lunedì 13 giugno 2016

pc 13 giugno - La prescrizione arma del padrone nei processi per morti sul lavoro e da lavoro

BASTA CON LA PRESCRIZIONI DEGLI OMICIDI COLPOSI SUL LAVORO

EGREGIO SIGNOR PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
EGREGI SIGNORI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL  SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMENTI E PROPOSTE SULLA PRESCRIZIONE DEI REATI

Medicina Democratica (nata a Milano nel 1976) e l’Associazione Italiana Esposti Amianto (nata a Casale Monferrato nel 1989), pur nella loro diversità statutaria e organizzativa, perseguono l’affermazione del diritto alla salute, la salvaguardia della salubrità ambientale, la lotta contro l’emarginazione sociale.
Queste associazioni si sono spesso rivolte agli organi giudiziari quando hanno constatato che la Costituzione e le leggi a difesa della salute venivano lese o non applicate. E ciò in particolare dagli anni 2000 in avanti avendo preso atto delle difficoltà della politica a rispondere alle richieste di diritti e di giustizia che venivano loro sottoposte.
In particolare esse hanno chiesto di essere riconosciute parti civili in procedimenti giudiziari che
hanno messo sotto accusa i vertici delle diverse realtà industriali dislocate sul nostro territorio nazionale, gli enti e le persone preposte alla salvaguardia della sanità pubblica. Nella quasi totalità dei casi la richiesta di costituzione di parte civile è stata accolta.
Il primo processo che ha visto la partecipazione attiva di Medicina Democratica è stato quello che riguardava il Petrolchimico di Porto Marghera iniziato il 13 marzo 1998; da allora a oggi ne sono seguiti molti altri (circa una trentina). E, oggi come ieri, il problema della prescrizione dei reati ci ha sempre accompagnato. Va sottolineato che MD e AIEA si costituiscono parte civile per ottenere giustizia e verità  e si mettono a fianco delle vittime (o dei loro eredi) che hanno molte difficoltà a intervenire nei processi per mancanza di conoscenze e di comprensione del complesso mondo dei tribunali. Costoro non comprendono (allo stesso modo della gran parte dei cittadini) perché chi ha subito un grave torto non possa ottenere giustizia anche dopo molto tempo dal verificarsi dell’evento: ma soprattutto non comprendono le ragioni per le quali l’inizio del processo di primo grado non sospenda la prescrizione del reato. Perché questo avviene? (o deve avvenire?).
Parliamo di un altro grande processo che abbiamo seguito dagli inizi davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) fino al giudizio finale davanti alla Corte di Cassazione, ovvero quello che ha riguardato l’Eternit di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli che si è concluso, come ormai noto a tutti, con la prescrizione del reato ancor prima dell’inizio del processo. Così il giudice della Prima sezione penale della Corte si è pronunciato il 19/11/14 2014: “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell’imputato Schmideiny Stephan (omissis) perché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado”. In primo grado (13 gennaio 2012) si trattava di 2.969 parti offese di cui 1.800 decedute con 6.300 parti civili. Tutto è stato cancellato: il procedimento davanti al GUP, la condanna davanti al Tribunale di Torino, la successiva condanna davanti alla Corte d’Appello con i conseguenti risarcimenti per le vittime, peraltro mai erogati dal magnate svizzero Stephan Schmidheny, nonostante la provvisoria esecuzione delle statuizioni di primo e secondo grado.
C’è stata una grande disapprovazione, non solo tra le vittime dirette,  i loro familiari e le associazioni, ma anche nell’opinione pubblica e in gran parte delle parti politiche. Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso posizione affermando esplicitamente che era necessario intervenire.
E’ iniziata la discussione in merito, ma per ora nulla è cambiato. A molti non è sfuggita l’affermazione del Procuratore Generale di Cassazione che si era pronunciato per la richiesta di prescrizione (senza rinvio) “La prescrizione non risponde a esigenze di giustizia ma ci sono momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte”.
Ma, da che parte va la COSTITUZIONE REPUBBLICANA?...
Ed è proprio questo concetto il nodo fondamentale che, ad avviso degli scriventi, ha impedito di arrivare a un superamento della prescrizione.  Non può esserci una contraddizione fra diritto e giustizia. Se così fosse (ma molti giuristi nel caso del processo Eternit hanno mostrato di essere di diverso avviso della Cassazione, pur sapendo che il suo giudizio è quello definitivo) è necessario ed evidente modificare le norme: il diritto serve per ottenere giustizia. Non ha alcun senso seguire un diritto che si pone in contrasto con la giustizia.
Per nostra esperienza, quasi sempre nei processi penali si ha a che fare con la prescrizione: essa è una spada di Damocle che incombe perennemente. OCCORRE ELIMINARLA.
Facciamo altri esempi:
PROCESSO TRICOM DI TEZZE SUL BRENTA, Tribunale di Bassano del Grappa, contro Garbossa e altri:  iniziato il 02/03/10, assoluzione in primo grado 11/08/11, condanna dalla Corte di Appello di Venezia, conferma dalla Corte di Cassazione 13/09/13 n. 37762 con prescrizione dei reati commessi nei confronti di Ceschi Roberto deceduto (carcinoma polmonare) il 10/10/10a Bassano del Grappa.
PROCESSO MARINA MILITARE 1, Tribunale di Padova, contro Bini e altri: iniziato il 10/07/08, con sentenza di assoluzione in primo grado il 19/11/11,  con prescrizione del reato in Appello (Venezia)  il 14/07/14 a danno di Giuseppe Calabrò deceduto (mesotelioma) il 03/02/02 a Padova  e  Giovanni Daglivo deceduto (mesotelioma) il 04/09/05.
PROCESSO FINCANTIERI DI PALERMO: sentenza in primo grado del 26/04/10 n. 2093, sentenza in Cassazione del 16/03/15 n. 11128, su 62 capi di imputazione, 18 prescrizioni a danno di: Amari Luigi (carcinoma polmonare) deceduto il 24/03/98, Baiamonti Giovanni (carcinoma polmonare) in vita, Bernardo Vincenzo (asbestosi) in vita, D’Angelo Rosolino (carcinoma polmonare) deceduto il 17/06/97, Fercarotta Lorenzo (asbestosi polmonare) in vita, Mantione Attilio (asbestosi polmonare) in vita, Minafò Vincenzo (asbestosi polmonare) in vita, Petti Pietro (mesotelioma pleurico) deceduto il 18/06/94, Vizzi Alfonso (asbestosi polmonare) in vita, Cusimano Domenico (asbestosi pleurica) in vita, Duecento Vincenzo (asbestosi polmonare) in vita, Mallia Mario (asbestosi polmonare) in vita, Massaro Ettore (asbestosi pleurica) in vita, Piazza Giuseppe (asbestosi polmonare) in vita, Riella Salvatore (asbestosi polmonare) in vita, Sampiero Paolo (asbestosi polmonare) in vita, Zambito Alfonso (asbestosi pleurica) in vita, Musso Benedetto Antonio (asbestosi polmonare) in vita.
PROCESSO MONTEDISON DI MANTOVA, contro Porta e altri, iniziato il 19/03/10, prescrizione a danno di Negri Francesco (tumore linfoemopoietico) deceduto il 23/06/1999 e di Bonfante Mario (carcinoma polmonare deceduto il 16/07/1999.
Anche i processi milanesi, recentemente conclusi  in primo grado o ancora pendenti, nei quali MD ed AIEA sono costituite parti civili, hanno scontato il peso della prescrizione: solo a titolo esemplificativo si ricorda che nel processo contro i vertici dell’Alfa Romeo, poi Fiat, stabilimento di Arese (MI) (attualmente in fase dibattimentale avanti la IX Sezione Penale del Tribunale di Milano) l’allora GUP, già in fase di udienza preliminare, aveva dichiarato prescritti numerosi omicidi colposi (decessi amianto correlati): in questo caso la prescrizione ha addirittura privato le rispettive famiglie del sacrosanto diritto di  veder celebrato il processo per la morte dei loro cari.
In occasione della requisitoria del Pubblico Ministero nel citato processo Petrolchimico di Mantova, avevamo emanato il seguente comunicato in data 20/05/14:
“BASTA CON LA PRESCRIZIONI DEGLI OMICIDI COLPOSI SUL LAVORO
Medicina Democratica e Associazione Italiana Esposti Amianto nel processo contro Montedison unitamente al Coordinamento delle associazioni degli ex esposti all’amianto e a tutte le sostanze tossiche e cancerogene rivolgono un appello alle forze democratiche e alle istituzioni per chiedere l’abolizione della prescrizione dei reati sul lavoro e nell’ambiente.
Eliminare la prescrizione per questi reati non solo significa fare più giustizia, ma ridurre le morti da lavoro e da insalubrità ambientale”.
A conclusione di questo documento, ci rifacciamo al precedente Comunicato sottolineando che ove non fosse possibile l’abolizione della prescrizione, questa dovrebbe essere sospesa a partire dal primo grado di giudizio, perché mantenerla nella sua formulazione attuale significa coprire gravi o gravissimi reati commessi da chi gode o ha goduto di posizioni di potere e di ricchezza.

Per Medicina Democratica e Associazione Italiana Esposti Amianto
Fulvio Aurora

Milano, 5 giugno 2016

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