Nel processo per i 147 migranti lasciati sulla Open Arms per
19 giorni in condizioni disumane, il fascioleghista Salvini andava condannato
senza appello, ma i giudici della I giudici della terza sezione penale della
Corte di Cassazione non se la sono sentita di andare contro uno dei peggiori
rappresentanti del governo in carica e l’hanno assolto: una parte della
magistratura, tra quella di Palermo e quella di Roma, ha aggiunto una profonda
ingiustizia all’ingiustizia.
Tra i tanti articoli pubblicati in questi mesi e giorni che hanno argomentato sulle giuste accuse dei magistrati di Palermo che avevano portato Salvini a processo, c’è anche un articolo del manifesto che riportiamo sotto, che spiega, leggi alla mano, come la condanna fosse dovuta, senza contare che la
condanna andava comunque inflitta per comportamento contro l’umanità…Ma è questa la giustizia borghese per la quale il caso può
essere considerato chiuso, ma il caso non è certo chiuso agli occhi della
giustizia giusta.
Questa assoluzione naturalmente avrà effetti negativi sul futuro come denuncia il fondatore di Open Arms, Oscar Camps che alla domanda se è rimasto sorpreso dalla decisione, risponde di No. “ È coerente con l’impunità. Non mi sorprende. In Italia come altrove, quando il potere politico usa l’immigrazione come arma, la giustizia finisce per chiudere un occhio.” E aggiunge che la sentenza “può legittimare un futuro peggiore, autorizzando a chiudere i porti e trattenere persone. Il messaggio è chiaro: un ministro può usare le vite umane per ottenere voti, senza essere ritenuto responsabile. Significa legittimare l’uso della sofferenza umana come strumento politico.”
Usare i migranti per i voti! Non dimentichiamo certo che
insieme a Salvini – autori entrambi delle leggi liberticide sulla “sicurezza” -
a fargli concorrenza c’è la fascista Meloni che con le sue urla sgraziate e
fasciste diceva che per fermare i migranti, compresi i bambini, ci voleva il
blocco navale!
Contro questo orrore bisogna continuare la lotta per i
diritti dei migranti, per la libertà di movimento, per la chiusura dei Cpr e di
tutti i luoghi di “accoglienza” che sono veri lager di detenzione… e naturalmente
la lotta per spazzare via questo governo.
Riportiamo l’articolo del manifesto di ieri.
Costituzione,
convenzioni, leggi. Ecco perché Salvini è colpevole
Sergio Moccia
Caso Salvini Il
dolo nel caso di sequestro di persona si verifica quando si prevede e si vuole
privare qualcuno della libertà personale. È stato in pieno l’atteggiamento
psicologico del ministro
Com’è ormai noto, la destra governativa ha un rapporto
singolare con la magistratura quando si occupa dei suoi esponenti: è corretta
se li assolve, va bastonata li accusa o li condanna. È curioso, ma il teorema
su cui si fonda la separazione delle carriere – quello dell’influenza,
insopportabile, dei magistrati requirenti nei confronti dei giudicanti –
improvvisamente non vale più quando accusa e sentenza divergono profondamente:
è questo il caso del processo Open Arms – o Salvini che dir si voglia.
Ricordiamo brevemente i fatti: dagli inizi di agosto del
2019 la nave umanitaria Open Arms presta soccorso a diverse imbarcazioni in
difficoltà, cercando di portare in salvo 163 persone. Avvisa le autorità
maltesi ed italiane che negano l’autorizzazione allo sbarco.
In particolare, il ministro dell’interno Matteo Salvini,
dando applicazione al decreto sicurezza bis del 2019, vieta lo sbarco dei
migranti e blocca per 19 giorni la nave, che ormai ormeggiava a pochissima
distanza da Lampedusa. Le vicende processuali relative a questi fatti sono
note: l’accusa chiede la condanna di Salvini a 6 anni per rifiuto di atti
d’ufficio e conseguentemente per sequestro di persona aggravato. Il tribunale
di Palermo assolve Salvini con la formula «il fatto non sussiste», non ritenendo
illegittima la privazione della libertà delle persone ferme a bordo, in
mancanza di un obbligo giuridico, in capo al ministro, di permettere il
soccorso e, conseguentemente, consentire lo sbarco dei migranti. Ora la
Cassazione dovrà pronunciarsi sul ricorso per saltum della procura di Palermo
contro l’assoluzione di Salvini.
La materia degli obblighi di soccorso in mare è chiara e
risalente. In base al combinato disposto degli articoli 10, 11 e 117 della
Costituzione è imposto alle istituzioni dello Stato italiano di rispettare la
normativa internazionale, in particolare quella derivante da Convenzioni
regolarmente sottoscritte ed approvate in parlamento, che, in quanto norme
interposte, hanno un valore superiore alla normativa ordinaria, per non parlare
dei decreti ministeriali, che hanno un ruolo assolutamente sottordinato rispetto
alle disposizioni convenzionali. Va altresì ricordato che la Cassazione civile
nel mese di marzo di quest’anno – per il caso analogo della nave Diciotti, in
ordine al quale il senato non aveva concesso l’autorizzazione a procedere – ha
deciso che i migranti trattenuti sulla nave hanno diritto ad un risarcimento
del danno, stabilendo che in capo al ministro sussisteva l’obbligo giuridico di
consentire soccorso e sbarco.
Il soccorso di necessità è specificamente previsto
dall’articolo 54 comma 1 del codice penale vigente, il codice fascista, che
anche in questo caso, così come per la legittima difesa, dà lezioni di
garantismo a Salvini. Dunque, in base alla normativa vigente il comandante che
soccorre naufraghi non ha solo l’obbligo morale di individuare un luogo vicino
e sicuro di sbarco, ma anche l’obbligo giuridico. Pertanto, a risultare del
tutto infondata è l’assoluzione del tribunale di Palermo, motivata con la scarsa
chiarezza della normativa convenzionale: delle due l’una, o i componenti del
Tribunale sono stati vittime di analfabetismo di ritorno – per non essere stati
in grado di comprendere il contenuto evidente delle norme in questione – o
hanno voluto ignorare la legge. Francamente non so quale delle ipotesi sia
peggiore.
Quanto alla «difesa del territorio nazionale» invocata da
Salvini e dai suoi sodali, in genere viene ventilata l’idea che sulla nave
soccorrente fossero presenti persone non aventi diritto di asilo, né
qualificabili come rifugiati, dunque dei possibili terroristi, per cui il
divieto di sbarco servirebbe a difendere la sicurezza nazionale. Ma l’argomento
non regge, perché l’ipotesi aprioristica dell’irregolarità dei naufraghi è
smentita costantemente dal fatto che sono tantissime le persone che, una volta
sbarcate, dimostrano di avere diritto allo status di rifugiato. In sintesi, per
chi avesse impedito lo sbarco era pienamente legittima la strada di un processo
penale, a seconda dei casi almeno per rifiuto di atti d’ufficio e per sequestro
di persona aggravato. Inoltre, dal momento che Salvini andava dicendo che
tenere a bagnomaria i naufraghi potesse servire ad indurre altri Stati dell’Ue
a dare accoglienza ai naufraghi immediatamente dopo lo sbarco, in questo caso
potrebbe venire in evidenza anche l’articolo 289ter del codice penale, che
disciplina il sequestro di persone a fini di coazione, punibile con la
reclusione da venticinque a trent’anni.
Recentemente si è evidenziata una presunta mancanza di dolo nella condotta di Salvini. A costo di risultare pedante, vorrei ricordare che la disciplina in materia di dolo richiede previsione e volizione dell’evento delittuoso e ciò nel caso del sequestro di persona si verifica quando sussiste previsione e volizione della privazione della libertà personale: il che corrisponde in pieno all’atteggiamento psicologico di Salvini. Un suo eventuale errore circa la liceità della condotta non potrebbe mai escludere il dolo, ma configurerebbe un’ignorantia iuris – e ciò, nel caso di specie, non sorprenderebbe affatto. Ignoranza che, però, per un ministro deve ritenersi sicuramente inescusabile e, dunque, non esclude la punibilità.
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