mercoledì 31 luglio 2019

pc 31 luglio - Contro il decreto sicurezza Salvini-Di Maio, dopo Firenze, Bologna, Genova, Lecce e Prato, anche il tribunale di Ancona dice sì all’anagrafe per un richiedente asilo.

E inoltre l'ordinanza del tribunale di Napoli prescrive che i richiedenti asilo hanno diritto all’iscrizione al SSN anche in assenza di residenza




Il giudice Martina Marinangeli ha deciso di sollevare di fronte alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del decreto sicurezza di Matteo Salvini. Il caso segue quelli di Firenze e Bologna.

30 Luglio 2019

Il terzo caso in pochi mesi di un tribunale che dice sì alla richiesta di iscrizione all’anagrafe di un richiedente asilo. Questa volta a opporsi alle intenzioni dichiarate del ministro dell’Interno Matteo Salvini e del suo decreto sicurezza è il tribunale di Ancona che ha deciso di sollevare di fronte alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della norma. del 2018. L’ordinanza è firmata dal giudice Martina Marinangeli. Il caso è stato seguito dall’avvocato Paolo Cognini dell‘Asgi (Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione), che ha promosso il ricorso cautelare dinanzi al Tribunale di Ancona insieme all’associazione ‘Ambasciata dei Diritti Marche‘.

L’ORDINANZA DI FIRENZE CHE HA FATTO SCUOLA
La scelta del giudice marchigiano segue l’ordinanza emessa dal tribunale di Firenze a marzo, che aveva obbligato il comune di Scandicci a iscrivere all’anagrafe un altro richiedente asilo, nonostante il decreto sicurezza voluto dall’inquilino del Viminale. Quella ordinanza peraltro analizzava tutto il corpus delle leggi italiane sottolineando come il permesso di soggiorno non fosse ritenuto una condizione necessaria all’iscrizione all’anagrafe.

A MAGGIO LA POLEMICA SU BOLOGNA
Dopo Firenze, a maggio, era stata poi la volta di Bologna che aveva imposto al comune l’iscrizione di altri due richiedenti asilo, che avevano presentato ricorso contro le amministrazioni comunali sostenuti da Avvocati di strada e ancora una volta dall’Asgi. In quel caso il sindaco di Bologna Virginio Merola aveva accolto la sentenza «con soddisfazione», mentre Salvini l’aveva definita «vergognosa».

I DUBBI SUGLI ARTICOLI 2 e 3 DELLA COSTITUZIONE
Sollevando dubbi di legittimità costituzionale, il tribunale di Ancona ha fatto esplicito riferimento nell’ordinanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione. «L’impossibilità per lo straniero richiedente asilo di ottenere la certificazione anagrafica in ordine alla sua dimora abituale comporta – scrive il giudice – una condizione di minorazione generale della sua persona, la quale si vede impossibilitata a dare prova di una condizione di fatto esistente (la dimora abituale). Tale limite – scrive il giudice – si traduce in una preclusione all’accesso a tutti quei diritti, facoltà e servizi che elevano tale prova a requisito costitutivo, interponendo quindi seri ostacoli allo sviluppo della persona come singolo e nelle formazioni sociali». La questione di legittimità costituzionale «appare non manifestamente infondata», secondo il giudice, anche con riferimento all’articolo 3 della Costituzione. «Appare violato, in primo luogo, il principio di ragionevolezza, in quanto il legislatore (…) ha privato, al solo fine di impedire l’iscrizione anagrafica, il “permesso di soggiorno” (…) della sua ontologica natura ovvero della sua capacità di provare la legittima permanenza sul territorio nazionale».

LA CONTRADDIZIONE DELLA LEGGE SUL NODO LAVORO
L’irragionevolezza, secondo il giudice Martina Marinangeli, riguarda anche una “contraddizione” in cui è caduto il legislatore: «Da un lato, infatti, il legislatore ha previsto che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa riconoscendo quindi l’importanza di tale profilo non solo ai fini del sostentamento dello straniero, ma anche ai fini della sua integrazione nel tessuto sociale; dall’altro, con la preclusione all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, ha impedito al titolare di permesso di soggiorno di interloquire con l’ente deputato alla gestione ed alla ricerca di occasioni lavorative». Esulta intanto l’Ambasciata dei Diritti Marche’ che ha promosso il ricorso: «Riteniamo di estrema importanza il risultato raggiunto sia perché consente da subito l’iscrizione anagrafica del richiedente, sia perché la richiesta di pronunciamento della Corte Costituzionale può fare chiarezza definitiva sull’incostituzionalità delle disposizioni in materia di iscrizione anagrafica contenute nel primo decreto legge Salvini e sulla loro natura discriminatoria».

E ancora dall'ASGI (Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione):
I richiedenti asilo hanno diritto all’iscrizione al SSN anche in assenza di residenza
11/07/2019
Con ordinanza depositata il 10 luglio u.s. il Tribunale di Napoli Nord ha accolto il ricorso di un richiedente asilo, chiarendo che la mancata iscrizione anagrafica non influisce sul diritto all’iscrizione al sistema sanitario nazionale.

Il rifiuto opposto dall’ASL Napoli 2 Nord di iscrivere un richiedente asilo nigeriano costituisce pertanto discriminazione ai sensi degli artt. 34 e 43 del T.U. immigrazione: non vi è infatti alcuna correlazione tra la mancata iscrizione all’anagrafe e il diritto al medico di base garantito a tutti gli stranieri regolarmente dimoranti sul territorio.

Secondo il Tribunale infatti “l’iscrizione anagrafica non costituisce requisito necessario ai fini dell’erogazione dei servizi minimi essenziali, in ragione della protezione che lo Stato assicura ai richiedenti asilo, titolari di una condizione giuridica soggettiva a cui sono connessi diritti e obblighi peculiari, ex art. 117 della Costituzione.”


In ogni caso basterebbe affidarsi all’interpretazione letterale dell’art. 34 TU immigrazione il quale assicura il diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN -tra gli altri- ai titolari del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Tale disposizione è rimasta infatti immutata a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 113/2018 convertito in l. 132.

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