Riportiamo un'analisi della legge sull'apprendistato (di Clash City Workers )
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Il pacco continua… Analisi della circolare 5/2013
sull’apprendistato
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013 19:47 CLASH CITY WORKERS
È ormai da quasi due mesi che non si è liberi
di accendere il televisore senza essere importunati dagli spot
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che annunciano il Nuovo
Apprendistato.
Tre spot quasi identici dove Fiorello, il
giullare più caro ai potenti, ci racconta quanto il governo abbia a cuore le
sorti di tutti noi tanto da aver varato un provvedimento come il nuovo
apprendistato che "può aprire un futuro ai giovani… che così apprendono,
guadagnano e intanto si diplomano e se sono già laureati si specializzano".
In passato abbiamo avuto modo di analizzare
dettagliatamente la riforma del lavoro varata dal governo Monti ed in
particolare le norme che regolano i contratti di apprendistato,
dimostrando come questo sia finalizzato unicamente ad abbassare il costo del
lavoro, a diminuire le tutele e a disciplinare in ingresso i giovani
lavoratori. E'
quindi facile immaginare il fastidio che possiamo provare nel subire questo
tipo di propaganda,purtroppo però con
la circolare ministeriale 5/2013 del
21 Gennaio questi spot suonano come una vera e propria beffa. Questa circolare, destinata
alla Direzione generale per l'Attività Ispettiva, avente come come oggetto le
indicazioni operative per il personale ispettivo in relazione alle violazioni
in materia di apprendistato,fornisce
una posizione interpretativa che anche "Il Sole 24 Ore" non ha
esitato a definire "morbida" sulla gestione dell'obbligo formativo. Infatti, il quotidiano della
Confindustria il 22 Gennaio titolava a tutta pagina “Apprendistato, meno sanzioni al
datore se manca la formazione", fornendo probabilmente la
migliore sintesi possibile del contenuto della circolare.
I CONTENUTI DELLA CIRCOLARE
Ma vediamo nel dettaglio quali importanti
novità introduce la circolare 5/2013.
La prima novità riguarda quella parte di formazione che la legge prevede spetti alle regioni ed in particolare la cosiddetta formazione trasversale, ovvero quelle conoscenze e capacità che tutti i lavoratori devono possedere nelle seguenti aree: Competenze relazionali, Organizzazione ed economia, Disciplina del rapporto di lavoro e Sicurezza sul lavoro (misure collettive). Ebbene il Ministero chiarisce che la mancata attivazione di tali percorsi formativi esterni all’azienda non determina il disconoscimento del rapporto di apprendistato e la conseguente riconduzione a quella che è la forma comune di rapporto di lavoro.
In poche parole se la regione non prevede, non disciplina o se semplicemente non attiva la formazione per un qualsiasi motivo, il datore di lavoro può tranquillamente assumere utilizzando la formula dell’apprendistato pur essendo cosciente del fatto che al lavoratore non verrà mai erogata la formazione prevista nel contratto.
Nonostante quindi venga meno in maniera palese la natura addestrativa del rapporto, il datore può tranquillamente godere dei benefici previsti dalla legge come l’applicazione di un'aliquota contributiva agevolata pari al 10%, il non computo del lavoratore nell’organico aziendale, il sottoinquadramento dello stesso o la “percentualizzazione” della retribuzione.
Inoltre il Ministero specifica che “l’eventuale attivazione dei percorsi formativi regionali solo dopo l’avvio del rapporto di apprendistato (ad esempio dopo un anno dall’inizio del rapporto) non comporterà automaticamente un obbligo di recupero, in capo al datore di lavoro, di tutta la formazione non effettuata nel periodo antecedente”.
L’eventualità che le regioni non attivino i percorsi formativi non è così remota se pensiamo ai tagli dei trasferimenti agli enti locali avvenuti in questi anni e a quelli che si prevedono per il futuro.
Una situazione paradossale in particolare se rapportata a due aspetti specifici.
Il primo è che tra i soggetti interessati ci sono giovani tra i 15 e i 25 anni assunti con contratto d’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale valido anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione in cui la formazione trasversale gioca un ruolo fondamentale che di fatto si sostituisce alla scuola. E l’altro riguarda il fatto che la formazione trasversale - di cui evidentemente il ministero pensa si possa fare a meno - riguarda aspetti importantissimi come quello dei “diritti” e della sicurezza sul lavoro.
La seconda “rivoluzione” portata dalla circolare n.5/2013 nell’interpretazione della normativa riguarda invece la formazione di tipo professionalizzante o di mestiere.
Si tratta di quella parte di formazione connessa direttamente alla mansione lavorativa e che come recita il Testo Unico “è svolta sotto responsabilità dell’azienda”.
In questo caso il Ministero va ad integrare ed approfondire la circolare n. 29/2011e il d.lgs. 124/2004, dove già si affermava un “curioso” principio giuridico.
Questi provvedimenti, infatti, stabiliscono che “alla verifica” da parte degli “organi ispettivi “di un eventuale formazione carente non segue necessariamente l’applicazione del regime sanzionatorio” ma si procede “assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere”. In pratica pur se si riscontra una violazione non si procede alla sanzione ma si raccomanda di non proseguire in tal senso.
Un principio interessante che se venisse traslato in altri ambiti come, ad esempio, quello del Codice della Strada vorrebbe dire che a coloro che vengono fermati per eccesso di velocità le autorità preposte non dovrebbero comminare una multa, ma semplicemente raccomandarsi di proseguire rispettando i limiti.
La circolare n.5/2013 al fine di uniformare il comportamento ispettivo in questi casi fornisce una casistica che determina i limiti entro i quali si può procedere con una disposizione che imponga l’adempimento degli obblighi formativi e quando invece si è costretti ad applicare il regime sanzionatorio. Cercando di riepilogare quanto espresso all’interno delle circolare possiamo dire che:
In caso di contratto di apprendistato della dura di tre anni
La prima novità riguarda quella parte di formazione che la legge prevede spetti alle regioni ed in particolare la cosiddetta formazione trasversale, ovvero quelle conoscenze e capacità che tutti i lavoratori devono possedere nelle seguenti aree: Competenze relazionali, Organizzazione ed economia, Disciplina del rapporto di lavoro e Sicurezza sul lavoro (misure collettive). Ebbene il Ministero chiarisce che la mancata attivazione di tali percorsi formativi esterni all’azienda non determina il disconoscimento del rapporto di apprendistato e la conseguente riconduzione a quella che è la forma comune di rapporto di lavoro.
In poche parole se la regione non prevede, non disciplina o se semplicemente non attiva la formazione per un qualsiasi motivo, il datore di lavoro può tranquillamente assumere utilizzando la formula dell’apprendistato pur essendo cosciente del fatto che al lavoratore non verrà mai erogata la formazione prevista nel contratto.
Nonostante quindi venga meno in maniera palese la natura addestrativa del rapporto, il datore può tranquillamente godere dei benefici previsti dalla legge come l’applicazione di un'aliquota contributiva agevolata pari al 10%, il non computo del lavoratore nell’organico aziendale, il sottoinquadramento dello stesso o la “percentualizzazione” della retribuzione.
Inoltre il Ministero specifica che “l’eventuale attivazione dei percorsi formativi regionali solo dopo l’avvio del rapporto di apprendistato (ad esempio dopo un anno dall’inizio del rapporto) non comporterà automaticamente un obbligo di recupero, in capo al datore di lavoro, di tutta la formazione non effettuata nel periodo antecedente”.
L’eventualità che le regioni non attivino i percorsi formativi non è così remota se pensiamo ai tagli dei trasferimenti agli enti locali avvenuti in questi anni e a quelli che si prevedono per il futuro.
Una situazione paradossale in particolare se rapportata a due aspetti specifici.
Il primo è che tra i soggetti interessati ci sono giovani tra i 15 e i 25 anni assunti con contratto d’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale valido anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione in cui la formazione trasversale gioca un ruolo fondamentale che di fatto si sostituisce alla scuola. E l’altro riguarda il fatto che la formazione trasversale - di cui evidentemente il ministero pensa si possa fare a meno - riguarda aspetti importantissimi come quello dei “diritti” e della sicurezza sul lavoro.
La seconda “rivoluzione” portata dalla circolare n.5/2013 nell’interpretazione della normativa riguarda invece la formazione di tipo professionalizzante o di mestiere.
Si tratta di quella parte di formazione connessa direttamente alla mansione lavorativa e che come recita il Testo Unico “è svolta sotto responsabilità dell’azienda”.
In questo caso il Ministero va ad integrare ed approfondire la circolare n. 29/2011e il d.lgs. 124/2004, dove già si affermava un “curioso” principio giuridico.
Questi provvedimenti, infatti, stabiliscono che “alla verifica” da parte degli “organi ispettivi “di un eventuale formazione carente non segue necessariamente l’applicazione del regime sanzionatorio” ma si procede “assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere”. In pratica pur se si riscontra una violazione non si procede alla sanzione ma si raccomanda di non proseguire in tal senso.
Un principio interessante che se venisse traslato in altri ambiti come, ad esempio, quello del Codice della Strada vorrebbe dire che a coloro che vengono fermati per eccesso di velocità le autorità preposte non dovrebbero comminare una multa, ma semplicemente raccomandarsi di proseguire rispettando i limiti.
La circolare n.5/2013 al fine di uniformare il comportamento ispettivo in questi casi fornisce una casistica che determina i limiti entro i quali si può procedere con una disposizione che imponga l’adempimento degli obblighi formativi e quando invece si è costretti ad applicare il regime sanzionatorio. Cercando di riepilogare quanto espresso all’interno delle circolare possiamo dire che:
In caso di contratto di apprendistato della dura di tre anni
·
La violazione delle ore di formazione previste per il primo anno
del contratto non dà mai luogo ad un disconoscimento del rapporto.
·
Nel secondo anno la violazione si configura laddove non siano
state svolte almeno il 40% della somma delle ore previste per il primo anno più
la quota parte delle ore riferite ai mesi trascorsi dell’anno in corso rispetto
al momento della verifica.
·
Nel terzo anno la violazione si configura laddove non siano
state svolte almeno il 60% della somma delle ore previste per il primo e per il
secondo anno più la quota parte delle ore riferite ai mesi trascorsi dell’anno
in corso rispetto al momento della verifica.
In caso di contratto di apprendistato della
durata di cinque anni
·
La violazione delle ore di formazione previste per il primo anno
del contratto non dà mai luogo ad un disconoscimento del rapporto.
·
Nel secondo anno la violazione si configura laddove non siano
state svolte almeno il 40% della somma delle ore previste per il primo anno più
la quota parte delle ore riferite ai mesi trascorsi dell’anno in corso rispetto
al momento della verifica.
·
Nel terzo anno la violazione si configura laddove non siano
state svolte almeno il 50% della somma delle ore previste per il primo e per il
secondo anno più la quota parte delle ore riferite ai mesi trascorsi dell’anno
in corso rispetto al momento della verifica.
·
Nel quarto anno la violazione si configura laddove non siano
state svolte almeno il 60% della somma delle ore previste per il primo, per il
secondo e per il terzo anno più la quota parte delle ore riferite ai mesi
trascorsi dell’anno in corso rispetto al momento della verifica.
·
Nel quinto anno la violazione si configura laddove non siano
state svolte almeno il 70% della somma delle ore previste per il primo, per il
secondo, per il terzo e per il quarto anno più la quota parte delle ore
riferite ai mesi trascorsi dell’anno in corso rispetto al momento della
verifica.
In buona sostanza la circolare ministeriale è
un incentivo per i datori di lavoro a violare la normativa e a non rispettare
gli obblighi formativi stabilendo anticipatamente delle soglie di tollerabilità
all’interno delle quali si è sicuri di non incorrere in sanzioni.
Le aziende infatti vedono la formazione come un indispensabile inconveniente necessario per godere dei benefici normativi connessi all’Apprendistato ed è quindi evidente che tenderanno a limitarsi alle percentuali di ore necessarie a garantire la propria impunibilità.
Anche la figura del Tutor, centrale nelle precedenti disposizioni legislative e ministeriali, con la circolare n. 5/2013 viene meno. Secondo il ministero “non può certamente sostenersi che violazioni della disciplina in materia di presenza di un tutore o referente aziendale determinino automaticamente l’applicazione del regime sanzionatorio (...) per mancata formazione dell’apprendista”. Facendo anche in questo caso un parallelo sarebbe come dire che in un qualsiasi luogo di lavoro la mancanza di un responsabile della sicurezza che verifica e controlla l’applicazione della normativa non determina una violazione che merita di essere punita.
Prima è stata giustificata l’introduzione dell’Apprendistato con il fatto che i datori di lavoro sosterrebbero ingenti costi per la formazione dei neo-assunti, costi che sono stati puntualmente scaricati sugli stessi lavoratori attraverso i sottoinquadramenti, ora, anche quando viene accertata la mancata erogazione della formazione e vengono quindi meno le caratteristiche essenziali della tipologia contrattuale, non si ottiene la riconduzione di quel contratto sotto la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’unica verità che emerge dalla circolare è che l’ipocrisia dei padroni non ha limiti e in questo caso, come in altri,qualsiasi scusa e qualsiasi mezzo sono buoni per abbassare i salari.
Le aziende infatti vedono la formazione come un indispensabile inconveniente necessario per godere dei benefici normativi connessi all’Apprendistato ed è quindi evidente che tenderanno a limitarsi alle percentuali di ore necessarie a garantire la propria impunibilità.
Anche la figura del Tutor, centrale nelle precedenti disposizioni legislative e ministeriali, con la circolare n. 5/2013 viene meno. Secondo il ministero “non può certamente sostenersi che violazioni della disciplina in materia di presenza di un tutore o referente aziendale determinino automaticamente l’applicazione del regime sanzionatorio (...) per mancata formazione dell’apprendista”. Facendo anche in questo caso un parallelo sarebbe come dire che in un qualsiasi luogo di lavoro la mancanza di un responsabile della sicurezza che verifica e controlla l’applicazione della normativa non determina una violazione che merita di essere punita.
Prima è stata giustificata l’introduzione dell’Apprendistato con il fatto che i datori di lavoro sosterrebbero ingenti costi per la formazione dei neo-assunti, costi che sono stati puntualmente scaricati sugli stessi lavoratori attraverso i sottoinquadramenti, ora, anche quando viene accertata la mancata erogazione della formazione e vengono quindi meno le caratteristiche essenziali della tipologia contrattuale, non si ottiene la riconduzione di quel contratto sotto la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’unica verità che emerge dalla circolare è che l’ipocrisia dei padroni non ha limiti e in questo caso, come in altri,qualsiasi scusa e qualsiasi mezzo sono buoni per abbassare i salari.
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