(Tali punti li abbiamo tratti dall'articolo di Gianmario Leone, Corriere di Taranto - e per cui ce ne assumiamo la responsabilità)
Queste parti del testo del decreto dimostrano in pieno quanto dallo Slai cobas subito denunciato: produzione a tutti i costi e in tutte le maniere azzerando ambiente e sicurezza e cancellando sentenze, inchieste della magistratura e procedimenti UE; questo (che non è un'assoluta novità rispetto ai governi precedenti che sempre hanno salvaguardato solo gli interessi aziendali), avviene però oggi con questo decreto che legittima interventi molto più estensivi, ponendo a proprio uso e consumo gli accertamenti dell'Ispra (che ambiguamente non mette in rapporto alcuni dati di inquinamento in calo, con la riduzione dell'attività produttiva e soprattutto del numero di operai impegnati, con migliaia in cassintegrazione periodica e permanente), e dando pieni poteri direttamente alla Presidenza del Consiglio (e con la Meloni è una "garanzia" per ArcelorMittal come per tanti padroni) che, a conferma anche del dibattito in corso sulla "giustizia", toglie funzione ai magistrati e mette sotto scacco i giudici.
Questo decreto costituisce anche il tentativo di mettere una pietra tombale alle conclusioni del processo "Ambiente svenduto", in materia di confisca degli impianti inquinanti.
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Sul c.d. decreto – legge salva infrazioni, il dicastero guidato da Fitto spiega che “l’emendamento agevola la chiusura della procedura di infrazione pendente sullo stabilimento Ilva di Taranto (n. 2013/2177) consentendo di proseguire nell’attività di modernizzazione e di decarbonizzazione dell’impianto, in attuazione del Piano di risanamento ambientale e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale. Inoltre, il provvedimento favorisce il recepimento delle indicazioni contenute in ulteriori procedure di infrazione relative alla qualità dell’aria nel territorio
circostante l’Ilva”. La nuova disciplin “prevede che tutti gli obblighi previsti in capo al primo acquirente dello stabilimento dovranno essere rispettati anche dai successivi acquirenti, fino a quando non venga accertata la cessazione dei rischi connessi alla produzione: in questa maniera, l’emendamento assicura che la gestione dell’attività avvenga nel rispetto della normativa ambientale...”.Il provvedimento adottato oggi, ossia il parere motivato, riguarda carenze quali l’inosservanza delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni, l’inadeguata gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti e protezione e monitoraggio insufficienti del suolo e delle acque sotterranee”. “La maggior parte dei problemi – sosteneva all’epoca Bruxelles – deriva dalla mancata riduzione degli elevati livelli di emissioni non controllate generate durante il processo di produzione dell’acciaio”.
La procedura di infrazione n. 2013/2177, avviata il 26 settembre 2013, riguarda l’asserita mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l’impatto ambientale dell’ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (c.d. direttiva IED).
L’infrazione, come risaputo, non si è mai conclusa. Ma in soccorso del governo, potrebbe arrivare il lavoro svolto dall’Osservatorio Ilva in tutti questi anni. Fu l’ISPRA, dopo le verifiche e i controlli effettuati nel primo semestre del 2022, a parlare di avvenuta realizzazione di quasi tutti gli interventi previsti dal Piano Ambientale 2017 (che dovrà essere completato entro il 23 agosto di quest’anno, anche se alcune prescrizioni scivoleranno al 2024), tra cui quelli di riduzione delle emissioni convogliate e diffuse di polveri fini (in particolare provenienti dall’area a caldo, ossia area cokeria, agglomerato, altoforno e acciaieria).
E’ su questo
scenario e su quello relativo alle ultime ispezioni, che saranno redatte
le valutazioni sanitarie da parte del ministero della Sanità
sull’efficacia della realizzazione degli interventi di adeguamento
previsti dal Piano ambientale. Un documento che lo scorso dicembre
veniva dato in fase di elaborazione, ma che lo scorso marzo non era ancora pronto,
dal quale dipenderà non solo l’eventuale chiusura della procedura
d’infrazione aperta dalla Commissione Europea, ma anche e soprattutto
l’eventuale dissequestro degli impianti dell’area a caldo e l’attuale
valutazione in relazione alla procedura di rinnovo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale per lo stabilimento siderurgico tarantino.
Ma
l’intervento non si riferisce soltanto al caso dell’infrazione europea.
Ma tocca vari aspetti dell’infinita vertenza legata al siderurgico di
Taranto. Il comma 1, lettera a), prevede l’applicazione, in caso di
confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA s.p.a. in
amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale...”.
Con la lettera b)... si prevede che i criteri di
valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di
decarbonizzazione, nonché l’entità delle risorse previste destinata alla
loro realizzazione, fermo il limite di 150 milioni di euro previsto
dalle vigenti disposizioni, vengano determinate non più con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione
ecologica, bensì con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro per la transizione ecologica e la
sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made
in ltaly e dell’economia e delle finanze e con l’Autorità politica
delegata in materia di Sud e di politiche della coesione, sentito il
Presidente della regione Puglia. Inoltre, si prevede che l’organo
commissariale di ILVA possa procedere alla loro realizzazione
avvalendosi non solo degli organismi in house dello Stato ma anche del
gestore dello stabilimento (che, in base alle vigenti disposizioni, può
soltanto formulare delle proposte) al fine di velocizzarne l’attuazione.
In secondo luogo, si prevede che il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri... (su) decarbonizzazione del ciclo produttivo
dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, contenga
anche l’indicazione del termine massimo per la realizzazione dei citati
progetti. Infine, si consente al gestore dello stabilimento di
presentare ulteriori progetti di decarbonizzazione ad integrazione di
quelli previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri...
Il comma 2... favorire la chiusura delle procedure di infrazione... In particolare, è previsto che, “allorché il
sequestro riguardi stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati
di interesse strategico nazionale, il giudice debba di regola disporre
la prosecuzione dell’attività, avvalendosi di un amministratore
giudiziario (che in caso di amministrazione straordinaria deve
coincidere con il commissario già nominato nell’ambito della procedura) e
dettando ove necessario le prescrizioni occorrenti per realizzare un
bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e
di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo
di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni
giuridici lesi dagli illeciti commessi. Peraltro, si è altresì previsto
che quelle disposizioni non si applichino quando il giudice ritenga che
dalla prosecuzione possa derivare un concreto pericolo per la salute o
l’incolumità pubblica, ovvero per la salute o la sicurezza dei
lavoratori, non evitabile con alcuna prescrizione. Tuttavia, è
previsto che il giudice debba autorizzare la prosecuzione dell’attività
se, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse
strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è
ritenuto realizzabile il bilanciamento di cui sopra...
Rispetto a questo provvedimento, si è intervenuti anche al fine di dettare una disciplina processuale che valorizzi la posizione dei vari soggetti coinvolti e il diverso profilo in gioco, che non è, come usualmente accade, il solo tema del mantenimento del sequestro..., ma anche la continuità dell’attività, che è interesse dello Stato... sono infatti legittimati all’impugnazione (oltre alle parti processuali, al soggetto al quale le cose sono state sequestrate e all‘avente diritto alla restituzione) anche la Presidenza del Consiglio dei ministri; il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica... anche allo scopo di mantenere unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale...” .
... “il comma 2 della disposizione provvede, in primo
luogo, a dettare una disciplina specifica relativa alle situazioni,
nelle quali successivamente al sequestro preventivo venga disposta la
confisca dello stabilimento o dell’impianto produttivo, di cui sia già
stata autorizzata la prosecuzione delle attività dopo l’adozione del
provvedimento di sequestro, precisando che l’amministratore giudiziario
ovvero il commissario straordinario è autorizzato a proseguire
l’attività fino alla data del trasferimento degli stabilimenti
industriali, degli impianti o delle infrastrutture...
In secondo luogo, si prevede che, in caso di imprese ammesse all’amministrazione straordinaria, il sequestro preventivo, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale... il
soggetto cui i beni vengono trasferiti non risulta controllato,
controllante o collegato né altrimenti riconducibile, direttamente o
indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il
sequestro è stato disposto...
In terzo luogo, si prevede che
il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi
dell’amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con
divieto di utilizzo per finalità diverse dall’acquisto di titoli di
Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in
cui il sequestro sia revocato. Per effetto di detto deposito, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente...
Infine,
il comma 6 contiene una disposizione finalizzata ad assicurare il
bilanciamento tra le esigenze di cui sopra, consentendo... l’adozione di
ordinanze sindacali, incidenti sull’operatività di stabilimenti
industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale
in relazione ai quali sia stata rilascia ta un’autorizzazione integrata
ambientale. Le menzionate ordinanze sindacali “possono essere adottate esclusivamente...
in presenza di situazioni di pericolo ulteriori da quelle
ordinariamente collegate allo svolgimento dell’attività produttiva...”.
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