giovedì 12 marzo 2020

pc 12 marzo - Opposizione di costituzionalisti ai decreti del governo

Coronavirus, diritti azzerati per decreto. 

dal  costituzionalista Cuocolo

Decreti, ordinanze, conflitti di competenze per un'emergenza che mette alla prova anche il nostro ordinamento e la separazione dei poteri alla base della nostra Costituzione
Genova. Libertà costituzionali e diritti fondamentali dei cittadini praticamente azzerati per decreto. E’ la realtà che sta vivendo il nostro Paese in piena emergenza Covid-19. Le norme emanate in questi giorni accentrano gran parte dei poteri nelle mani del Governo con un controllo parlamentare via via diradato fino ad essere quasi annullato. I poteri delle Regioni in materia sanitaria sono fortemente ridotti, quelli dei sindaci annullati ma l’interpretazione delle norme genera confusione. Una situazione che mai si era vista nel nostro ordinamento se non per eventi limitati nel tempo e nello spazio. Per provare a fare chiarezza tra ordinanze, leggi, decreti e diritti Genova24 ha intervistato Lorenzo Cuocolo, professore ordinario di diritto pubblico e comparato dell’Università di Genova.

Si parla tanto di leggi emergenziali. Cosa prevede il nostro ordinamento?
Ci sono ordinamenti costituzionali che disciplinano il cosiddetto stato di eccezione o di emergenza, in Francia per esempio i poteri vengono attribuiti al presidente della Repubblica. In Italia, anche a causa del fatto che la Costituzione nacque dopo la dittatura fascista, l’unico stato di emergenza disciplinato è lo stato di guerra. Per le altre situazioni che necessitano interventi urgenti esiste il decreto legge che di fatto rompe il principio di separazione trai i poteri e trasferisce provvisoriamente il potere legislativo dal Parlamento al Governo. I decreti legge prevedono tuttavia un controllo preventivo da parte del presidente della Repubblica e un controllo successivo da parte del Parlamento che lo deve convertire entro 60 giorni sancendone in questo modo la legittimità.

Che tipo di norme sono state emanate in questa fase di emergenza?
Il governo si è mosso con una serie di atti diversi. In una prima fase sono state emanate alcune ordinanze del ministro della Salute e altre della protezione civile, normalmente utilizzate per regolare eventi limitati.
Quando la situazione ha preso una piega più importante il governo è intervenuto con il decreto legge 6/2020 del 23 febbraio, che poi è stato presentato al Parlamento che lo ha convertito in legge l’altro ieri. La questione è che questo decreto legge prevede indicazioni di carattere generale circa la limitazione di una serie di diritti fondamentali, ma nel concreto queste misure sono state adottate e definite non con un altro decreto legge ma con un Dpcm, un decreto della presidenza del consiglio dei ministri, un tipo di provvedimento che non prevede né il controllo preventivo del Capo dello Stato né quello successivo del Parlamento.

Il Parlamento quindi è tagliato completamente fuori?
E’ evidente che non è il momento di fare grandi sofismi ma da un lato il Parlamento è stato tenuto fuori da tutta questa procedura emergenziale, dall’altro trovo molto preoccupante che di fatto le Camere, che in una situazione come questa dovrebbero essere convocate quasi in seduta permanente, non si siano praticamente più riunite dopo l’ultimo dpcm facendo di fatto mancare il controllo democratico previsto dalla nostra Costituzione.

I cittadini di fronte all’emergenza obbediscono ai divieti senza farsi troppe domande…
E’ vero ma un giorno, quando i ristoranti saranno in crisi e dovranno licenziare i dipendenti e quando ci saranno aziende che falliranno qualcuno potrebbe dire che quelle misure non erano corrette dal punto di vista del nostro ordinamento. Per questo sarebbe meglio cominciare a pensarci.
In queste settimane c’è parecchia confusione normativa tra ordinanze di sindaci, dei governatori e i decreti del Governo. Chi può deliberare cosa in questo momento?
Normalmente i sindaci hanno potere di ordinanza, contingibile e urgente per questioni locali, dal blocco del traffico per l’inquinamento, alla chiusura di strade per una frana, il divieto di balneazione ecc… Hanno anche poteri in materia di pubblica incolumità, ma il decreto legge del governo 9/2020 emanato il 2 marzo ha previsto che in questo frangente per i sindaci è precluso il potere di ordinanza sul coronavirus (ndr, art. 35 “A seguito delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 non possono essere adottate e dove adottate risultano inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”). Poi ci sono i governatori delle Regioni che rappresentano l’autorità sanitaria regionale e possono fare ordinanze ma solo nelle more dell’adozione dei Dpcm da parte del governo come chiarisce l’articolo 3 del decreto legge 6/2020. In breve, il governo fa tutto, i governatori possono intervenire solo in mancanza di norme statali e i sindaci non hanno alcun potere.

Per porre fine alla confusione normativa ci sarebbe anche un articolo della Costituzione, finora mai utilizzato…
Si tratta dell’articolo 120 comma 2 della Costituzione come modificata nel 2001. Con la riforma del titolo V sono stati da una lato assegnati importanti poteri alle Regioni dall’altro è stato inserito l’articolo in questione che prevede che il Governo possa sostituirsi in toto agli enti locali in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica. Ad oggi il Governo non ha ancora utilizzato questa norma.  Come costituzionalisti abbiamo aperto un dibattito informale su questo tema: probabilmente la scelta è stata finora di evitare il conflitto con le Regioni esautorandole del tutto dai loro poteri, ma non è escluso che in futuro la norma venga utilizzata.

Il governo dice di basare i suoi provvedimenti sul parere di un comitato tecnico scientifico di esperti. Anche questo solleva qualche dubbio?
Sì, anche qui qualcosa non torna perché questo comitato è stato creato 20 giorni fa con un’ordinanza di protezione civile senza nessun controllo parlamentare sulla sua composizione o su chi è stato o non è stato nominato. E qui torniamo al tema centrale. Se è comprensibile che in un momento di urgenza si facciano determinate scelte ora sarebbe necessario correggere il tiro, per esempio ritornando quantomeno allo strumento del decreto legge

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