza e la mancata (e sleale) informazione da parte dei suoi sottoposti". Così, si legge ancora, per "sfuggire alle gravissime responsabilità" ha "preferito vestire i panni di un distratto burocrate che firmava gli atti che gli venivano sottoposti".
Non c'è reato di associazione. Non si ravvisa, secondo i giudici, il reato di associazione per delinquere: "Non si ravvisa negli imputati l'intento di partecipare in modo stabile e permanente ad un programma comprendente la realizzazione di una serie indeterminata di reati, ma soltanto l'intenzione di eseguire alcune operazioni" che, tra le altre cose, avrebbero consentito loro di dare "lustro, davanti ai propri superiori e all'opinione pubblica, al corpo di appartenenza", scrivono i giudici per i quali "l'esistenza di reiterate deviazioni nell'ambito del Ros, ad opera di appartenenti al suddetto Raggruppamento" non è "sufficiente ad integrare" il reato associativo "in mancanza di un vincolo stabile tra gli imputati e della creazione da parte degli stessi di una seppur minima struttura finalizzata al raggiungimento di fini illeciti e criminosi". Il fatto che, spiegano i giudici, "si siano utilizzate le strutture dell'Arma dei Carabinieri realizza certamente un gravissimo abuso dei poteri e una gravissima violazione dei doveri che incombevano sugli imputati (...), ma non consente in alcun modo di identificare la struttura di un lecito servizio (ossia la struttura stessa del Ros, ndr) nella struttura dell'associazione". Non vi è stata, si legge ancora,"neanche una suddivisione dei ruoli tra gli imputati, diversa da quella esistente nell'ambito militare e in qualche modo funzionale alla commissione dei delitti di cui trattasi, e pertanto neppure sotto questo aspetto può dirsi che gli imputati abbiano costituito una autonoma struttura funzionale all'attuazione di un programma criminoso".
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