Al
Magistrato di Sorveglianza di Sassari
Oggetto:
reclamo avverso rigetto acquisto libro “Le
cayenne italiane”
di Pasquale De Feo.
Il
sottoscritto Alessio Attanasio nato a Siracusa il 16-07-1970:
Reclama
Ex
art. 35bis O.P., in relazione agli artt. 21 Cost. e 18 comma 6 O.P.,
avverso il rigetto ( in virtù del principio “silenzio-rifiuto
trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che
vi sia stata risposta) della richiesta inoltrata in data 31-08-2016
(che si allega),
tesa ad ottenere l’autorizzazione all’acquisto, tramite la direzione, del volume dal titolo “Le cayenne italiane” di Pasquale De Feo, Casa editrice Sensibili alle Foglie.
tesa ad ottenere l’autorizzazione all’acquisto, tramite la direzione, del volume dal titolo “Le cayenne italiane” di Pasquale De Feo, Casa editrice Sensibili alle Foglie.
Per
l’ennesima volta si dimostra quindi che non viene rispettata la
condicio
sine qua non
per ritenere legittima la circolare DAP n. 88845 del 16-11-2011, che
vieta la ricezione di libri e riviste dall’esterno, consistente
nella possibilità del tutto astratta, di acquistare i volumi
richiesti per il tramite della direzione.
Il
commissario capo del DAP Francesco Picozzi scriveva nella rivista
“L’eco
dell’issp”
(Istituto Superiore di Studi Penitenziari, che forma i
dirigenti della Polizia Penitenziaria)
n. 2 dell’aprile 2015, che il detenuto 41bis “conserva
la piena libertà di scegliere le proprie letture (quotidiani, libri
o riviste), con l’unico
vincolo
di procurarsi tali beni, passando per canali sicuri (impresa di
mantenimento o direzione)”.
L’affermazione,
lo si è dimostrato decine di volte, è palesemente falsa, poiché la
direzione rigetta sistematicamente le richieste di acquisto di libri,
riviste e fumetti. Tutto ciò avviene nonostante le pronunce dell’UDS
(Ufficio di Sorveglianza) e del TDS (Tribunale di Sorveglianza) di
Sassari, rispettivamente con le ordinanze n. 2015/5042 del 21-11-2015
e n. SIUS 201514-04-2016 (quest’ultima citata nell’ordinanza con
la quale il MDS (Magistrato di Sorveglianza) di Spoleto ha sollevato
sul punto la questione di legittimità costituzionale; ordinanza
pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale
n. 22 del 01-06-2016).
Prova
ne è il fatto che sono sub
judice
i seguenti reclami:
- 24-11-2015, rifiuto acquisto codice di procedura civile e fumetto;
- 19-01-2016, rifiuto acquisto testo universitario chiesto il 27-11-2015;
- 02-02-2016, rifiuto acquisto rivista “L’Espresso”;
- 29-02-2016, rifiuto acquisto abbonamento rivista “Ristretti orizzonti”;
- 08-03-2016, rifiuto acquisto rivista “L’Espresso”;
- 06-05-2016, rifiuto acquisto abbonamento rivista “Ristretti orizzonti”;
- 21-95-2016, rifiuto acquisto libri vari;
- 20-04-2016, rifiuto acquisto Kindle con vari e-book;
- 27-06-2016. rifiuto abbonamento rivista “Ristretti orizzonti”;
- 20-06-2016, rifiuto acquisto libro “La perturbanza (lettere dal 41bis)”.
A
questo punto non rimane che o disapplicare la circolare DAP citata o
sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art.
41bis O.P., nella parte in cui consente – secondo l’interpretazione
dominante della giurisprudenza di legittimità che costituisce
cosiddetto diritto
vivente
– all’amministrazione penitenziaria di vietare per i detenuti
41bis, l’ingresso di libri e riviste dall’esterno, per contrasto
con gli art. 3, 15,33, 34 e 117 comma 1 della Costituzione (in
relazione agli artt. 3 e 8 CEDU – Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo).
Sassari
1. Ottobre 2016
in fede Alessio Attanasio
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