domenica 18 dicembre 2016

pc 18 dicembre - La lotta contro la reazionaria legge della "buona scuola" deve rientrare nella lotta più generale contro il governo che l'ha imposta e che oggi continua con la peggiore fotocopia alla Gentiloni/Fedeli

Comunicato stampa

RINNOVIAMO LA NOSTRA SOLIDARIETA' AL PROF MAURIZIO LAZIO, RSU USB DELL'IPSSAR CASCINO DI PALERMO, CHE SI BATTE ALL'INTERNO DEL PROPRIO POSTO DI LAVORO PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI, ATTACCATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO CHE HA EMESSO UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ASSOLUTAMENTE ILLEGALE CONTRO IL DOCENTE CHE GIUSTAMENTE SI 'E RIFIUTATO DI FIRMARE ILLEGALI FOGLI FIRMA VOLANTI PER LA RILEVAZIONE DELL'INGRESSO E DELL'USCITA DEI DOCENTI.
UN ALTRO ATTO VERGOGNOSO CHE SI AGGIUNGE AD ALTRI E CHE RENDE CHIARO COME SEMPRE PIU' SPESSO I DIRIGENTI SCOLASTICI, CHE SI SENTONO SEMPRE PIU' LEGITTIMATI A FARE ABUSI DI POTERE NELLE SCUOLE DALLA REAZIONARIA L. 107 DEL GOVERNO RENZI/GIANNINI CON IL PIENO BENESTARE DEI COLLUSI E CORROTTI SINDACATI CONFEDERALI , CERCANO DI SPADRONEGGIARE COME CAPI ASSOLUTI FACENDO CARTA STRACCIA DELLE NORMATIVE REGOLARMENTE VIGENTI.

LA LOTTA CONTRO QUESTO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ILLEGALE DEVE CONTINUARE, MA E' CHIARO CHE QUESTA LOTTA SPECIFICA DEVE RIENTRARE IN QUELLA MOLTO PIU' AMPIA CONTRO TUTTA LA LEGGE 107 E CONTRO IL GOVERNO CHE L'HA IMPOSTA, GOVERNO CHE OGGI CONTINUA CON LA PEGGIORE FOTOCOPIA ALLA GENTILONI/FEDELI, DI ARROGANTE INSULTO REAZIONARIO VERSO MIGLIAIA DI LAVORATORI E LAVORATRICI ATTACCATI PESANTEMENTE NELLA LORO CONDIZIONE DI LAVORO E DI VITA, UN GOVERNO CHE NON PUO' ESSERE AFFATTO RICONOSCIUTO E CONTRO CUI SI DEVE LOTTARE A 360° 

SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE PALERMO 

Non firma foglio volante delle presenze. La reazione del dirigente è sorprendente

Renzi: meno tasse e più diritti. Lavoratrici ATA Scuola Slai Cobas: ti elenchiamo i diritti che ci hai tolto


LA CIVILE BARBARIE. L’art. 512 del d.lgs. n. 297/94 E’ DI FATTO ABOLITO OPPURE DA’ PIENA LIBERTA’ DI LICENZIAMENTO E POTERE ASSOLUTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO? MA IL MIUR PERCHE’ NON BATTE UN COLPO?!

di Franco Gatto
Ha dell’incredibile quanto accaduto in un istituto superiore statale in provincia di Monza e Brianza. Il 31 agosto di quest’anno un dirigente scolastico ha licenziato un docente di ruolo con oltre trent’anni
di servizio con l’unica “colpa” di insegnare in classi difficili sia per il profitto che per il comportamento. Da sottolineare che il docente aveva ottenuto il trasferimento il 13 agosto in un’altra regione. Il decreto monocratico di licenziamento, senza nemmeno il preavviso, del dirigente scolastico testualmente recita: “…è dispensato dal servizio per incapacità didattica e persistente insufficiente rendimento…” in applicazione dell’art. 512 del d.lgs. 297/94 (Testo unico della scuola). Fin qui sembrerebbe tutto chiaro.

Ma a ben guardare il successivo art. 513 del testo unico indica quali sarebbero gli organi competenti ad emanare il provvedimento: il provveditore, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il problema è che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione non esiste più… e il dirigente, non essendo abrogato formalmente l’art. 512, ha ritenuto di procedere unilateralmente a decretare il licenziamento. Questa decisione ha comportato la mancata adozione delle garanzie costituzionali di tutela per il lavoratore. Il licenziamento quindi non è stato deciso da organismi terzi collegiali, super partes, che avrebbero potuto garantire un procedimento formalmente estraneo a condizionamenti, parzialità, accanimenti, antipatie, personalismi o altro. In sostanza la questione giuridica da chiarire consiste nel capire se il successivo testo unico, di cui al d.lgs. 165/2001, di fatto abbia abolito l’art. 512 e di conseguenza faccia rientrare anche la “dispensa dall’insegnamento” nell’ambito “procedimento disciplinare”. Procedimento questo che invece prevede l’intervento di un organo terzo e collegiale, la proporzionalità della sanzione, la tempestività dell’azione, il contraddittorio, la trasparenza. Il paradosso è evidente: se ad un docente vengono addebitati fatti o comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare è previsto un procedimento che, per le sanzioni più lievi (fino a dieci giorni di sospensione) rientra tra le competenze del preside, mentre per le sanzioni più gravi, la competenza viene attribuita ad altri organi terzi (gli uffici disciplina). In ogni caso è necessario il rispetto di tutte le garanzie procedurali che assicurino il miglior diritto di difesa dell’incolpato. Diversamente se un docente, che non sia incorso in nessuna mancanza disciplinare, si trovasse nella necessità di chiede aiuto al preside per la gestione di classi “difficili” rischia, come quello in provincia di Monza Brianza, di venire licenziato in tronco in maniera arbitraria, abnorme, sulla base di soli accertamenti ispettivi superficiali e approssimativi; senza il rispetto delle dovute garanzie di difesa.

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