lunedì 10 aprile 2023

pc 10 aprile - BOMBE A GRAPPOLO: TRIANGOLO KIEV-USA-ITALIA?

L’importante articolo di Stefania Maurizi su Il Fatto Quotidiano del 2 aprile (“Bombe a grappolo: triangolo Kiev-Usa-Italia?”) tocca un punto rilevante già evidenziato dalla questione delle “navi della morte” saudite, su cui the Weapon Watch e i portuali genovesi continuano a mantenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica.
Nell’articolo si evoca la possibilità che le bombe a grappolo MK 20 richieste pressantemente da Zelensky all’amministrazione Biden possano arrivare in Ucraina dalle basi americane in Italia. Ora, le cluster bombs sono state vietate dalla Convenzione internazionale di Oslo del 2008, a cui sino ad oggi hanno aderito 111 paesi (ma non gli Stati Uniti, la Russia, l’Ucraina, la Cina, l’India, la Turchia, tutti i paesi arabi eccetto la Tunisia; né in Europa da Grecia, Polonia, Romania, Finlandia ecc.).
L’Italia vi ha aderito nel 2010 e dovrebbe avere distrutto le sue scorte. Usiamo il condizionale perché la convenzione non prevede ispezioni indipendenti negli stati firmatari. Inoltre nel 2020 l’osservatorio OPAL di Brescia ha rivelato che l’Agenzia Italiana Difesa – ente di diritto pubblico che agisce per conto del Ministero della Difesa – acquistò nel 2018 da Singapore 15.000 pezzi di munizionamento per cluster bombs, di cui non è stata chiarita la destinazione finale.
Sappiamo che consistenti scorte di bombe a grappolo sono custodite nelle basi USA in Italia, ad Aviano e Camp Darby in particolare.
Stefania Maurizi ha chiesto al Ministero della Difesa italiano se, nel caso gli Stati Uniti intendessero fornire all’Ucraina le bombe a grappolo custodite nelle basi italiane, questo rappresenterebbe una violazione della Convenzione. Riportiamo testualmente la risposta: «Per quanto riguarda il transito sul territorio nazionale del munizionamento in parola, fatto salvo che lo stesso è proibito dalla Convenzione stessa, il Ministero della Difesa non è competente».
Il transito delle bombe a grappolo è proibito dal primo articolo della Convenzione: «Ciascuno Stato firmatario si impegna a mai, in nessun caso: (a) Usare munizioni a grappolo; (b) Sviluppare, produrre, altrimenti acquisire, immagazzinare, conservare o trasferire a chiunque, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo; (c) Assistere, incoraggiare o indurre chiunque a impegnarsi in qualsiasi attività vietata a uno Stato firmatario ai sensi della presente Convenzione».
La dichiarazione di “non competenza” del Ministero della Difesa nel caso di un trasferimento di bombe a grappolo ricorda da vicino la “non competenza” avanzata dalla Prefettura di Genova nel marzo 2020 circa il passaggio delle navi saudite della compagnia Bahri dal porto di Genova (vedi l’articolo sul sito di Weapon Watch “Nessuno ha competenza sulle armi in transito”: https://www.weaponwatch.net/.../nessuno-ha-competenza.../ ).
Nel caso delle bombe a grappolo, in cui non si potranno avanzare le eccezioni invocate per le navi saudite (transazione commerciale da paese terzo a paese terzo, senza oltrepassare la linea doganale), sarà ancora più difficile dimostrare la non competenza di un trasferimento militare non commerciale che avverrà anche “oltrepassando la linea doganale” sul e dal territorio italiano verso un’area di guerra.

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