venerdì 11 febbraio 2011

pc quotidiano 11 febbraio - Organizzazione politica Forza Nuova: anche la Cassazione conferma la sua natura fascista e nazista

Riportiamo l’articolo del sole 24 ore di oggi sulla sentenza, aggiungendo alcuni passi della sentenza stessa.

Ricordiamo che il Comune di Milano, nel novembre dell’anno scorso, ha affittato un locale a questa organizzazione nel centro città; anche in tante altre città questa organizzazione fascista apre sedi… i sindaci e gli amministratori di queste città, che spesso si riempiono la bocca di legalità, non possono non sapere e di fatto sostengono l’esistenza di questa organizzazione illegale; i sindaci e gli amministratori non possono non conoscere la Costituzione Italiana che tra le Disposizioni transitorie e finali al punto XII, recita, “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.”

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Il Sole24ore 11 febbraio 2011

DIFFAMAZIONE

Forza Nuova si può definire razzista e fascista

Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza 28 ottobre 2010-10 febbraio 2011 n. 4938

Dire che i valori di Forza nuova sono la violenza, il razzismo e l'antisemitismo si può.

La Corte di cassazione conferma l'assoluzione, dal reato di diffamazione, del giornalista del Corriere della sera Paolo Brogi e del direttore responsabile Paolo Mieli, querelati dal segretario di Forza Nuova Roberto Fiore. A scatenare le ire di Fiore era stato un articolo in cui la formazione di estrema destra veniva definita, dall'allora vice presidente della provincia di Roma Nando Simeone, portatrice di valori come la "xenofobia, il razzismo, la violenza e l'antisemitismo". Nell'articolo incriminato - scritto in occasione del corteo di Forza Nuova a piazza Mazzini a Roma - Simeone dichiarava non tollerabile che "a organizzazioni chiaramente fasciste" fossero concessi spazi politici e di espressione. Espressioni legittime secondo la cassazione che rientrano in un legittimo esercizio del diritto di critica politica. Altrettanto lecito, per gli ermellini, il comportamento del giornalista che, esercitando il suo diritto di cronaca, le ha riportate. I giudici ricordano, infatti, di aver riconosciuto l'esimente del diritto di critica storica e politica quando la stessa associazione era stata bollata come "neofascista e neonazista". Definizioni - conclude il collegio - che alla luce dei dati storici e dell'assetto normativo vigente durante il ventennio fascista , in particolare delle leggi razziali, non possono essere considerate lontane dalla verità.

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“… alla luce dei dati storici e dell’assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamene delle leggi razziali – r.d.n. 1728 del 1938 e relative leggi di attuazione – la qualità di fascista non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall’accostamento al nazismo, il che fornisce base di verità alle espressioni di critica […]. E, sempre in dimensione storica, qualifiche di xenofobia, razzismo, violenza ed antisemitismo attengono a principi o valori (o disvalori, a seconda della diversa angolazione prospettica), intimamente connaturati e strutturalmente coessenziali alla ideologia razzista e fascista.”

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