"...Non si sono nemmeno degnati di scriverci e di risponderci, hanno telefonato RIFIUTANDO DI FARE ANCHE AUDIZIONE, perchè stanno in un periodo particolarmente... a rischio... AVRANNO PAURA CHE GLI ATTACCHIAMO IL VIRUS ...DELLA LOTTA DI CLASSE? Non abbiamo parole...
Ci hanno già... promesso, cioè minacciato, che ci sanzionano, e pure in modo pesante e non al minimo...
da quel che sappiamo già Cub e Usb hanno revocato, senza nemmeno tentare una minima forma di resistenza, come abbiamo provato a fare, dai "movimenti" e da NUDM nemmeno un fiato...
Così i rapporti di forza sono assolutamente sfavorevoli e l'attacco ai diritti costituzionali e alle libertà sindacali e di organizzazione, l'hanno portato (su indicazione del Governo, da quel che ha lasciato trapelare chi ha telefonato) con un pretesto.
...anche sul fronte parlamentare, molti balbettii, compreso Stefano Fassina che è sia consigliere capitolino comunale che deputato, tutti già omologati all'unità imprenditoriale e allo scempio dei diritti fondamentali delle persone, ricordandosi che siamo "cittadini-e" quando chiedono i nostri voti alle elezioni......andiamo bene..."
Roberto Martelli per Usi
RIPORTIAMO STRALCI DELLA NOTA INVIATA DALL'USI - CHE CONDIVIDIAMO - ALLA COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERO, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E ALCUNI MINISTRI, PRESIDENTI DEL PARLAMENTO, da cui si rilevano giustamente le irregolarità e abusi della CGS e la legittimità dello sciopero delle donne:
"...La
dizione letterale dell’articolo 13 comma 1 lettera d) della legge
146 90, testo aggiornato, prevede indicazioni specifiche e
fattispecie precise, rigorosamente disciplinate per garantire
certezza e chiarezza della finalità prioritaria della legge 146 90,
applicativa dell’articolo 40 della vigente Costituzione
repubblicana e antifascista, finalità che è espressamente indicata
all’articolo 1 comma 2 della Legge 146/90 “…
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da
rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo,
per
assicurare l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei
diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente
all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai
sensi dell'articolo 2;
EQUO
CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI appunto, tra cui il diritto di
sciopero, che
in questa situazione sarebbe lesionato, compresso e per
moltissimi settori e categorie, sospeso e annullato, sulla base di
un’interpretazione restrittiva e di considerazioni non supportate
da fatti, dati e valutazioni oggettive, della CdG, utilizzando la via
d’urgenza e una situazione di presunta “emergenza
epidemiologica…sul territorio nazionale”, dalla quale far
discendere la giustificazione tecnico giuridica, non confermata e non
oggettiva come integrazione di fattispecie se non in modo indiretto,
strumentale e pretestuoso, come sarà successivamente argomentato su
dati e riferimenti ufficiali dell’Iss e del Ministero della Salute,
della CdG, di fattispecie di “ avvenimenti eccezionali di
particolare gravità”, che non è esatta, né rispettosa dei
compiti previsti all’articolo 12 della Legge 146 90, della finalità
di cui all’articolo 1 comma 2 della legge stessa, in applicazioni
di un EQUO CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI, ch e non sarebbe stato
opportunamente valutato dalla CdG, nè preso in debita
considerazione, andando a colpire, lesionare comprimere se non
sospendere e annullare, il diritto costituzionale dell’esercizio
del diritto di sciopero ex art 40 Cost, ma anche altri principi
fondamentali e interessi generali e collettivi diffusi, quelli di
cittadini-e lavoratori e lavoratrici (compresi quelli indicati alla
legge 300 1970 arttt. 1, 14 15 e 38 in combinato disposto), interessi
rappresentati dall’attività sindacale delle OO.SS., compresa la
proclamazione e copertura di scioperi come quelli di rilevanza
mondiale collegato alle iniziative per l’8 marzo, nonché come un
attacco a prerogative diritti e attività con libertà sindacali
delle organizzazioni e associazioni sindacali, tutelate dalla legge
e da convenzioni OIL....
....Quindi
il riferimento è relativo a eventuali violazioni su disposizioni
relative al preavviso, alla durata massima dell’astensione
collettiva dal lavoro, all’esperimento di eventuali procedure di
raffreddamento (NON PREVISTE PER GLI SCIOPERO GENERALI), ai periodi
di franchigia, agli intervalli minimi, a ogni altra prescrizione
riguardante la fase precedente l’astensione collettiva...
...un’interpretazione
della legge non conforme e rispettosa dell’equo contemperamento
degli interessi in gioco, non si ritrovi un riscontro, è evidenziato
dagli stessi dati e indicazioni del Ministero della Salute in
collaborazione con L’Istituto Superiore di Sanità Iss, attraverso
il portale Epicentro e i dati forniti annualmente da InfluNet (il
sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica
dell’influenza, coordinato dal Min. della Salute in collaborazione
con l’Iss), che qui sotto si riporta. Da tali dati e valutazioni
oggettive, si rileva a titolo di osservazione e per SOLLECITARE UN
RIPENSAMENTO DELLA CDG IN TERMINI DIALETTICI E COSTRUTTIVI, che
l’ipotesi e le fattispecie invocate dalla CdG nella nota del 28
febbraio 2020, non è efficacemente dimostrata, per una coerente
invocazione della fattispecie “evento eccezionale di particolare
gravità”, di utilizzo dell’urgenza e della “ cultura
dell’emergenza” , con l’applicazione delle regole delle
discipline di settore, dove tale ipotesi è richiamata, con
l’indicazione su altre fattispecie espressamente indicate
all’articolo 13 comma 1 lettera d) della Legge 146 90, che tale
fattispecie NON PREVEDE NE’ DISCIPLINA, per comprimere, lesionare e
annullare l’esercizio del diritto di sciopero il 9 marzo 2020.
Infatti, esponiamo le seguenti argomentazioni supportate da dati
oggettivi e da orientamenti di esponenti autorevoli della comunità
scientifica, per evidenziare che allo stato, non vi è una
fattispecie di evento di eccezionale e particolare gravità, rispetto
a condizioni sullo stato di salute della popolazione italiana e dei
settori lavorativi e produttivi, generate da fenomeni influenzali e
di malattie presenti normalmente in Italia...
...Secondo
le stime del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore della
sanità, in Italia ogni anno circa il 9 cento della popolazione è
colpito da sindromi simil-influenzali, con un numero di morti che
oscilla tra i 300 e i 400 decessi diretti dovuti all’influenza, e
tra i 4 mila e i 10 mila decessi tra chi sviluppa complicanze gravi a
causa dei virus influenzali. Il tasso di letalità (ossia il rapporto
tra morti e contagiati) si attesterebbe quindi intorno allo 0,1 per
cento (l’uno per mille), mentre un discorso diverso vale per il
nuovo coronavirus, che ad oggi non è presente in Italia...
...Se
si considera che in Italia, sono accertati in media ogni giorno 3
morti sul lavoro, 1 femminicidio al giorno, più morti per patologie
influenzali e polmoniti virali rispetto al potenziale del corona
virus (pure non intendendo assolutamente sottovalutare il fattore di
rischio e pericolo, ci mancherebbe), che non determinano alcuna
“emergenza” né sono qualificati come “avvenimenti eccezionali
di particolare gravità”, tali da bloccare licenziamenti, cassa
integrazioni, precarietà e lavoro al nero, e che per contrastare
questi fenomeni e ottenere interventi statali, istituzionali,
internazionali, di superamento di tali ostacoli, per la piena ed
efficace tutela di interessi, diritti, libertà e prerogative, si è
proclamato a tutela di quegli interessi, altrettanto meritevoli di
tutela, lo sciopero generale il 9 marzo, ben si comprende il tenore
delle nostre osservazioni, rilievi critici, argomentazioni e anche
chiarimenti alla CdG e al suo autorevole Presidente e ai componenti
la Commissione stessa sui punti rimasti oscuri della nota del 28
febbraio 2020 e le altre questioni poste nel presente documento e
nota, CHIEDENDO ANCHE DI ESSERE SENTITI IN AUDIZIONE URGENTE...
...Le
preoccupazioni e le osservazioni espresse e le argomentazioni, sono
anche per evitare il fattore di rischio che, con argomentazioni
strumentali e in periodi di ulteriori crisi strutturali, si utilizzi
questo precedente, come elemento per eliminare qualsiasi forma di
tutela e difesa legale, lecita, giustificabile, di protesta con lo
strumento dello sciopero e dello sciopero “politico” generale,
per contrastare in un ipotetico futuro, rischi di attacco all’ordine
costituzionale, alle istituzioni democratiche, ai diritti e alle
libertà dei singoli, sui quali si basa la nostra vigente Carta
Costituzionale, anche riducendo e comprimendo fortemente, le
agibilità e prerogative delle OO.SS., quali “formazioni sociali
nelle quali si esplica la personalità dell’individuo”, come
recita l’articolo 3 della Costituzione e il superamento delle
barriere e ostacoli a questo progresso civile, sociale dei singoli
cittadini e cittadine e nella società italiana..."
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