Disposizioni per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo Art. 1. 1. La Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia. 2.
La presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro
l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno
2017, adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata
dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria
dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance –
IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai
fini dell’applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione
operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende
una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio
nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica,
sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le
istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.
3. Le
istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi
necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o
manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che
costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma
anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e
della sicurezza pubblica. Art. 2. 1. Al fine di contrastare
qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, nonché al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi
e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, il Presidente
del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni volte a: a) creare una banca dati sugli episodi
di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
avuto riguardo sia ai crimini d’odio che agli atti di natura
incidentale, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in
Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di
monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati; b) prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internet, anche attraverso l’aggiornamento delle regole di accesso alle piattaforme di social media nonché mediante sistemi di segnalazione e rimozione, uniformi ed efficienti, dei relativi contenuti; c) elaborare
apposite linee guida sul contrasto all’antisemitismo, come definito ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, destinate ai docenti e al personale
delle scuole di ogni ordine e grado; d) attuare, anche in
correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della
Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, un piano di formazione
rivolto a insegnanti ed educatori in merito alla conoscenza del
fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, nonché circa i pregiudizi e gli stereotipi nei confronti degli
Ebrei, ivi incluse le possibili teorie complottistiche che ne possono
derivare; e) dare rilievo all’educazione interculturale e
al rispetto delle diversità all’interno del curricolo di educazione
civica e, più in generale, nel contesto scolastico, al fine di
combattere gli stereotipi e i pregiudizi di cui alla lettera d); f) promuovere
iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di
polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, ai
fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un
reato, sia in base a quanto previsto dalla definizione operativa di
antisemitismo di cui all’articolo 1, comma 2, sia nei casi in cui gli
obiettivi dell’atto criminoso siano precipuamente individuati in quanto
Ebrei, ebraici, legati agli Ebrei o percepiti come tali; g) promuovere,
sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del
fenomeno dell’antisemitismo attraverso la diffusione della relativa
definizione operativa adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, al
fine di impedire e contrastare atti di discriminazione ed espressioni
d’odio antisemiti; h) promuovere, nell’ambito delle attività
associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno
dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2.
Art. 3. 1.
Il diniego all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica
per ragioni di moralità, di cui all’articolo 18 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio
potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e
qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di
antisemitismo adottata dalla presente legge. | Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo
Art. 1. 1. La Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia,
ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del
pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei
princìpi costituzionali. 2. Ai fini delle attività e delle disposizioni di cui alla presente
legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro
l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno
2017, considerata l’unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, è adottata la
definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea
plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima.
Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per
antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può
essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di
natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non
ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto
ebraici. 3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per
individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare
qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi
del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei
cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della
stabilità sociale e della sicurezza pubblica.
Art. 2. 1.
Coerentemente a quanto previsto dal punto 5 della risoluzione sulla
lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, la
Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo è adottata dal
Consiglio dei ministri sulla base della proposta elaborata dal
Coordinatore di cui all’articolo 4.
2. La
Strategia, adottata su base triennale, nell’ambito delle risorse di cui
all’articolo 5 e secondo le linee di azione di cui all’articolo 3,
persegue le seguenti finalità: a) prevenire
e contrastare ogni forma di antisemitismo, nonché di odio e
discriminazione nei confronti delle persone ebree e delle comunità e
delle istituzioni ebraiche; b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; c) rafforzare
la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle
comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.
Art. 3. 1.
Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché al fine di consolidare una
cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in
quanto popolo, la Strategia nazionale per la lotta
all’antisemitismo si sviluppa sulle seguenti linee d’azione, che possono
essere ampliate e integrate su proposta del Coordinatore nazionale per
la lotta contro l’antisemitismo di cui all’articolo 4: a) utilizzare la banca dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il monitoraggio dei dati sugli
episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma
2, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia,
nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra
gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati; b) prevedere, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internet, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) facilitare,
nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a
docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in
occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n.
211, in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, come
definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e della diaspora
ebraica, rafforzando la consapevolezza su tali temi e sulle loro
implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il
dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse. Le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti di cui all’articolo 4, comma 2-bis,
della legge 29 maggio 2017, n. 71, in relazione agli episodi di
antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico di cui all’articolo 3 della
medesima legge n. 71 del 2017 e al Coordinatore nazionale per la lotta
contro l’antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di
antisemitismo; d) favorire,
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigenti, ivi comprese quelle di cui al Fondo per la
promozione del dialogo di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, la realizzazione di attività di ricerca, seminari
e incontri in collaborazione con istituzioni universitarie nazionali e
internazionali, volti a promuovere il confronto e il rispetto reciproco,
nonché a prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza, anche in
coerenza con le finalità di contrasto all’antisemitismo della presente
legge. Le
università adottano, nel rispetto della propria autonomia organizzativa
e regolamentare e nell’ambito delle risorse del proprio bilancio,
misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti
di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto
preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i
fenomeni di antisemitismo, in linea con il codice etico delle stesse
università e in conformità a quanto previsto dalla Strategia nazionale
per la lotta contro l’antisemitismo. Ai fini del monitoraggio, le
università collaborano con il Coordinatore nazionale per la lotta contro
l’antisemitismo; e) potenziare,
nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione e
aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell’ordine e al
personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell’antisemitismo; f) promuovere,
sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del
fenomeno dell’antisemitismo attraverso la diffusione della
relativa definizione operativa adottata ai sensi dell’articolo 1, comma
2, al fine di impedire e contrastare atti di discriminazione ed
espressioni d’odio antisemiti; g) promuovere, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
nell’ambito delle attività associative e sportive, momenti di
formazione e conoscenza sul fenomeno dell’antisemitismo, come definito
ai sensi dell’articolo 1, comma 2.
Art. 4. 1.
Il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito
della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692(RSP) del
Parlamento europeo, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ed è incaricato di curare la predisposizione della
Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, di cui
all’articolo 2 della presente legge, e i successivi aggiornamenti della
stessa. 2. Il Coordinatore presiede il Gruppo
tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo
nella redazione, nello sviluppo e nell’aggiornamento della Strategia di
cui all’articolo 2. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da
rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
dal Ministero dell’interno, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dal Ministero della giustizia, dal
Ministero dell’istruzione e del merito, dal Ministero dell’università e
della ricerca, dal Ministero della cultura nonché dalle Autorità
politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari
opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria. Sono
inoltre componenti del Gruppo tecnico di lavoro rappresentanti
designati dall’IHRA, dall’Unione delle comunità ebraiche italiane,
dall’Unione giovani ebrei d’Italia, dalla fondazione Centro di
documentazione ebraica contemporanea, dalla fondazione Museo della Shoah, dal Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah.
Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico esperti e
rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell’informazione,
dell’editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e
scientifiche. Per la partecipazione alle attività del Gruppo tecnico,
fermo quanto previsto dal comma 4, non spettano compensi, gettoni di
presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso
per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3.
I componenti del Gruppo tecnico di lavoro di cui al comma 2 sono
nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4. Qualora sia previsto
un compenso a favore del Coordinatore nazionale di cui al presente
articolo, lo stesso è determinato, nei limiti previsti per il
contingente di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e a valere sulle risorse allo scopo previste nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5.
Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, è altresì definito il contingente di personale di supporto
tecnico e amministrativo al coordinatore, cui si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 5. 1.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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