giovedì 21 maggio 2026

pc 21 maggio - La Cassazione smonta il Decreto sicurezza

da ORE12/Controinformazione rossoperaia del 20.05.26


È arrivata l'ennesima batosta per il Decreto Sicurezza del Governo Meloni. Non è arrivata da un collettivo antagonista, da Amnesty International o da qualche assemblea universitaria occupata, la demolizione più dura del cosiddetto Decreto Sicurezza del Governo Meloni è arrivata dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, cioè da uno degli organismi tecnici più autorevoli dell'ordinamento giudiziario italiano.

In una relazione di 129 pagine i magistrati hanno messo in fila dubbi di costituzionalità, forzature procedurali e rischi sistemici per i diritti fondamentali e le libertà pubbliche. Un testo che pur non essendo vincolante rappresenta una guida interpretativa rilevantissima per magistrati e avvocati e, soprattutto, rappresenta una sonora smentita alla retorica governativa sulla sicurezza democratica.

La critica più pesante riguarda il metodo. Il Governo, infatti, per approvare il secondo Decreto Sicurezza, ha trasformato in decreto legge un disegno di legge che aveva già quasi completato l'iter parlamentare. In altre parole, non c'era alcuna vera urgenza.

La Cassazione sottolinea, infatti, che il testo era già pronto per il passaggio finale al Senato e che il ricorso alla decretazione d'Urgenza appariva difficilmente giustificabile.

Il Governo, quindi, ha aggirato il Parlamento pur non avendo reale necessità. Certo, qui emerge un tratto strutturale della politica italiana contemporanea perché l'emergenza è considerata una tecnica ordinaria di Governo, quindi si governa per Decreti, per accelerazioni, per commissariamenti continui della discussione democratica.

Quindi, in nome della necessità, della stabilità e della sicurezza, il Parlamento resta formalmente in piedi, ma sempre più simile a un teatro di ratifica.

Il Massimario parla apertamente di un “ricorso accentuato allo strumento penale” e richiama le critiche di costituzionalisti, penalisti, ONU e OSCE, non esattamente quindi un gruppo di militanti col passamontagna.

Le norme del decreto vengono definite “eterogenee”, “confuse”, accomunate soprattutto da una logica repressiva.

Terrorismo, carceri, manifestazioni, migranti, canape, tutto impastato dentro un unico contenitore emergenziale. È il vero trucco della politica securitaria fondere fenomeni diversi dentro una percezione generalizzata di pericolo, così ogni conflitto sociale può essere trattato come questione d'ordine pubblico e ogni dissenso potenzialmente reinterpretato come minaccia alla stabilità dello Stato.

Particolarmente inquietanti risultano le norme sulle manifestazioni pubbliche. La Cassazione richiama “l'ampia discrezionalità assicurata al questore” e il rischio che il giudizio di pericolosità si trasformi in arbitrio, d'altronde noi avevamo parlato di Stato di Polizia in piena regola. Una formula giuridica elegante per dire una cosa piuttosto semplice: si rischia di punire persone non per ciò che fanno ma per ciò che potrebbero rappresentare simbolicamente.

Ed è qui che il decreto mostra il vero volto politico. Non si tratta soltanto di sicurezza, si tratta di controllo preventivo del conflitto sociale in una fase storica attraversata da crisi economica, impoverimento, guerra permanente e crescente tensione politica.

L'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione però non ha analizzato soltanto l'ultimo decreto sicurezza ma tutta la normativa del decreto di sicurezza, quindi anche la prima. E per esempio, l'articolo più emblematico del primo decreto sicurezza che è stato analizzato è quello che introduce il reato di rivolta carceraria punendo perfino la resistenza passiva.

In questo caso la Cassazione parla di una novità senza precedenti e avverte che si rischia di scivolare verso un diritto penale d'autore che vuol dire che non conta più soltanto ciò che fai ma ciò che sei percepito come possibile elemento disturbante dell'ordine. È una trasformazione culturale enorme perché il diritto penale nasce - teoricamente - per punire i fatti cioè il diritto del fatto ma non degli atteggiamenti o delle posture sociali qui invece si apre uno spazio ambiguo dove persino la non azione può diventare penalmente rilevante. Naturalmente questo viene presentato come difesa della legalità, è sempre così, ogni irrigidimento autoritario contemporaneo si presenta come tutela della democrazia, nessuno si dichiara contro le libertà fondamentali, semplicemente le si restringe progressivamente in nome dell'emergenza permanente.

Quindi una democrazia sempre più svuotata nella sostanza e sempre più ossessionata dalla gestione preventiva della paura.

Ancora tra i punti più controversi che evidenzia l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ci sono poi le norme che rafforzano i poteri di intervento delle forze dell'ordine in occasione delle manifestazioni. Su questo punto il Massimario richiama le critiche di giuristi e associazioni, evidenziando ancora una volta l'ampia discrezionalità assicurata al questore e l'insufficiente precisione nell'individuazione delle condotte che possono giustificare misure limitative della libertà personale.

Basandosi sugli scritti di varie autori la relazione avverte inoltre del rischio che il giudizio di pericolosità possa fondarsi su valutazioni arbitrarie, fino a trasformarsi in un'intuizione che può tracimare in arbitrio.

Riportano ancora i giudici che l'OSCE aveva già avvertito che il disegno di legge presentava diverse criticità che potrebbero ostacolare l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Ancora più dura la posizione dei relatori speciali dell'ONU secondo cui il decreto potrebbe limitare la capacità degli individui di riunirsi pacificamente per proteste e manifestazioni e favorire procedimenti arbitrari e pene sproporzionate.

Una norma penale scritta in modo generico rischia di generare arbitrio perché può essere interpretata ed applicata con ampia discrezionalità.

Ancora sul fronte penitenziario il Massimario si è pronunciato anche rispetto all'articolo 15 che rende facoltativo il rinvio della pena per donne incinte o madri di figli sotto un anno. Viene riportato il parere dichiarando una palese violazione dei principi costituzionali di tutela della maternità e dell'infanzia e anche di umanità della pena.

Un intero paragrafo poi è dedicato al cosiddetto fermo preventivo di 12 ore introdotto dall'articolo 7 del secondo decreto sicurezza, una misura che consente alle forze dell'ordine prima di una manifestazione di trattenere fino a 12 ore in questura persone ritenute sospette, “una forma di neutralizzazione della fonte del pericolo” scrivono i giudici che tuttavia va a sovrapporsi ad altri casi in cui è possibile privare della libertà temporaneamente una persona come nel caso delle identificazioni, in questo caso però avrebbe finalità non precisamente definite in quanto vi è talmente un'ampia discrezionalità lasciata alle forze dell'ordine che alla fine il fermo rischia di tradursi in una compressione del dissenso. La discrezionalità sta tutta nel testo della legge dove è prevista la possibilità di trattenere un manifestante sulla base di precise circostanze anche desunte dal possesso di strumenti. Ecco, in quell’ “anche” ci sono tutte le possibilità del mondo per cui la norma non chiarisce in alcun modo il rapporto tra la condizione oggettiva di pericolosità e il giudizio di pericolosità.

Poi non si capisce a cosa si sono finalizzati questi accertamenti di 12 ore. Non può essere l'identificazione perché esiste un altro tipo di fermo apposito ma nemmeno le indagini dato che non è stato commesso alcun reato. A mancare sono le adeguate tutele per i manifestanti, nella prima bozza del decreto non era nemmeno previsto l'intervento di un giudice, tant'è che il fermo preventivo rappresentava proprio palesemente un rastrellamento di matrice fascista, ma nonostante l'intervento del giudice sia stato previsto successivamente, non sono stati specificati in modo preciso quali obblighi di motivazione e verbalizzazione incombano sulla polizia, non è stato nemmeno previsto che una copia del verbale venga rilasciato alle persone fermate, una dinamica quindi piuttosto vaga che è stata sperimentata in tutti i suoi passaggi dai 91 anarchici che, per primi, si sono visti fermare mentre si accingevano a portare dei fiori davanti al casolare in cui avevano perso la vita Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone e, di fronte a tutti questi problemi, al Massimario non è rimasto che chiedersi se questa norma fosse proprio necessaria o se invece lo stesso scopo non possa essere raggiunto con misure alternative ugualmente efficaci ma meno severamente incidenti sul fondamentale diritto di manifestare e anche sul fondamentale diritto che sarebbe la libertà personale.

Inutile infine parlare del premio per i rimpatri agli avvocati manifestamente incostituzionale e per questo soppresso all'ultimo minuto con un altro decreto simultaneo. I giudici comunque lo citano anche perché effettivamente è previsto nel testo approvato in Parlamento, non è mai entrato in vigore, abrogato un attimo dopo la sua approvazione.

Dunque le dure critiche sollevate ai decreti sicurezza da parte del Massimario della Cassazione non hanno fatto altro che confermare ciò che al momento della loro approvazione avevamo già sostenuto: questi decreti sicurezza delineano un regime autoritario di polizia in cui chi disturba il potere viene messo a tacere con qualsiasi mezzo, è la partecipazione consapevole, determinata, conflittuale e pacifica che si vuole colpire perché mette in crisi la narrazione univoca e dominante del potere.

Fanno paura le persone in piazza, vogliono una massa silente e obbediente per occultare la violenza della diseguaglianza sociale e lo svuotamento della democrazia.


 

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