Nel Consiglio dei Ministri del 21/06/13 è stato varato il Decreto Legge n.69
"Disposizioni urgenti" per il rilancio dell'economia, il cosiddetto "Decreto
del fare".
Il Decreto contiene agli articoli 32 e 25 (riportati nel seguito)
"semplificazioni" alla normativa relativa alla tutela della salute e della
sicurezza (soprattutto al D.Lgs.81/08), che vanno a ridurre ulteriormente le
garanzie per i lavoratori.
Le "semplificazioni" previste dal Decreto Legge sono sostanzialmente le
stesse già ipotizzate nel Disegno di Legge "semplificazioni".
Analizzo nel seguito, tra le modifiche proposte, quelle (la maggior parte)
che hanno un impatto negativo.
ELIMINAZIONE DEL DUVRI PER "ATTIVITA' A BASSO RISCHIO" E PER "LAVORI BREVI"
L'articolo 32, comma 1, lettera a) del Decreto prevede l'eliminazione
dell'obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze) da parte del datore di lavoro committente per le
attività in appalto, nel caso di "settori di attività a basso rischio
infortunistico" (da definire con successivo Decreto Ministeriale), da
sostituire con la nomina di "un proprio incaricato, in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto,
nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di
lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento".
In attesa di sapere quali siano i "settori di attività basso rischio
infortunistico" metto in evidenza che la gestione delle interferenze tra
ditte appaltanti e appaltate tramite un "supervisore" anziché tramite un
documento formale (a firma del datore di lavoro o di un dirigente)
comporterà:
- una minore efficacia nella definizione delle misure di prevenzione
e protezione, lasciate alla libera interpretazione del supervisore, anziché
a una rigorosa valutazione dei rischi;
- uno scarico di responsabilità dal datore di lavoro committente (che
non dovrà più redigere e firmare nessun DUVRI) al supervisore che si troverà
l'unico responsabile della gestione dei rischi da interferenze;
- l'impossibilità per il supervisore (per motivi legati alla sua
presenza nel tempo e nello spazio) di eseguire un assiduo e costante
controllo delle attività appaltate.
Giova anche mettere in evidenza ricordare che non necessariamente le
interferenze tra attività a basso rischio comportano automaticamente un
basso livello di rischio complessivo.
Inoltre in una realtà lavorativa come quella italiana in cui praticamente
tutte le attività lavorative prevedono miriadi di appalti e subappalti con
la presenza contemporanea di decine di ditte nei medesimi luoghi di lavoro
sarà comunque probabile la contemporanea presenza di attività a "basso
rischio" e di attività ad alto rischio eseguite da ditte diverse, in assenza
di un documento formale per valutare i rischi da interferenze.
Sempre l'articolo 32, comma 1, lettera a) del Decreto prevede la possibilità
di non redigere il DUVRI per attività appaltate "la cui durata non sia a
superiore ai dieci uomini-giorno", innalzando il limite attuale di due
giorni ed eliminando così per una enorme mole di attività in appalto ogni
controllo sul coordinamento tra le ditte, senza considerare che non è la
durata temporale del lavoro appaltato che richiede una valutazione dei
rischi da interferenze, ma la gravità dei rischi da interferenze stessi.
ELIMINAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER "ATTIVITA' A BASSO
RISCHIO"
L'articolo 32, comma 1, lettera b) del Decreto introduce nuovamente la
possibilità di autocertificare (cioè di fatto non eseguire!) la valutazione
dei rischi (ricordo che tale possibilità con l'attuale D.Lgs.81/08 è
decaduta a partire dal 1 giugno 2013) per tutte le aziende,
indipendentemente dal numero di lavoratori, nel caso di "settori di attività
a basso rischio infortunistico" (da definire con successivo Decreto
Ministeriale).
Anche in tal caso, in attesa di sapere quale siano i "settori di attività a
basso rischio infortunistico", va osservato che qualunque azienda comporta
dei rischi. Anche il semplice lavoro d'ufficio può comportare rischi per la
salute (stress, fattori posturali, ecc.) e per la sicurezza (rischi da
impianti elettrici, rischi in caso di emergenza, tipo terremoto).
Permettere alle aziende di non elaborare il documento di valutazione dei
rischi solo in base al livello di rischio (sempre con il ragionevole dubbio
che tale livello sia comunque alto), è contrario alla "ratio" della attuale
normativa che vede nel documento di valutazione del rischio uno strumento
operativo di miglioramento delle condizioni di lavoro, fino a tendere
all'assenza di rischio.
ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA' DA PARTE DELL'ORGANO DI VIGILANZA DI
RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER NUOVI LUOGHI DI LAVORO.
L'articolo 32, comma 1, lettera e) del Decreto modifica l'articolo 67 del
D.Lgs.81/08 relativo alla notifiche all'organo di vigilanza competente per
territorio in caso di costruzione e di realizzazione nuovi di edifici da
adibire a lavorazioni industriali, eliminando la facoltà per l'organo di
vigilanza di "chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in
relazione ai dati notificati", elimina così ogni potere di controllo
dell'organo stesso in merito all'adeguatezza delle nuove costruzioni. In tal
modo la notifica fatta dal datore di lavoro diventa un mero adempimento
formale, senza che l'organo di vigilanza possa opporsi a locali di lavoro
non conformi alla normativa vigente.
ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA "DIRETTIVA CANTIERI" PER "LAVORI
BREVI".
L'articolo 32, comma 1, lettera g) del Decreto aumenta i casi di non
applicabilità del Titolo IV del D.Lgs.81/08 relativo alle "Misure per la
salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" (recepimento della
Direttiva Cantieri 92/57/CE), escludendo dalle procedure da applicare ai
cantieri anche i "piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai
dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle
infrastrutture per servizi".
Anche in questo caso si permette il mancato adempimento di obblighi di
tutela della sicurezza solo sulla base della durata dei lavori, senza
considerare il loro reale pericolo (si pensi ad esempio alla manutenzione di
infrastrutture quali viadotti o gallerie, potenziali fonti di gravissimi
pericoli, indipendentemente dalla loro durata).
SNATURAMENTO DEL PIANI OPERATIVO DI SICUREZZA E DEI PIANI DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO PER I CANTIERI.
L'articolo 32, comma 1, lettera g) del Decreto prevede per i cantieri
temporanei e mobili la "semplificazione", cioè di fatto la riduzione a meri
atti formali, dei contenuti del piano operativo di sicurezza (POS), del
piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera.
Ricordo che tali documenti sono alla base della gestione in sicurezza di
qualunque cantiere e la loro complessità è in funzione dei rischi presenti
in cantiere, sia per le singole aziende (POS), sia per i rischi di
interferenze tra ditte diverse (PSC).
Il PSC è il documento redatto dal committente che deve specificare in
maniera dettagliata i rischi esistenti nei cantieri derivanti da
interferenze tra le ditte presenti e definire le misure tecniche e
organizzative per eliminare o ridurre i rischi derivanti da tali
interferenze.
Il POS è invece il documento che tutte le ditte appaltate e subappaltate
devono redigere per ogni cantiere, recependo i contenuti del PSC, per
definire le misure di prevenzione e protezione delle singole ditte.
Il fascicolo dell'opera è il documento che contiene tutte quelle
informazioni relative a un'opera edile (caratteristiche strutturali e
impiantistiche, dotazioni di sicurezza, rischi specifici dei luoghi di
lavoro) e che la deve accompagnare per tutta la sua vita, utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori nella fase successiva alla completamento dell'opera stessa (ad
esempio per interventi di manutenzione)
Semplificare tali documenti significa aumentare la superficialità della loro
redazione, rendendoli di fatto solo documenti formali e non sostanziali, e
aumentando così il rischio di infortuni in un settore, quello delle
costruzioni, che conta oggi la maggioranza degli infortuni mortali o
invalidanti.
DERESPONSABILIZZAZIONE DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA
L'articolo 32, comma 1, lettere i), l), m), n) del Decreto prevede consente
di eseguire le notifiche previste dal D.Lgs.81/08 nei seguenti casi:
- superamento dei valori limite di esposizione professionale ad
agenti chimici, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e
protezione adottate;
- eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e le
misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose;
- inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto (manutenzione, rimozione dell'amianto o dei
materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi
rifiuti, bonifica delle aree interessate);
- incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un
agente biologico pericoloso, cause che li hanno determinati e misure da
adottare;
anche "in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro".
In questo modo, con la scusa di semplificare le notifiche, si riduce la
responsabilità diretta del datore di lavoro relativamente alla notifica, sia
consentendo una non meglio precisata "via telematica" che non ha certo le
garanzie di ufficialità di una raccomandata o di un fax, sia permettendo la
notifica stessa non direttamente a nome del datore di lavoro, ma attraverso
organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Non è poi chiaro cosa succederà in caso di omessa notifica, la cui
responsabilità dovrebbe rimanere a carico del datore di lavoro.
E' ipotizzabile che questa modifica permetterà uno "scaricabarile" di
responsabilità con il conseguente allungamento dei procedimenti penali, fino
alla prescrizione del reato stesso.
ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI ALLE AUTORITA' DI
PUBBLICA SICUREZZA. L'articolo 32, comma 6, lettera a) del Decreto prevede
l'abrogazione dell'articolo 54 del D.P.R.1124/65 ("Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali") e di conseguenza l'obbligo per il
datore di lavoro di "nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità
locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per
conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni".
Praticamente gli infortuni potranno essere comunicati solo all'INAIL. In
questo modo si toglie all'autorità di pubblica sicurezza ogni informazione e
controllo su eventi infortunistici (anche mortali) che hanno invece evidente
rilevanza penale.
ELIMINAZIONE DELLE COMPETENZE DELLA DIREZIONE DEL LAVORO
IN CASO DI INFORTUNI.
Inoltre l'articolo 32, comma 6, lettera b) del Decreto sostituisce l'
articolo 56 del D.P.R.1124/65, stravolgendolo completamente ed eliminando
completamente l'obbligo per l'autorità di pubblica sicurezza di rimettere,
per ogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità superiore ai
trenta giorni, un esemplare della denuncia alla Direzione Territoriale del
Lavoro nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio, così come l'obbligo
per la Direzione stessa di avviare un'inchiesta sull'infortunio, nella quale
tra l'altro accertare "le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la
causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di
misure di igiene e di prevenzione".
Si toglie così alla Direzione del Lavoro ogni informazione relativa a
infortuni gravi e con rilevanza penale e la possibilità di avviare inchieste
relativi agli infortuni stessi.
Inoltre modificando in tal modo l'articolo 56 del D.P.R.1124/65 viene meno
anche la facoltà per l'infortunato o i suoi superstiti di domandare
direttamente alla Direzione del Lavoro Pretore che sia eseguita l'inchiesta
per gli infortuni per i quali l'inchiesta non sia stata eseguita.
RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORO "BREVI"
L'articolo 35 del Decreto propone una "semplificazione", cioè una riduzione,
degli adempimenti relativi alla informazione e formazione e alla
sorveglianza sanitaria "applicabili alle prestazioni che implicano una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a
cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento", tenendo però
conto "mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o
da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare
in corso".
L'idea è quella che se un lavoratore che esegue lavorazioni di breve durata
ha già svolto formazione e sorveglianza sanitaria presso un altro datore di
lavoro nel corso dell'anno, ne possa essere esonerato.
Innanzitutto lascia perplessi che la formazione e la sorveglianza sanitaria
pregresse vengano verificate "mediante idonee attestazioni".
Di cosa si
tratta di autocertificazioni del datore di lavoro? Sappiamo bene che valore
abbiano le autocertificazioni...
In ogni caso la formazione e la sorveglianza sanitaria non possono che
essere specifiche della attività lavorativa svolta e quindi dal relativo
profilo di rischio e non possono essere "barattate" da altre relative ad
altri fattori di rischio.
Ad esempio un lavoratore che ha lavorato in un settore in cui il fattore di
rischio è l'utilizzo di videoterminali, sarà stato formato e visitato in
funzione di tale fattore di rischio. Ma se successivamente di trova a
lavorare esposto ad altri fattori di rischio (movimentazione dei carichi,
rischio chimico, ecc.), non sarà "coperto" dalla formazione e sorveglianza
sanitaria precedentemente svolta.
CONCLUSIONI.
E' incomprensibile e inaccettabile che si voglia semplificare una legge
dello stato sulla tutela di salute e sicurezza, quando già ora tale legge si
dimostra, almeno in parte, insufficiente a garantire tale tutela.
E' incomprensibile e inaccettabile che in un paese che conta un numero
elevatissimo di morti sul lavoro (quattro al giorno), di infortuni e di
malattie professionali e che è tra i primi in Europa per fenomeno
infortunistico, si debbano fare ulteriori sconti sugli obblighi per la
tutela dei lavoratori.
Si conferma (anche se non ce n'era bisogno) che cambiano i governi, ma la
sostanza rimane la stessa.
Da mettere in evidenza l'attacco "bipartisan" alla tutela dei lavoratori, ma
mentre questo attacco non stupisce da parte del governo PD/PDL, quello che
lascia sgomento è l'assoluto silenzio (e quindi tacito consenso) da parte
della cosiddetta opposizione (SEL, M5S) e di CGIL, CISL e UIL, a
testimonianza di quale sia il loro reale interesse nei confronti dei
lavoratori.
Nel nome della semplificazione per le aziende e della riduzione dei costi,
si sacrificano i diritti alla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, in un paese in cui i livelli di tutela sono già ridotti
all'osso.
Marco Spezia
Nessun commento:
Posta un commento