Da Osservatorio Repressione
Il Massimario smonta il provvedimento del governo Meloni: fermo preventivo opaco, scudo penale ambiguo, garanzie deboli e una legislazione costruita per rafforzare la polizia più che lo Stato di diritto
L’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato una lunga analisi dell’ultimo decreto sicurezza del governo Meloni, convertito in legge il 24 aprile. Sono 129 pagine che confermano, con linguaggio tecnico e giuridico, ciò che movimenti, giuristi, avvocati e associazioni denunciano da mesi: il decreto non è un normale intervento in materia di sicurezza pubblica, ma un provvedimento che sposta ulteriormente l’equilibrio tra libertà e autorità a favore degli apparati di polizia.
Il punto più controverso è il fermo preventivo di dodici ore previsto dall’articolo 7. La norma consente alle forze dell’ordine, in occasione di manifestazioni, di accompagnare e trattenere in questura persone ritenute sospette prima che abbiano commesso un reato. È questo il nodo politico e costituzionale del provvedimento: non si interviene su un fatto già avvenuto, ma su una presunta pericolosità futura.
Il Massimario definisce questa misura una forma di “neutralizzazione della fonte del pericolo”. Una formula che, tradotta fuori dal linguaggio giuridico, significa una cosa molto precisa: lo Stato si attribuisce il potere di impedire a una persona di partecipare a una manifestazione sulla base di una valutazione preventiva della polizia.
Il problema non è marginale. La libertà personale è uno dei diritti più protetti dalla Costituzione. Ogni sua limitazione dovrebbe essere tassativa, motivata, controllata da un giudice e accompagnata da garanzie effettive. Qui, invece, la
norma lascia margini troppo ampi alla discrezionalità degli operatori di polizia.Il passaggio decisivo sta in una parola: “anche”. La legge consente il fermo sulla base di circostanze concrete, “anche” desunte dal possesso di strumenti. Una formulazione così ampia permette interpretazioni estensive e arbitrarie. Non chiarisce quale debba essere il rapporto tra un elemento oggettivo e il giudizio di pericolosità. Non dice con precisione quali strumenti possano giustificare il fermo. Non delimita in modo rigoroso il potere di intervento.
Il rischio indicato dalla Cassazione è netto: questa misura può tradursi in una compressione del dissenso.
Ed è esattamente il punto. Il fermo preventivo non serve a punire un reato. Serve a impedire una presenza politica. Serve a selezionare prima della piazza chi può arrivare e chi può essere bloccato. In questo modo la manifestazione non viene vietata formalmente, ma viene filtrata attraverso il potere discrezionale della polizia.
A rendere ancora più grave la norma è l’opacità delle garanzie. Il Massimario osserva che non sono indicati con sufficiente precisione gli obblighi di motivazione e verbalizzazione a carico delle forze dell’ordine. Non è nemmeno previsto in modo chiaro il rilascio di una copia del verbale alla persona fermata. Questo significa che una misura incidente sulla libertà personale può essere applicata senza un tracciamento adeguato, senza piena conoscibilità degli atti e senza strumenti immediati di difesa.
Il caso dei 91 anarchici fermati a Roma mentre si accingevano a portare fiori davanti al casolare dove erano morti Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone ha già mostrato concretamente come può funzionare questa norma. Persone trattenute per ore, in assenza di un reato commesso, dentro un dispositivo di controllo che appare più orientato a impedire un’iniziativa politica che a prevenire un pericolo reale.
Il Massimario pone una domanda sostanziale: era davvero necessaria una misura così invasiva? Oppure gli stessi obiettivi potevano essere raggiunti con strumenti meno lesivi della libertà personale? È una domanda che colpisce il cuore del decreto. Perché il governo ha scelto sempre la soluzione più dura, più discrezionale, più vicina alla logica preventiva di polizia.
Il secondo nodo riguarda il cosiddetto scudo penale. Il decreto introduce un registro separato per gli indagati nei casi in cui il reato risulti commesso in presenza di una “causa di giustificazione”. Nella sostanza, è ciò che resta della promessa politica fatta alle forze dell’ordine: evitare che agenti e operatori vengano iscritti nel registro ordinario degli indagati quando invocano l’adempimento del dovere, la legittima difesa o altre cause di giustificazione.
Il Massimario segnala la scarsa chiarezza della norma. La formula utilizzata dal legislatore — “appare evidente” — viene definita semanticamente ambigua. E non è un rilievo formale. Se una causa di giustificazione “appare”, significa che è frutto di una valutazione preliminare. Se è “evidente”, dovrebbe invece essere già accertata. Mettere insieme le due cose produce una zona grigia.
Questa zona grigia è politicamente rilevante. Perché riguarda proprio i casi in cui lo Stato deve controllare l’uso della forza da parte dei propri apparati. Separare alcuni indagati dagli altri, costruire un binario procedurale differenziato e attenuare l’effetto dell’iscrizione nel registro significa mandare un messaggio preciso: quando a essere coinvolti sono operatori pubblici, il controllo giudiziario deve essere alleggerito.
È qui che lo scudo penale mostra la sua vera natura. Non è una garanzia per tutti. È una protezione simbolica e procedurale per chi esercita funzioni coercitive. In un Paese segnato da casi come Genova, Carlo Giuliani, Cucchi, Aldrovandi, Santa Maria Capua Vetere, Piacenza, Verona e dalle molte inchieste su abusi e violenze istituzionali, questa scelta pone tantissimi interrogativi.
Il decreto sicurezza contiene poi un altro episodio emblematico del degrado legislativo raggiunto: il premio per i rimpatri agli avvocati. Una norma talmente problematica da essere abrogata con un decreto correttivo quasi simultaneo, dopo i rilievi del Quirinale e le proteste dell’avvocatura. Eppure quella norma è stata approvata dal Parlamento. È entrata nel testo della legge di conversione. È stata votata, pur sapendo che sarebbe stata cancellata immediatamente.
Il Massimario la cita comunque, perché giuridicamente è esistita. Ed è giusto che resti agli atti. Quella vicenda racconta una forzatura istituzionale gravissima: il governo ha imposto al Parlamento una norma già politicamente e costituzionalmente compromessa, per poi correggerla con un altro decreto. Una legge e il suo contrario. Una finzione legislativa prodotta dalla fretta, dalla propaganda e dal disprezzo per il confronto parlamentare.
L’analisi della Cassazione conferma quindi tre aspetti centrali.
Il primo è la cattiva qualità tecnica del decreto. Norme scritte male, concetti ambigui, sovrapposizioni con istituti già esistenti, formulazioni elastiche che consegnano troppo potere all’amministrazione e alla polizia.
Il secondo è il rischio costituzionale. Il fermo preventivo incide sulla libertà personale e sul diritto di manifestare. Lo scudo penale interviene sul rapporto tra indagine penale e uso della forza pubblica. Le sanzioni e gli strumenti amministrativi contenuti nel decreto rafforzano una logica di prevenzione fondata sul sospetto.
Il terzo è il significato politico complessivo. Questo decreto non nasce per risolvere problemi reali di sicurezza. Nasce per costruire un nuovo assetto repressivo. La piazza viene trattata come rischio. Il dissenso come potenziale minaccia. La polizia come soggetto centrale della decisione. Il giudice come controllo successivo, debole, spesso tardivo.
Non è un caso che già in passato il Massimario sia finito sotto attacco della maggioranza per analisi tecniche analoghe sul precedente decreto sicurezza e sul protocollo con l’Albania. La destra di governo non tollera che gli organi tecnici mettano in evidenza le fragilità costituzionali delle sue norme. Per questo reagisce trasformando ogni rilievo giuridico in una presunta opposizione politica.
Ma qui non siamo davanti a un conflitto tra governo e magistratura. Siamo davanti a un problema più serio: un governo che produce norme di forte impatto sui diritti fondamentali e pretende che nessuno ne discuta la compatibilità costituzionale.
Il rapporto del Massimario non è una sentenza. Ma è un documento pesante. Perché mostra che le critiche al decreto sicurezza non sono allarmi militanti o letture ideologiche. Sono rilievi fondati su principi elementari dello Stato di diritto: libertà personale, determinatezza della norma, controllo giurisdizionale, proporzionalità, diritto di difesa.
Il governo Meloni ha costruito il proprio intervento sulla sicurezza come una successione di decreti, emergenze e misure simboliche. Ma più si accumulano norme, più emerge la direzione reale: spostare il baricentro dalla garanzia al controllo, dalla giurisdizione alla prevenzione di polizia, dal diritto penale del fatto alla gestione amministrativa della pericolosità.
Il Massimario della Cassazione lo dice con il linguaggio dei giudici. Politicamente, il punto è ancora più chiaro: questo decreto rafforza lo Stato di polizia e restringe lo spazio costituzionale del dissenso.
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