mercoledì 1 ottobre 2014

pc 1 ottobre - Fim-Fiom-Uilm e padroni violano l'art.2-3-39 della Costituzione - Ricorso per Rsu alla Dalmine BG

Mentre in queste ore alla Tenaris Dalmine fim-fiom-uilm, come se niente fosse successo, hanno dato il via alle elezioni, impedendo di concerto con l'azienda la partecipazione della lista unitaria alternativa, Slai cobas/Cub, riportiamo stralci del ricorso d'urgenza presentato dallo Slai Cobas s.c. per sospendere le elezioni anti-democratiche dei delegati RSU alla Tenaris Dalmine, a cui i giudici del tribunale di Bergamo non hanno avuto il coraggio di rispondere sulla legittimità della richiesta posta, rimpallandosi la palla tra la sezione civile e del lavoro, e hanno rimandato la discussione al 22 ottobre, quando le elezioni sono il 29 settembre... Così facendo hanno di fatto avallato questa aperta violazione dei principi elementari sulla libertà di scelta del sindacato da parte dei lavoratori, hanno scelto da che parte stare con il fascismo sindacale e padronale. 
Ma questa è una battaglia che non viene impugnata nel modo corretto neanche dai sindacati di base, impegnati a trovare mediazioni al ribasso nell'illusione di poter continuare a coltivare i propri orticoli...

………TRIBUNALE DI BERGAMO   RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

OGGETTO: elezioni per la RSU in Tenaris – Dalmine del 29 settembre 2014 – richiesta di sospensione “inaudita altera parte” – nullità delle clausole dell’accordo interconfederale del 10.01.2014 relative alla partecipazione alle elezioni delle RSU – violazione degli artt. 14 e 19 dello Statuto dei Lavoratori nonché degli artt. 2 - 3 e 39 della Costituzione - CCNL: Metalmeccanici
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Recentissima Giurisprudenza di merito in materia di elezione delle RSU, in un analogo caso di esclusione in forza dell'accordo Interconfederale del 10-01-2014, ha recentemente accolto tale principio, osservando che quanto al profilo del periculum in mora, lo svolgimento delle operazioni elettorali, con esclusione della lista dei ricorrenti, comporterebbe un danno grave ed irreparabile, non suscettibile di diversa riparazione, precludendo a numerosi lavoratori una quanto mai ampia determinazione di voto (Cfr Tribunale di Ivrea – Ord. Dello 07-04-2014 – RG 1508/2014 – GU Dott. Salustri
…………….la Corte Costituzionale ha sostanzialmente affermato che una normativa che escluda in qualsivoglia modo dalla rappresentanza “un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo…viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.” ed in particolare:
Dall’art. 3 è vietata ogni “disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati”
Dall’art. 2 è vietato ogni “privilegio” o “discriminazione” sulla base “non già del rapporto con i lavoratori ….. bensì del rapporto con l'azienda”;
Dall’art. 39 è vietato ogni pattuizione tesa a “condizionare il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l'impresa” traducendosi ciò “per un verso, in una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati; mentre, per l'altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo ad excludendum”.
Ordunque alla luce delle osservazioni svolte, riletto con la lente dell'interpretazione costituzionalmente orientata della Corte, l'Art. 4 – della parte terza dell'accordo interconfederale, viola palesemente i principi indicati dalla Corte stessa.
In relazione all'art. 2 della Costituzione laddove limita i diritti dei lavoratori, garantiti dall'art. 14 dello Statuto.
In relazione all'art. 3, ove privando di fatto i lavoratori di eleggere i propri rappresentanti in seno all'azienda, ponendo limiti al sindacato che li rappresenta, impedisce l'espressione della pari dignità sociale.
In relazione all'art. 39, laddove impone al sindacato che intenda avvalersi della possibilità di proporre i propri candidati alle elezioni delle RSU all'interno dell'azienda, debba necessariamente aderire ad un accordo cui la stessa azienda rappresentata dalla Confindustria firmatari ha aderito.
Alla luce di quanto esposto appare palese la nullità dell'art.4 sezione terza dell'accordo interconfederale (da considerarsi alla stregua di un contratto di diritto comune) per una duplice ragione:
La prima è data dall'illiceità dei motivi e della causa posto il contrasto con gli artt. 2-3 e 39 della Carta Costituzionale, così come precisato alla luce dei criteri espressi dalla Corte con la sentenza n. 231/2013;
La seconda è data dal fatto che la clausola pattizia risulta palesemente volta ad eludere una norma imperativa e nella fattispecie il diasposto di cui al comma II° parte 3° dell'art. 19 L. 300/1970.
In conseguenza della nullità della clausola, posta alla base dell'esclusione della lista presentata da parte ricorrente si chiede la declaratoria di nullità della delibera assembleare della commissione elettorale del 22-09-2014, con conseguente ammissione della lista esclusa alle elezioni delle RSU di Tenaris Dalmine S.p.a…

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