venerdì 6 marzo 2026

pc 6 marzo - il testo della destra filosionista del PD appoggiato dal governo meloni approvato al senato, con l'astensione di tutto il PD - Vergogna!

 un articolo utile a comprenderlo

Il Senato della Repubblica italiana ha approvato, oggi 4 marzo 2026, il testo del disegno di legge per il contrasto dell’antisemitismo Romeo, in una versione piuttosto diversa da quella originaria, la quale presentava connotazioni direttamente fasciste, come avevamo caratterizzato su Kritica pubblicandone il testo integrale. Di seguito pubblichiamo il nuovo testo approvato oggi al Senato. Una parte del Partito Democratico – i senatori Graziano Delrio, Filippo Sensi, Walter Verini, Pier Ferdinando Casini, Sandra Zampa e Alfredo Bazoli – ha votato Sì, mentre il resto del gruppo si è astenuto. Contrari AVS e Movimento 5 Stelle.

Nella tabella che segue evidenziamo le parti più importanti del testo approvato e quelle più importanti espunte dal testo precedente. Le differenze sono significative: la componente più direttamente repressiva del testo è stata eliminata, in favore di una componente educativa, che tuttavia continua a mantenere forti ambiguità, specialmente in merito all’azione ispettiva prevista nelle scuole e nelle Università. Luoghi dove per reprimere è sufficiente il potere disciplinare.

Problematica, inoltre, la discriminazione di fatto nei confronti delle altre religioni, che non godono di alcuna legge simile. Più che al contrasto all’antisemitismo (appare abbastanza farsesca, la parte in cui la legge pretende di contrastare sul web la diffusione dell’odio antisemita – sulla base della definizione IHRA, cioè identificando antisemitismo con antisionismo – senza prevedere coperture, cioè senza spendere una lira allo scopo), la legge appare improntata a promuovere infatti un filosemitismo di tipo identitario/politico, non religioso, che tuttavia pone due enormi problemi, giacché l’articolo 3 della Costituzione italiana, peraltro richiamato in questo testo di legge, “stabilisce il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, affermando che sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Inoltre, la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini.”
Questa legge, tuttavia, non considera tutti i cittadini eguali “senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali”. Costituisce di fatto una legge ad hoc di tutela di un gruppo identitario, a fronte dell’esistenza di altri gruppi identitari non altrettanto tutelati, nonostante siano essi stessi oggetto di frequenti episodi di razzismo e discriminazione.

Testo iniziale del DDL RomeoTesto emendato in Commissione Affari Costituzionali e approvato in Senato il 4 marzo 2026
Disposizioni per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo
Art. 1.
1. La Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.
2. La presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.

3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica.
Art. 2.
1. Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a:
a) creare una banca dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, avuto riguardo sia ai crimini d’odio che agli atti di natura incidentale, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati;
b) prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internet, anche attraverso l’aggiornamento delle regole di accesso alle piattaforme di social media nonché mediante sistemi di segnalazione e rimozione, uniformi ed efficienti, dei relativi contenuti;
c) elaborare apposite linee guida sul contrasto all’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, destinate ai docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado;
d) attuare, anche in correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, un piano di formazione rivolto a insegnanti ed educatori in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché circa i pregiudizi e gli stereotipi nei confronti degli Ebrei, ivi incluse le possibili teorie complottistiche che ne possono derivare;

e) dare rilievo all’educazione interculturale e al rispetto delle diversità all’interno del curricolo di educazione civica e, più in generale, nel contesto scolastico, al fine di combattere gli stereotipi e i pregiudizi di cui alla lettera d);
f) promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato, sia in base a quanto previsto dalla definizione operativa di antisemitismo di cui all’articolo 1, comma 2, sia nei casi in cui gli obiettivi dell’atto criminoso siano precipuamente individuati in quanto Ebrei, ebraici, legati agli Ebrei o percepiti come tali;
g) promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, al fine di impedire e contrastare atti di discriminazione ed espressioni d’odio antisemiti;
h) promuovere, nell’ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2.
Art. 3.
1. Il diniego all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità, di cui all’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge.

Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo

Art. 1.
1. La Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia, ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali.
2. Ai fini delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, considerata l’unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.
3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica.

Art. 2.
1. Coerentemente a quanto previsto dal punto 5 della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo è adottata dal Consiglio dei ministri sulla base della proposta elaborata dal Coordinatore di cui all’articolo 4.

2. La Strategia, adottata su base triennale, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 5 e secondo le linee di azione di cui all’articolo 3, persegue le seguenti finalità:
a) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo, nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree e delle comunità e delle istituzioni ebraiche;
b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche;
c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.

Art. 3.
1. Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, la Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo si sviluppa sulle seguenti linee d’azione, che possono essere ampliate e integrate su proposta del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo di cui all’articolo 4:
a) utilizzare la banca dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati;
b) prevedere, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internetsentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
c) facilitare, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e della diaspora ebraica, rafforzando la consapevolezza su tali temi e sulle loro implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse. Le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 29 maggio 2017, n. 71, in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 71 del 2017 e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo;
d) favorire, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti, ivi comprese quelle di cui al Fondo per la promozione del dialogo di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la realizzazione di attività di ricerca, seminari e incontri in collaborazione con istituzioni universitarie nazionali e internazionali, volti a promuovere il confronto e il rispetto reciproco, nonché a prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza, anche in coerenza con le finalità di contrasto all’antisemitismo della presente legge. Le università adottano, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare e nell’ambito delle risorse del proprio bilancio, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo, in linea con il codice etico delle stesse università e in conformità a quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. Ai fini del monitoraggio, le università collaborano con il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo;
e) potenziare, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell’ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell’antisemitismo;
f) promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, al fine di impedire e contrastare atti di discriminazione ed espressioni d’odio antisemiti;
g) promuovere, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2.

Art. 4.
1. Il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692(RSP) del Parlamento europeo, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, di cui all’articolo 2 della presente legge, e i successivi aggiornamenti della stessa.
2. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell’aggiornamento della Strategia di cui all’articolo 2. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’interno, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dal Ministero dell’università e della ricerca, dal Ministero della cultura nonché dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria. Sono inoltre componenti del Gruppo tecnico di lavoro rappresentanti designati dall’IHRA, dall’Unione delle comunità ebraiche italiane, dall’Unione giovani ebrei d’Italia, dalla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, dalla fondazione Museo della Shoah, dal Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah. Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell’informazione, dell’editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche. Per la partecipazione alle attività del Gruppo tecnico, fermo quanto previsto dal comma 4, non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. I componenti del Gruppo tecnico di lavoro di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Qualora sia previsto un compenso a favore del Coordinatore nazionale di cui al presente articolo, lo stesso è determinato, nei limiti previsti per il contingente di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è altresì definito il contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al coordinatore, cui si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.










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