Dal blog tarantocontro - Le
motivazioni contenute nelle 21 pagine del Tribunale del Riesame sono
uno specchio di una Magistratura che si pone al servizio del profitto e
delle ragioni del capitale.
C'è
un intreccio tra burocratese, uso di statistiche, tecnicismo che dietro
un apparente oggettività in realtà mostrano come la giustizia in questo
sistema non può che essere alla fine di classe (della classe
padronale).
Le
vite degli operai sono dei numeri, rientrano in "calcoli matematici":
10 operai uccisi forse no, ma 1 può bilanciarsi con la più "vitale"
difesa del profitto capitalista.
Si passa dalla tragedia ad una drammatica farsa.
In cui si giudicano le probabilità di rischio per la vita degli operai in base ai logaritmi, che porterebbero alla conclusione che il "rischio per i lavoratori dell’altofomo 2 deve considerarsi assai ridotto". E che, se il rapporto "evento mortale/anni" aumenta, sarebbe solo colpa del lavoratore per "la posizione assunta dall’operatore, non preventivabile". Per cui - scrive il Tribunale - “Può dunque concludersi che nel prossimo anno – secondo la più
pessimistica previsione, quella cioè del Custode – il rischio per un
operatore presente a ridosso del foro di colata di essere interessato da
una fiammata (non necessariamente lesiva) è pari a 0,006...".
Quisquilie, pinzellacchere...! Ma soprattutto - dice il Tribunale - un
rischio ipotetico, non così importante se si confronta e si bilancia "con la certezza per Ilva S.p.a.
dall’anticipazione del fine vita dell’altoforno (al gennaio 2020 anziché a
fine 2023)... e gli ulteriori danni della perdita di quote di mercato e delle ampie ricadute occupazionali"
(su le ricadute occupazionali, mettiamo un velo pietoso visto che senza
alcuna fermata di altoforno già ci sono ampiamente state).
In
cui si fa un distinguo assurdo tra "adempimento delle prescrizione di
"valutazione del rischio" ed esiti di quell'adempimento, che sarebbe
oggetto di altro Giudicante; in cui si mette in evidenza le somme
versate dall'Ilva alla società Paul Wurth S.p.a.
In cui
si dice che i tempi per attuare le prescrizioni sono stati intesi
malamente dal precedente Giudice, in quanto i tempi fissati avrebbero
riguardato solo la progettazione, non l'esecuzione degli interventi.
"Ignoranti", quindi, chi invece pretendeva tempi più rapidi!
Tutto questo porta, in conclusione, a scrivere che i "rischi trascorsi, ad oggi sono inesistenti", che l'Ilva si è subordinata a tutte le prescrizioni della Magistratura - e la "dimostrazione" sarebbe che "dal 2015 ad oggi non è accaduto alcun infortunio"!! Della serie: ci dispiace, ma se i lavoratori volevano un'altra sentenza, qualche altro operaio doveva immolarsi...
Quindi - conclude il Tribunale del riesame - vengono accolte le richieste dell'Ilva;
ma per non ostacolare alcuna futura richiesta di proroga dei termini,
si scrive infine che i termini sono quelli proposti dalla stessa parte
richiedente, MA "salvo documentati casi di forza maggiore“.
Stralci dal lungo articolo di Gianmario Leone
LE RAGIONI DELL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI PROROGA DELLA FACOLTA’ D’USO DELL’ALTOFORNO N.2
Il Tribunale del Riesame non ha condiviso le valutazioni del Giudice monocratico Maccagnano.
Secondo il collegio giudicante, Maccagnano “non ha tenuto conto che il
termine da ultimo concesso ad Ilva è stato effettivamente sfruttato per
adempiere pienamente a quella valutazione del rischio (Prescrizione
n.1). Pertanto, “nel valutare l’istanza difensiva, occorreva mettere in
risalto che
il suddetto elemento era stato acquisito e doveva
conseguentemente essergli attribuita altrettanta valenza, ma di segno
contrario, molto utile cioè, se non ancora autosufficiente, per
l’accoglimento delle richieste di Ilva”.
Più in generale, secondo
il Riesame “nell’ordinanza impugnata mancano i riferimenti alla
relazione tecnica del Custode del 5.12.2019, nonostante fosse stato il
medesimo Giudice a sollecitarla prima di decidere“.
Il
Riesame evidenzia come bene abbia fatto il custode giudiziario Barbara
Valenzano a distingure l’adempimento della prescrizione (di cui dava
atto nella sua relazione) ed il proprio giudizio sui risultati della
medesima analisi del rischio (su quali esprimeva alcune riserve,
auspicandone una revisione). Fattore non di poco conto: perché per il
Riesame “l’adempimento delle prescrizioni originariamente dettate dal
Custode rappresenta la condizione per ottenere il dissequestro
dell’altoforno; diversamente le valutazioni del medesimo organo
ausiliario sugli esiti, soddisfacenti o meno, di quegli adempimenti
devono essere prese in considerazione dal Giudice della cautela, unitamente però a tutte le altre valutazioni tecniche (anche di segno contrario) riversate in atti”.
Come
vedremo in seguito, la disputa tra le società consulenti di Ilva in AS
(ovvero la RSM e la R.i.n.a. spa) e il custode giudiziario sull’analisi
di rischio, verte soprattutto su un calcolo matematico in base al quale un evento come quello del giugno 2015 possa ripetersi nell’arco di tot anni.
Inoltre la sollecitazione rivolta ad Ilva per la revisione dell’analisi del rischio non è rimasta inascoltata:
Ilva in AS “ha parzialmente attuato la prescrizione n.5 (relativa
all’aggiomamento delle pratiche operative), prima completamente
inottemperata”. Inoltre le prescrizioni n.4 e 5, entrambe allo stato
“parzialmente attuate” ed entrambe attinenti alle pratiche operative
dettate agli operatori dell’altofomo n.2, rientrano nei compiti non di
Ilva ma di Arcelor Mittal (che) ha “comunque dato impulso
all’implementazione di specifiche procedure di sicurezza avendo
aggiornato ed emesso nuove pratiche operative per una regolamentazione
delle attività sul campo di colata, sulla scorta di quanto rappresentato
dal Custode giudiziario il 13 novembre 2019”, dunque in epoca
recentissima.
Infine Ilva ha commissionato a Rina S.p.a. una
consulenza tecnica depositata in data 12.11.2019 secondo la quale la
nuova analisi del rischio comporta la conferma delle pratiche operative
esistenti, già aggiornate dopo l’infortunio mortale. In particolare a
pag.6 della consulenza si evidenzia che il punto 2 della pratica
operativa già contiene la seguente fondamentale istruzione: “assicurarsi
che lungo la direttrice del [oro di colata non ci sia personale e/o
materiali e/o mezzi”. Altre pratiche operative ancora relative
all’altoforno 2 hanno comunque epoca di aggiornamento recentissima, tra
l’agosto 2016 ed l’ottobre 2019.
Per questo il Riesame afferma
che “altri elementi soprvvenuti, ulteriori rispetto all’adempimento
della prescrizione n.1 ed al parziale adempimento della prescrizione
n.5, hanno riscontrato la fattiva e “concreta volontà” di Ilva (su cui
si confidava nel provvedimento dell’appello cautelare) di adempiere nel
più breve tempo possibile alle prescrizioni residue“.
Come l’aver
commissionato il progetto ed aver ordinato la realizzazione (pagando
circa un terzo del costo) delle opere necessarie per la completa
automazione delle operazioni del foro di colata. Sin dalla data del
13.9.2019 (finanche prima dell’ordinanza dell’appello cautelare) Ilva ha commissionato al prezzo di 208.900 euro a Paul Wurth S.p.a. le
attività di ispezione presso l’altoforno n.2 e di “completamento della
ingegneria concettuale” per l’installazione delle opere automatiche di
caricamento della massa a tappare, di caricamento fioretti ed aste con
nuova macchina a forare, di prelievo di campioni di ghisa.
In
data 20.11.2019 Ilva ha poi versato 3.573.075 euro in favore del
medesimo fornitore, pari al 25% della somma di 11.715.000 euro prevista
per la fornitura e per il collaudo delle suddette opere di automazione.
La disputa sui logaritmi e l’errata interpretazione del giudice Maccagnano
oltre
a tutto ciò alla base della questione vi sarebbe, per il Riesame, un
non corretta valutazione da parte del giudice Maccagnano della
consulenza di parte, redatta da RMS in data 12.11.2019. Che
consisterebbe nel “non aver contrapposto alla stessa una perizia
alternativa, oltre al non aver argomentato l’erroneità dei calcoli di
RMS”. Questo avrebbe portato il giudice ad una “non corretta
interpretazione delle nozioni di “frequenza”, “probabilità”, “alta
possibilità” delle sequenze incidentali prese in esame, con i logaritmi
associati a quelle nozioni, con l’effetto di sopravvalutare il rischio
della marcia dell’altoforno 2, la cui esatta dimensione poteva essere
colta solo in termini matematici, riferiti appunto alla probabilità di verificazione di analoghi incidenti sul lavoro nel tempo a venire”.
Alla luce della “migliore scienza ed esperienza del momento storico” in cui si scrive, il rischio per i lavoratori dell’altoforno 2 deve considerarsi assai ridotto.
I
consulenti RMS di Ilva hanno quantificato in 6 eventi x10-4 anni (si
legga “sei per dieci alla meno quattro”, ossia sei eventi in 10.000
anni) il rischio che, in presenza di un operatore, si verifichi
nell’altofomo n.2 una fiammata analoga a quella che uccise Alessandro
Morricella (top event 7.7.1), precisando che le conseguenze varierebbero
in funzione della posizione assunta dall’operatore, non preventivabile
(il calcolo è dunque “affitto da ignoranza”). Vale a dire che i suddetti
sei eventi in 10.000 anni potrebbero anche risultare completamente
inoffensivi ove l’operatore non stazioni nella ridottissima area
(meno di un mq) ove la temperatura raggiunge i 700 gradi (area comunque
interdetta dalle vigenti pratiche operative), oppure ove si trovi -pur
privo di d.p.i.- nell’area ove la temperatura è di 50 gradi, oppure si
trovi nelle aree di temperatura intermedia ma indossi i d.p.i.
Il
Custode Barbara Valenzano invece ha stimato in 6×10-3 (ossia 6 eventi
in 1000 anni) l’analogo rischio... La stessa Valenzano ha però convenuto
“in ordine al fatto che la fiammata in questione avrebbe anche potuto
risultare completamente inoffensiva per l’operatore ivi presente, a
seconda della posizione assunta, dell’utilizzo dei d.p.i. e del rispetto
delle pratiche operative“.
“Può dunque concludersi che nel prossimo anno – secondo la più pessimistica previsione, quella cioè del Custode –
il rischio per un operatore presente a ridosso del foro di colata di
essere interessato da una fiammata (non necessariamente lesiva) è pari a
0,006...
Il bilanciamento tra la prima cifra
(rischio pari a 0,006 nel prossimo anno) e quella derivante con certezza
per Ilva S.p.a. dall’anticipazione del fine vita dell’altoforno (al
gennaio 2020 anziché a fine 2023), cui sommare gli ulteriori danni della perdita di quote di mercato e delle ampie ricadute occupazionali, “può dunque risolversi, allo stato degli atti, in termini favorevoli all’accoglimento dell’istanza di proroga della
facoltà d’uso dell’altoforno n.2” secondo il Riesame. Che specifica
come “ciò non implica la subordinazione dell’integrità dei lavoratori
all’interesse aziendale, ma anzi riconosce alla vita umana un valore
superiore di cento volte rispetto alla produzione annuale di Ilva a.s., come può evincersi dal raffronto dei termini matematici innanzi illustrati“.
Il richiamo alle pronunce della Corte Costituzionale
L’intera
sentenza della Corte Costituzionale del 2018 n.58, pronunciata proprio
in riferimento al sequestro seguito alla morte di Alessandro Morricella,
“muove costantemente dal presupposto che la sicurezza sul lavoro sia un
interesse bilanciabile (purchè in modo ragionevole) con quello alla produzione industriale“.
Può
dunque concludersi “(argomentando “a contrario ”rispetto alla pronuncia
di incostituzionalità appena citata) che ove il Giudice non rimetta ad
Ilva la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza
dell’altoforno, ove affidi tale definizione ad autorità pubbliche (nel
caso di specie, il giudicato cautelare rinvia alle prescrizioni dettate
dalla Procura), ove imponga tempestività nell’adempimento (riconoscendo
solo termini strettamente necessari) e definisca con precisione quali
misure debbano essere adottate (l’automazione delle operazioni del campo
di colata), stia operando un ragionevole bilanciamento di interessi
confliggenti”.
Le tempistiche per attuare tutte le prescrizioni
Ritenuto
dunque di prorogare la facoltà d’uso, occorre stabilire l’entità della
proroga, tenuto conto che – come osserva il Giudice monocratico – il
giudicato cautelare aveva ritenuto di protrarla di soli 84 giorni.
Al riguardo il Collegio rileva “inconfutabili dati tecnici” sopravvenuti tra i mesi di settembre e dicembre.
“Il
termine di tre mesi per adempiere alla completa automazione delle
operazioni da compiersi a ridosso del campo di colata dell’altoforno non
è sufficiente” secondo la stima tecnica del fornitore dei macchinari
Paul Wurth S.p.a. risalente all’l 1.11.2019.
Siffatta tempistica,
oltre a non essere contraddetta da alcuna altra risultanza né
argomentazione, appare attendibile per due ordine di ragioni secondo il
Riesame. “Innanzitutto è chiaro che Ilva ha interesse al dissequestro
dunque a ridurre i tempi di adempimento delle residue prescrizioni,
sicchè non può essere sospettata di avere concertato col fornitore una
dilazione dei tempi. In secondo luogo – e questo è l’assorbente
dato, sopravvenuto anche all’ordinanza impugnata – il Custode
giudiziario nella relazione del 15.12.2019 ha riconosciuto che tali sono
i tempi tecnici necessari, affermando soltanto, oltretutto in termini
ipotetici, che essi appaiono “leggermente sovrastimati”, senza ulteriori
specificazioni“.
Deve ritenersi “che le prescrizioni originarie
della Procura nella parte in cui dividevano le opere di adeguamento in
due fasce, quella destinata a scadere dopo 84 giorni e quella dopo 54
giorni, non trattavano della effettiva realizzazione dell’automazione ma solo della sua progettazione“.
Discende che “l’emissione di fattura da parte di Paul Wurt S.p.a. per le opere in questione, sottintendendo il progetto di cosa si stia vendendo ad Ilva, vale quale prova dell’adempimento della prescrizione relativa alla progettazione delle opere di automazione“.
Le conclusioni del Riesame
Infine,
il Collegio del Riesame osserva quanto segue. Il giudice Maccagnano
imponendo lo spegnimento dell’altoforno 2 il 14 dicembre, “presenta una
viziata deducazione dalla valorizzazione di rischi trascorsi, che ad oggi sono inesistenti e non devono pesare sull’attuale giudizio di bilanciamento”.
Inoltre “non considera che dal 2015 ad oggi sia accaduto alcun ìnfortunio e che la produzione del sito è stata consentita la produzione di un ente che ex DL n. 207 del 2012 è “di importanza strategica nazionale” e che – come già rilevato nel precedente incidente cautelare – non deve scontare in questa sede il disastro ambientale per cui è imputato in altre procedure“.
Finisce
altresi per sortire l’effetto paradossale di dichiarare lo spegnimento
di quello tra i tre altoforni attivi che ha subito il più intenso
processo di messa in sicurezza e di vanificare -proprio a ridosso del
raggiungimento del risultato- l’impegno per la messa in sicurezza
dell’altofomo sinora profuso da Ilva in A.S.
Secondo il Riesame
inoltre “il limite temporale per attuare le prescrizioni esiste ma deve
essere ricercato nell’analisi del caso concreto, dunque aggiornando il
giudizio alla documentata progressiva riduzione del rischio ed
all’altrettanto documentata irriducibile tempistica dell’automazione
delle operazioni inerenti il foro di colata (la quale, come detto,
esorbita dal fascio delle scadenze originarie).
Per il Riesame
quindi non si tratta di concedere “indulgenti protrazioni della facoltà
d’uso dell’altofomo 2, quanto piuttosto dell’avanzato processo di
“resa senza condizioni” di Ilva rispetto alle pretese cautelari della
Procura, la quale – non a caso – ha espresso per due volte parere
favorevole alla protrazione della facoltà anzidetta“.
“occorre
dunque riconoscere ad Ilva in a.s. i termini richiesti – il cui dies a
quo deve essere fissato in data già trascorsa, ossia al 19.11.2019,
momento dell’ordine Ilva n.722- per portare a compimento la completa
automazione delle operazioni del foro di colata, come da relazione
tecnica di Paul Wurth S.p.a. dell’l 1.11.2019, ossia: 9 mesi per il
caricatore automatico della massa a tappare nella mat; 10 mesi per il
campionatore automatico della ghisa; 14 mesi per il caricatore delle
aste della maf e sostituzione della maf“.
Tali “termini dovranno essere rispettati rigorosamente, anche perché proposti dalla stessa parte richiedente, salvo documentati casi di forza maggiore“.
Pertanto il Riesame “accoglie l’appello nell’interesse di Ilva S.p.a. in A.S. concedendo
all’appellante la facoltà d’uso dell’altoforno 2 subordinata
all’adempimento delle residue prescrizioni“., in tutto o in parte non
attuate.
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