una sentenza tutta politica, basata sulla posizione della polizia
No Tav, i giudici: "Niente attenuanti, azioni violente senza il consenso della collettività"
Le motivazioni della Corte d'Appello per le 38 condanne nel
maxiprocesso: la difesa aveva chiesto di considerare "i motivi di particolare
valore morale e sociale"
I valori espressi dai No Tav non
sono "avvertiti come tali dalla maggioranza della collettività". E' quanto
scrive la Corte d'appello di Torino nelle motivazioni del maxiprocesso
terminato lo scorso novembre con 38 condanne. I giudici hanno respinto in questo
modo la richiesta delle difese di applicare agli imputati la speciale attenuante
di "avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale".
"Con
il rispetto dovuto in ogni sistema democratico alle altrui idee politiche - è
scritto - non può ritenersi assurga a integrare i presupposti di questa
attenuante la lotta contro un'opera ferroviaria transnazionale". L'attenuante,
aggiungono i magistrati, "non può essere scomodata per fatti di questo tipo
perché è stata concepita per rimodulare le responsabilità a fronte di azioni
commesse per la tutela di valori avvertiti come tali dalla maggioranza della
collettività e intorno ai quali ci sia un generale consenso. Consenso che, nella
specie, non esiste". La Corte osserva inoltre che non è corretto ritenere che
l'opinione di chi è disposto "a manifestare con ogni mezzo anche violento" debba
prevalere "rispetto all'opinione della maggioranza silenziosa".
In occasione dello sgombero del
presidio dei No Tav alla Maddalena di Chiomonte, dove oggi sorge il cantiere per
il tunnel preliminare della ferrovia Torino-Lione, "il comportamento delle forze
di polizia è stato pacato, misurato e in linea con le direttive contenute nei
provvedimenti dei vertici degli uffici e degli ordini dati sul campo" scrive
inoltre la Corte d'appello di Torino. Lo sgombero avvenne il 27 giugno 2011. Le
operazioni durarono alcune ore. Le forze dell'ordine lanciarono verso l'area
occupata dai presidianti una grande quantità di lacrimogeni. I difensori degli
imputati hanno definito "illegittima" l'azione, ma i giudici si sono detti di
parere diverso: i lacrimogeni furono successivi al getto di pietre e di oggetti
da parte dei No Tav. Inoltre le forze dell'ordine dimostrarono una "volontà
dialogica" con i manifestanti, cosa che fuga "ogni dubbio circa il desiderio di
prevaricare".
"Con il rispetto dovuto in ogni sistema democratico alle altrui idee politiche - è scritto - non può ritenersi assurga a integrare i presupposti di questa attenuante la lotta contro un'opera ferroviaria transnazionale". L'attenuante, aggiungono i magistrati, "non può essere scomodata per fatti di questo tipo perché è stata concepita per rimodulare le responsabilità a fronte di azioni commesse per la tutela di valori avvertiti come tali dalla maggioranza della collettività e intorno ai quali ci sia un generale consenso. Consenso che, nella specie, non esiste". La Corte osserva inoltre che non è corretto ritenere che l'opinione di chi è disposto "a manifestare con ogni mezzo anche violento" debba prevalere "rispetto all'opinione della maggioranza silenziosa".
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