giovedì 14 maggio 2020

pc 14 maggio - Chi piangerà davvero le lacrime della Bellanova? Una "emersione" al servizio delle aziende che esclude e condanna ancora una volta all'invivibiltà la maggioranza dei migranti - 1a parte

E' apparsa oggi su diverse testate giornalistiche il testo ufficioso del Decreto Legge "Rilancio" che contiene tra le altre le norme sulla "Emersione di rapporti di lavoro".
Il testo definitivo non dovrebbe discostarsi molto da quello che riportiamo, che a sua volta non è molto diverso dalla bozza che circolava dal 20 aprile e che già abbiamo commentato.
Per di più, considerando le resistenze che i fascio-populisti hanno opposto già all'interno della coalizione di governo e il peso che hanno nelle Camere, è facile prevedere che al termine del percorso parlamentare di conversione in legge la normativa finale sarà ulteriormente peggiorata.
Nello stesso tempo, questa "regolarizzazione", basandosi sulla attivazione dei padroni, rischia di sanare poche situazioni lavorative, perchè una parte dei padroni continuerà ad avere interesse a occupare a nero, e non verrà indebolito il caporalato.

Proprio oggi la campagna "Siamo qui, sanatoria subito!" ha indetto una prima giornata nazionale di mobilitazione contro questa falsa "regolarizzazione".
Ma una mobilitazione nazionale effettiva è quella da mettere in campo, perché tutte le esperienze precedenti dimostrano che tutti i provvedimenti a favore dei migranti sono stati conquistati solo attraverso le dure e difficili lotte, proteste, in cui i migranti sono stati protagonisti in prima persona.
Sviluppiamo in ogni territorio l'autorganizzazione dei braccianti migranti a partire dai braccianti bloccati nelle baraccopoli.
Serve una sanatoria incondizionata, proporzionata all'emergenza del coronavirus, per tutti quelli presenti in Italia, la cui salute e la stessa vita è messa in grave rischio dalla condizione di non lavoro, dalla mancanza di reddito e/o di alloggi. Per tutti occorre rivendicare documenti, permesso di soggiorno, reddito, case, diritto d'asilo, contratti di lavoro, chiusura dei CPR, blocco delle espulsioni e riapertura dei porti.

In attesa del testo ufficiale e di pareri tecnici più fondati, ribadiamo la necessità di opporsi senza esitazione a questo ennesimo attacco alla vita e dignità dei nostri fratelli immigrati e avviamo una analisi e denuncia dei primi, salienti, commi del provvedimento.

Recita il decreto (sottolineato nostro):
1.
Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid 19 e favorire l”emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani (...) possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri (...)

Dunque, non si riconosce il diritto a vivere nel nostro paese a chi ci lavora, anche da anni, senza nessuna tutela ma si dà facoltà a chi finora li ha sfruttati in condizioni semi-schiavistiche di farli "emergere".
Così, come già avevamo scritto: Il lavoratore migrante è legato al suo padrone a doppia catena: dipende totalmente dalla volontà/convenienza del padrone se può rimanere in Italia o deve tornare nei lager libici o in altri paesi da dove è fuggito.
Inoltre, come già avvenuto in occasioni delle precedenti "sanatorie" che condizionavano il titolo di soggiorno a un contratto di lavoro, si dà a pescecani di ogni risma l'arma per taglieggiare ulteriormente i lavoratori immigrati: "se io ti faccio "emergere", tu che mi dai?"
E che ne è degli immigrati che non hanno la "fortuna" di aver lavorato per un padrone che li fa emergere?
Irregolari sono e restano!
A meno che, leggiamo il comma seguente:

2.
(...) i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo (...) della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini (...) devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, (...) comprovata secondo le modalità di cui al comma 13. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Chi può dimostrare di aver lavorato, ha 6 mesi di tempo per dimostrare di aver trovato altro lavoro, ma non basta: solo se ha un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019! 
E che ne è dei tanti che hanno perso il titolo di soggiorno dal 2018 per effetto del Decreto Sicurezza di Salvini, (con l'abolizione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie) e perciò non possono comprovare di aver svolto attività lavorativa?
Irregolari sono e restano!
(continua)

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